• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/12848    il decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 ha istituito il tirocinio formativo attivo (Tfa), percorso di durata annuale per la formazione degli insegnanti, nato allo scopo di...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12848presentato daCIRACÌ Nicolatesto diLunedì 18 aprile 2016, seduta n. 608

   CIRACÌ, PALESE, FUCCI, MARTI, DISTASO, ALTIERI, CHIARELLI e LATRONICO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   il decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 ha istituito il tirocinio formativo attivo (Tfa), percorso di durata annuale per la formazione degli insegnanti, nato allo scopo di sostituire le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), chiuse nel 2008;
   l'accesso a tale percorso, ad oggi unica via possibile per l'abilitazione alla professione di insegnante, è calcolato sulla base dei fabbisogno regionale di docenti per ogni classe di concorso, determinato sulla base della previsione dei pensionamenti;
   il decreto ministeriale 25 marzo 2013, n. 81, ha istituito i percorsi abilitanti speciali (Pas) canale abilitativo straordinario che consentiva il conseguimento dell'abilitazione, previa frequentazione di un corso, a chiunque avesse maturato tre anni di servizio, di cui uno soltanto specifico sulla classe di concorso per cui richiedeva l'abilitazione, in un arco di tempo (1999-2013) in cui era possibile conseguire la stessa attraverso un percorso abilitante ordinario;
   l'istituzione dei predetti Pas ha generato 40.000 nuovi abilitati, numero quasi 4 volte superiore a quello degli abilitati Tfa, e ha di fatto svilito quasi totalmente il valore di un titolo faticosamente acquisito;
   la legge 13 luglio 2015, n. 107, all'articolo 1, comma 114, prevede un nuovo concorso per l'assunzione a tempo indeterminato in cui viene riconosciuta, fra i criteri valutabili in termini di maggior punteggio, la natura selettiva del titolo Tfa, ma al contempo viene per la prima volta valorizzato anche «il servizio prestato a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado»;
   l'articolo 1, comma 96, lettere a) e b), della suddetta legge ha altamente inficiato, secondo gli interroganti, il criterio del fabbisogno sulla base del quale sono stati banditi i due cicli Tfa già conclusi, al punto che il concorso suddetto prevede, per alcune classi di concorso, un numero di cattedre inferiore al numero complessivo degli abilitati Tfa e per altre cattedre non ne prevede affatto, privando i docenti appositamente selezionati di un qualsiasi canale di reclutamento;
   nel caso dei posti per il sostegno, si registra una notevole eterogeneità nella ripartizione dei candidati al punto che, in alcune regioni, il numero delle domande di partecipazione è inferiore al numero dei posti, mentre, in altre, risulta esserci un consistente surplus. Ciò porterebbe per gli interroganti ad un consistente spreco di risorse in termini di personale specializzato, a fronte di un fabbisogno reale ben superiore al numero dei posti banditi;
   il concorso recentemente bandito prevede la partecipazione allo stesso esclusivamente di personale abilitato, ma, allo stato attuale, pendono al Tar del Lazio migliaia di ricorsi per la partecipazione senza requisiti; molti dei candidati che hanno presentato ricorso, in virtù di precedenti sentenze o di motivi giurisprudenziali, ad oggi non risulterebbero certo escludibili; tali motivi potrebbero garantire la partecipazione, a pieno titolo, a tale concorso di migliaia di semplici laureati o dottori di ricerca;
   si calcola che i ricorrenti ascendano a oltre 30.000 unità, cifra che, rapportata a un numero complessivo di 60.000 cattedre a concorso, svilisce secondo gli interroganti nei fatti l'abilitazione, riducendola al livello di una laurea magistrale o diploma –:
   se e come, alla luce di questi ultimi sviluppi, il Ministero interrogato intenda tutelare il già inficiato valore del titolo selettivo a numero chiuso del Tfa, e se ritenga ancora sufficiente il canale concorsuale come unica prospettiva di reclutamento per gli abilitati in questione. (4-12848)