• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/08402    l'articolo 33 della Convenzione delle Nazioni Unite del 2007 sui diritti delle persone con disabilità stabilisce alcuni obblighi delle Parti contraenti relativi alla sua applicazione e...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08402presentato daDI VITA Giuliatesto diLunedì 18 aprile 2016, seduta n. 608

   DI VITA, GRILLO, LOREFICE, COLONNESE, SILVIA GIORDANO, MANTERO, BARONI e DALL'OSSO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 33 della Convenzione delle Nazioni Unite del 2007 sui diritti delle persone con disabilità stabilisce alcuni obblighi delle Parti contraenti relativi alla sua applicazione e monitoraggio nell'ambito degli ordinamenti nazionali;
   in particolare, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, gli Stati contraenti hanno l'obbligo di designare una cosiddetta «struttura di coordinamento» al fine di facilitare l'applicazione della Convenzione a livello interno;
   rientra in tale ambito l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, istituito dall'articolo 3 della legge n. 18 del 3 marzo 2009 di ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, preposto essenzialmente alla promozione ed al monitoraggio della Convenzione;
   tuttavia, tale organismo dà attuazione soltanto in parte all'articolo 33;
   l'articolo 33, paragrafo 2, della Convenzione richiede, infatti, alle Parti contraenti di predispone un'ulteriore «struttura» che risponda ai criteri relativi allo status e al funzionamento delle istituzioni nazionali per la protezione e la promozione dei diritti umani, indicati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nella risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993 (comunemente noti come «Principi di Parigi»);
   la piena conformità alla Convenzione richiede pertanto l'istituzione in Italia di un'ulteriore «struttura» che, alla luce dei citati Principi di Parigi, dovrà presentare i seguenti caratteri:
    a) garantire la rappresentanza della società civile;
    b) essere indipendente dal Governo e prevedere la partecipazione dei rappresentanti dei Ministeri a titolo consultivo;
    c) disporre di una dotazione finanziaria sufficiente per lo svolgimento delle propria attività in modo autonomo;
   in base ai Principi di Parigi, tra le funzioni che potrebbero essere affidate alla «struttura» figurano:
    a) la promozione, la protezione e il monitoraggio della Convenzione nell'ordinamento interno;
    b) l'indirizzo di raccomandazioni alle autorità competenti e l'elaborazione di proposte di legge in materia di disabilità;
    c) lo svolgimento di inchieste;
    d) eventualmente, l'esame di «ricorsi» da parte delle persone con disabilità o delle organizzazioni che le rappresentano –:
   se sia al corrente di quanto esposto in premessa;
   se e quale struttura di monitoraggio, in conformità all'articolo 33, paragrafo 2, della Convenzione Onu e ulteriore rispetto all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, sia stata istituita nell'ordinamento nazionale, e con quali caratteristiche e funzioni. (5-08402)