• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/00527 ORELLANA, CASALETTO - Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute - Premesso che: l'articolo 169 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-00527 presentata da LUIS ALBERTO ORELLANA
martedì 3 dicembre 2013, seduta n.145

ORELLANA, CASALETTO - Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute - Premesso che:

l'articolo 169 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che l'Unione deve contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori;

l'importanza del settore agricolo italiano, con un totale di circa 820.000 aziende corrispondenti a circa il 15 per cento del totale delle imprese attive italiane con un conseguente numero di lavoratori occupati, è legata non solo alla produzione agroalimentare, ma anche alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale e al sostegno dello sviluppo rurale;

nonostante le difficoltà in cui versa l'intera economia italiana ed il deciso calo del PIL nazionale registrato nel corso dell'ultimo anno, secondo i dati Istat relativi ai primi 7 mesi dell'anno, nel 2013 l'Italia ha fatto segnare il record nel valore delle esportazioni agroalimentari, arrivato a 34 miliardi di euro;

in questo contesto, la produzione di carni suine è stimata in 1.299.000 tonnellate all'anno, con oltre 26.000 allevamenti diffusi in tutta Italia;

ritenuto che:

la tutela dell'identità dei prodotti nazionali contro le frodi alimentari, la contraffazione e la pirateria garantisce la solidità delle imprese agricole italiane e tutela l'immagine ed il valore del made in Italy;

il mercato interno deve prevenire e contrastare l'usurpazione del marchio made in Italy, ponendosi come garante della qualità, della salubrità, delle caratteristiche e dell'origine dei prodotti alimentari italiani, in quanto elementi funzionali a garantire la salute ed il benessere dei consumatori ed il loro diritto ad un'alimentazione sana, corretta e fondata su scelte di acquisto e di consumo consapevoli;

l'omissione delle informazioni sull'origine di un prodotto agroalimentare ed una pubblicità ingannevole che suggerisce un legame inesistente tra un prodotto ed un territorio aumentano in modo significativo il rischio di confusione dei cittadini consumatori non consentendo quindi un acquisto realmente consapevole;

considerato che:

dai dati dell'Associazione nazionale allevatori di suini emerge che nel 2012 l'Italia ha importato dalla Germania più di 500.000 tonnellate tra suini vivi e carni suine, che rappresentano oltre il 50 per cento del totale delle importazioni di tali prodotti;

da articoli recentemente apparsi sulla stampa europea è emerso che l'efficienza dell'industria della carne suina in Germania è basata su prodotti a basso costo, operai sottopagati, falde acquifere inquinate, tecniche di allevamento non sostenibili e che determinano gravi ripercussioni sulla salute dei consumatori, legate all'eccessivo impiego di antibiotici;

nel settore delle carni suine i controlli effettuati hanno portato alla luce molteplici episodi di contraffazione e frode, spesso legati all'abusivo impiego, nella fase della pubblicità o della presentazione dei prodotti, di denominazioni o simboli o immagini evocative di prodotti e territori;

l'articolo 26, comma 2, lettera b), del regolamento (UE), n.1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, impone come obbligatoria l'indicazione del Paese d'origine o del luogo di provenienza per una serie di prodotti, tra cui le carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate, fissando alla Commissione il termine del 13 dicembre 2013 per adottare le disposizioni di attuazione dell'obbligo,

si chiede di sapere:

quali azioni i Ministri in indirizzo intendano realizzare al fine di garantire la più ampia trasparenza delle informazioni relative ai prodotti alimentari ed ai relativi processi produttivi e l'effettiva rintracciabilità degli alimenti nazionali;

quali azioni intendano adottare al fine di assicurare il rispetto, da parte della Commissione europea, del termine del 13 dicembre 2013, imposto dal regolamento citato, per l'attuazione dell'obbligo di indicazione del Paese d'origine o del luogo di provenienza con riferimento alle carne suine;

se non intendano, nelle more dell'approvazione, a livello comunitario, dei suddetti provvedimenti di attuazione, adottare disposizioni di indirizzo e coordinamento, al fine di recepire il principio fissato dalla regolamentazione europea ed avviare opportune campagne di informazione per gli organi di controllo e per i consumatori.

(3-00527)