• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/00524 LAI, FILIPPI, ANGIONI, Stefano ESPOSITO, CANTINI, BORIOLI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, CUCCA, MANCONI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-00524 presentata da BACHISIO SILVIO LAI
martedì 3 dicembre 2013, seduta n.145

LAI, FILIPPI, ANGIONI, Stefano ESPOSITO, CANTINI, BORIOLI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, CUCCA, MANCONI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

l'articolo 8 della legge n. 84 del 1994 riguarda il "Presidente dell'autorità portuale";

i commi 1 e 1-bis disciplinano le procedure di nomina: «1. Il Presidente è nominato, previa intesa con la regione interessata, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione [oggi infrastrutture e trasporti], nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia e dei trasporti e portuale designati rispettivamente dalla provincia, dai comuni e dalle camere di commercio, la cui competenza territoriale coincide, in tutto o in parte, con la circoscrizione di cui all'art. 6, comma 7. La terna è comunicata al Ministro tre mesi prima della scadenza del mandato. Il Ministro, con atto motivato, può chiedere di comunicare entro trenta giorni dalla richiesta una seconda terna di candidati nell'ambito della quale effettuare la nomina. Qualora non pervenga nei termini alcuna designazione il Ministro nomina il Presidente, previa intesa con la regione interessata, comunque tra personalità che risultano esperte e di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dei trasporti e portuale. 1-bis. Esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica il prescelto nell'ambito di una terna formulata a tal fine dal presidente della giunta regionale, tenendo conto anche delle indicazioni degli enti locali e delle camere di commercio interessati. Ove il presidente della giunta regionale non provveda alla indicazione della terna entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo indirizzatagli dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, questi chiede al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri, che provvede con deliberazione motivata»;

considerato che:

il 26 novembre 2013 con decreto del Ministro in indirizzo è stato nominato il commissario dell'Autorità portuale di Cagliari nella persona di Piergiorgio Massidda; la nomina è avvenuta nonostante che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 04768/201 del 26 settembre 2013, aveva pronunciato l'illegittimità dell'atto di designazione, da parte del Ministro, del presidente dell'Autorità portuale in carica, per carenza di competenze di cui alla legge n. 84 del 1994;

la funzione commissariale è vicaria di quella presidenziale e comporta la necessità di competenze analoghe;

il 4 settembre 2013 è stato nominato il commissario straordinario dell'autorità portuale di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres;

relativamente a tale nomina diversi sono gli atti di sindacato ispettivo presentati in Parlamento con cui si chiedono chiarimenti sulle competenze e le modalità con cui è avvenuta la nomina,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per cui il Ministro in indirizzo ha nominato commissario dell'Autorità portuale di Cagliari una persona la cui designazione con sentenza esecutiva del Consiglio di Stato è stata dichiarata illegittima per carenza di competenze raccordabili con la materia;

per quali ragioni non abbia affidato la funzione commissariale a un tecnico del Ministero o ad altri esperti provenienti dalle Capitanerie, o comunque a tecnici in possesso dei requisiti e delle competenze necessarie a ricoprire tale carica;

se si sia avveduto del fatto che, persistendo nell'imposizione alla guida dell'Autorità portuale di Cagliari di soggetti privi dei necessari requisiti di legge, avrebbe sostanzialmente disatteso ed eluso l'esecutività di una sentenza, ponendo in essere un atto arbitrario di surrettizio aggiramento di un provvedimento di un giudice;

se non ritenga, sulla scorta di quanto previsto dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 04768 del 26 settembre 2013, di agire in autotutela revocando la nomina del commissario dell'Autorità portuale di Cagliari, illegittimamente nominato.

(3-00524)