Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE
Atto a cui si riferisce:
C.5/08402 l'articolo 33 della Convenzione delle Nazioni Unite del 2007 sui diritti delle persone con disabilità stabilisce alcuni obblighi delle Parti contraenti relativi alla sua applicazione e...
Atto Camera
Interrogazione a risposta in commissione 5-08402presentato daDI VITA Giuliatesto diLunedì 18 aprile 2016, seduta n. 608
DI VITA, GRILLO, LOREFICE, COLONNESE, SILVIA GIORDANO, MANTERO, BARONI e DALL'OSSO. —
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali
. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 33 della Convenzione delle Nazioni Unite del 2007 sui diritti delle persone con disabilità stabilisce alcuni obblighi delle Parti contraenti relativi alla sua applicazione e monitoraggio nell'ambito degli ordinamenti nazionali;
in particolare, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, gli Stati contraenti hanno l'obbligo di designare una cosiddetta «struttura di coordinamento» al fine di facilitare l'applicazione della Convenzione a livello interno;
rientra in tale ambito l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, istituito dall'articolo 3 della legge n. 18 del 3 marzo 2009 di ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, preposto essenzialmente alla promozione ed al monitoraggio della Convenzione;
tuttavia, tale organismo dà attuazione soltanto in parte all'articolo 33;
l'articolo 33, paragrafo 2, della Convenzione richiede, infatti, alle Parti contraenti di predispone un'ulteriore «struttura» che risponda ai criteri relativi allo status e al funzionamento delle istituzioni nazionali per la protezione e la promozione dei diritti umani, indicati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nella risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993 (comunemente noti come «Principi di Parigi»);
la piena conformità alla Convenzione richiede pertanto l'istituzione in Italia di un'ulteriore «struttura» che, alla luce dei citati Principi di Parigi, dovrà presentare i seguenti caratteri:
a) garantire la rappresentanza della società civile;
b) essere indipendente dal Governo e prevedere la partecipazione dei rappresentanti dei Ministeri a titolo consultivo;
c) disporre di una dotazione finanziaria sufficiente per lo svolgimento delle propria attività in modo autonomo;
in base ai Principi di Parigi, tra le funzioni che potrebbero essere affidate alla «struttura» figurano:
a) la promozione, la protezione e il monitoraggio della Convenzione nell'ordinamento interno;
b) l'indirizzo di raccomandazioni alle autorità competenti e l'elaborazione di proposte di legge in materia di disabilità;
c) lo svolgimento di inchieste;
d) eventualmente, l'esame di «ricorsi» da parte delle persone con disabilità o delle organizzazioni che le rappresentano –:
se sia al corrente di quanto esposto in premessa;
se e quale struttura di monitoraggio, in conformità all'articolo 33, paragrafo 2, della Convenzione Onu e ulteriore rispetto all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, sia stata istituita nell'ordinamento nazionale, e con quali caratteristiche e funzioni. (5-08402)