• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/08414    quella relativa agli abilitati in «Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado» (classe di concorso A056, ex A077) è l'unica classe di concorso, per cui, ad oggi, è stato...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08414presentato daVEZZALI Maria Valentinatesto diLunedì 18 aprile 2016, seduta n. 608

   VEZZALI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   quella relativa agli abilitati in «Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado» (classe di concorso A056, ex A077) è l'unica classe di concorso, per cui, ad oggi, è stato attivato il percorso di tirocinio formativo attivo (Tfa) come voluto dall'allora Ministro Gelmini (previsto con decreto ministeriale n. 249 del 2010, articolo 3, commi 2 e 3) in regime ordinario e non transitorio;
   dopo aver svolto prove selettive analoghe a quelle svolte dagli altri colleghi «tieffini», i docenti di strumento musicale hanno dovuto formarsi attraverso un percorso triennale articolato in un biennio specialistico ad indirizzo didattico e in un successivo anno di tirocinio formativo attivo;
   questo accade nonostante il diploma vecchio ordinamento di conservatorio (percorso di studi della durata compresa tra i 7 e i 10 anni) sia un titolo equipollente a qualsiasi altra laurea magistrale;
   un percorso, quindi, abilitante in linea con il programma del Governo, in materia di abilitazione all'insegnamento (si veda a proposito la legge cosiddetta «La Buona Scuola»), in virtù della durata triennale del percorso e della selettività delle prove di ammissione ai corsi;
   comunque, un periodo di formazione superiore, in termini di impegno orario ed esami sostenuti, persino a quello dei precedenti bienni formativi, con i quali si sono abilitati i docenti recentemente assunti in ruolo attraverso il piano straordinario voluto dal Governo e comunque iscritti nelle graduatorie ad esaurimento;
   per poter insegnare, questi ultimi, hanno operato una scelta «di campo», investendo migliaia di euro per il pagamento delle tasse di iscrizione ai corsi e spese logistiche a causa del fatto che il biennio di II livello ad indirizzo didattico sia stato istituito in pochissimi conservatori d'Italia;
   nel 2013, cioè un anno dopo l'emanazione del decreto ministeriale n. 192 del 2012, decreto che aveva dato avvio ai percorsi abilitanti ordinari per la classe A077, vennero banditi dal Governo i percorsi abilitanti speciali (Pas) anche per la classe di concorso A077;
   percorsi che non erano inizialmente previsti per la classe di concorso di strumento musicale, in quanto non ricompresa nel decreto ministeriale n. 22 del 2005, richiamata dal novellato articolo 15 del decreto ministeriale n. 249 del 2010 istitutivo dei suddetti percorsi abilitativi speciali; gli ultimi bienni formativi abilitanti si erano tenuti nel biennio 2009/2011;
   il fabbisogno calcolato per l'accesso all'insegnamento risulta a quanto consta all'interrogante stravolto: per alcune specialità strumentali in maniera assolutamente devastante (in alcune sottoclassi, il numero degli abilitati Pas supera più di 10 volte quello degli omologhi colleghi abilitati Tfa);
   il decreto ministeriale n. 353 del 2014 istituisce, con la tabella A ad esso allegata, il cosiddetto «Bonus TFA»: una sorta di «risarcimento» per i docenti abilitati con Tfa, che si erano visti stravolgere il fabbisogno regionale sulla base del quale erano stati calcolati posti per i quali avevano concorso ed erano stati selezionati;
   quantificato in 42 punti per gli abilitati ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto ministeriale n. 249 del 2010 (ossia per tutti gli abilitati con Tfa che hanno seguito il percorso transitorio avviato dalle università) e in 66 punti per gli abilitati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto;
   il decreto n. 353 del 2014 esclude i docenti di strumento musicale dall'applicazione della nuova tabella A, rimandando ad un vecchio allegato 3, obsoleto, che prevede persino la valutazione del diploma di maturità come titolo di studio;
   a centinaia di giovani, docenti o aspiranti tali, abilitati negli anni accademici 2014/2015 e 2015/2016 nella ex classe di concorso A077, oggi viene chiesto di partecipare al concorso –:
   l'esame sostenuto, (previsto dal decreto ministeriale n. 194 del'11 novembre 2011), è articolato in una prova scritta, una prova pratica, una orale di analisi formale-storico-musicale, oltre alla valutazione di titoli artistici, culturali e di servizio;
   legittimo affidamento derivante dalla relazione tra i posti banditi nei conservatori per l'ammissione al biennio ad indirizzo didattico per la classe di concorso A077 e il fabbisogno di docenti a livello regionale (decreto ministeriale n. 249 del 2010, articolo 5, comma 2, e successivo decreto ministeriale n. 192 del 2012);
   si rilevano il valore formativo di tre anni di studio caratterizzati da corsi, esami, tesi di laurea, tirocinio, relazione finale, esame finale, dispiego di energie fisiche, intellettuali, ed economiche, parallelamente alla rinuncia di qualsiasi altra prospettiva universitaria e di alta formazione artistica e musicale (causa incompatibilità con qualsiasi altro corso universitario, decreto ministeriale n. 249 del 2010, articolo 3, comma 6) –:
   se non ritenga necessario istituire un doppio canale di assunzione che riconosca il valore concorsuale dell'esame per l'ammissione ai suddetti corsi, alla luce di quanto esposto in premessa. (5-08414)