• C. 3717 EPUB Proposta di legge presentata il 4 aprile 2016

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Atto a cui si riferisce:
C.3717 [Diritto di asilo per donne vittime di violenza] Introduzione dell'articolo 01 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, concernente la determinazione dei soggetti titolari del diritto di asilo e il riconoscimento del medesimo diritto alle donne vittime di violenza


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3717


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
SCOTTO, AIRAUDO, FRANCO BORDO, COSTANTINO, D'ATTORRE, DURANTI, FASSINA, FAVA, FERRARA, FOLINO, FRATOIANNI, CARLO GALLI, GIANCARLO GIORDANO, GREGORI, KRONBICHLER, MARCON, MARTELLI, MELILLA, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA, RICCIATTI, SANNICANDRO, ZACCAGNINI, ZARATTI
Introduzione dell'articolo 01 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, concernente la determinazione dei soggetti titolari del diritto di asilo e il riconoscimento del medesimo diritto alle donne vittime di violenza
Presentata il 4 aprile 2016


      

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Onorevoli Colleghi! Sono purtroppo numerosissimi i casi di violenza fisica e psicologica cui sono sottoposte le donne in molte parti del mondo. A segnalarlo sono gli autorevoli rapporti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) sullo stato della popolazione, dai quali emerge un panorama di sopraffazioni che stupisce per i numeri, le modalità e la geografia, poiché anche i Paesi occidentali non risultano esserne immuni.
      Oggi che la «globalizzazione» è sempre più visibile, l'affermazione di una piena cittadinanza per milioni di donne nel mondo non può non essere una priorità.
      Le donne vittime di violenza subiscono una forma di persecuzione che può ricadere all'interno della categoria di «rifugiato»: la persecuzione relativa al genere è infatti una forma distinta di persecuzione che può rientrare all'interno della definizione di rifugiato fornita dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 per il riconoscimento dello status di rifugiato, resa esecutiva dalla legge n. 722 del 1954.
      L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha definito la violenza contro le donne «una forma di persecuzione legata al genere femminile e che si manifesta attraverso azioni violente di tipo fisico, psicologico o sessuale o in qualunque modo dirette a provocare sofferenza nella donna, includendo tra tali azioni anche le minacce, la coercizione e la privazione della libertà, sia nella sfera privata sia in quella pubblica».
      Nel 1996 la normativa sulle garanzie supplementari del Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che gli Stati membri devono prevedere, nelle procedure di richiesta di asilo da parte delle donne, la presenza di funzionari qualificati e di interpreti di sesso femminile, soprattutto nei casi in cui, per gli eventi vissuti o l'origine culturale, le richiedenti incontrino difficoltà a esporre esaurientemente le loro motivazioni.
      Per tali motivi, presentiamo questa proposta di legge che riprende un analogo testo della deputata Buffo della XV legislatura (atto Camera n. 3317).
      Sono noti ai proponenti la realtà dei Paesi sotto l'influenza dell'integralismo religioso e la condizione di grave limitazione dei diritti e delle libertà fondamentali cui sono sottoposte le donne in numerosi Paesi del mondo, come anche il drammatico fenomeno delle mutilazioni genitali, che i rapporti dell'ONU ci aiutano a definire con precisione; come anche è un fatto noto, purtroppo, la sconcertante violenza sulle donne durante i conflitti che hanno coinvolto molte donne del mondo, a partire da uno degli esempi a noi più vicini, quale quello dei Balcani.
      I proponenti ritengono dunque necessario proporre l'estensione del diritto di asilo alle «vittime di violenza fisica, psicologica o sessuale per la loro appartenenza al genere femminile, o per le quali sussiste il pericolo di subire tali violenze». La politica deve essere un agente di trasformazione della realtà, ma all'auspicata modifica in questo senso delle legislazioni nazionali nulla di concreto è seguito.
      Eppure il nostro Parlamento si è mostrato consapevole della condizione drammatica delle donne in molte aree del mondo, quando ha invitato le autorevoli protagoniste di battaglie per i diritti del proprio sesso Khalida Messaoudi, Yolande Mukagasana, Jacqueline Mukansonera, Mercedes Meroño, Elsa Manzotti ed Esther Kamatari.
      Nella disciplina vigente in materia di diritto di asilo il caso delle donne vittime di violenza non è contemplato. Occorre dunque prevedere uno specifico istituto che consenta di affrontare i numerosi e drammatici casi che si presentano continuamente.
      È bene dunque che la normativa nazionale fornisca a questo riguardo un riferimento preciso. Non si tratta di introdurre nella legislazione sull'asilo una specificità «aggiuntiva». Normare l'asilo politico senza considerare il caso delle donne perseguitate in quanto tali significa continuare a occultare la dolorosa realtà di violenza sul genere femminile esistente in numerose aree del mondo.
      Nella consapevolezza che una legge da sola non può certo modificare la condizione delle donne nel mondo, si ritiene doveroso adeguare la nostra legislazione sul diritto di asilo al principio della dignità e dell'integrità della persona.
      Bisogna in proposito ricordare che anche l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ha sostenuto che le donne vittime di questo tipo di violenze devono essere considerate sotto la tutela della citata Convenzione di Ginevra.
      Le donne italiane in questi anni sono più volte, e in varie forme, intervenute a proposito della variegata collocazione femminile nel mondo. Ben sapendo che occorre tessere una tela costruita sull'incontro tra culture, tradizioni, coscienza e strumenti istituzionali, oltre che sociali ed economici.
      Ciò che è chiaro è che questo paziente lavoro non può prescindere dalla decostruzione degli assetti patriarcali nel mondo intero.
      In relazione all'onere delle disposizioni introdotte dalla presente proposta di legge, è possibile valutare l'incremento delle domande di asilo politico in circa il 10 per cento di quelle attualmente presentate e un incremento proporzionale delle spese relative.
      Tale considerazione porta a stimare l'onere del provvedimento in 2 milioni di euro su base annua. Il suddetto onere è posto a carico del Fondo di cui al comma 1262 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), destinato alle spese «connesse agli interventi in materia di immigrazione ed asilo ed al funzionamento dei servizi connessi alla gestione delle emergenze derivanti dai flussi migratori».
      I proponenti, nella convinzione che il Parlamento non possa tardare l'esame della presente proposta di legge, auspicano che queste norme di civiltà diventino al più presto legge dello Stato.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Introduzione dell'articolo 01 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39).

      1.    All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è premesso il seguente:
      «Art. 01. (Titolari del diritto di asilo)1.    Il diritto di asilo, nel territorio dello Stato, è garantito:

          a)    allo straniero o all'apolide al quale è riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e dal protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967, reso esecutivo dalla legge 14 febbraio 1970, n. 95, e che, trovandosi fuori dal Paese del quale è cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, non può o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di appartenenza a un determinato gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni politiche;

          b)    alle donne straniere o apolidi che sono state vittime di violenza fisica, psicologica o sessuale per la loro appartenenza al sesso femminile, o per le quali sussiste il pericolo di subire tali violenze;

          c)    agli stranieri o agli apolidi che sono stati vittime di violenza fisica, psicologica o sessuale a motivo del loro orientamento sessuale, o per i quali sussiste il pericolo di subire tali violenze;

          d)    allo straniero o all'apolide che non può o non vuole avvalersi della protezione del Paese del quale è, rispettivamente, cittadino o residente abituale, in quanto effettivamente impedito nell'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione ed esposto a pericolo attuale per la vita propria o dei propri familiari ovvero a restrizioni gravi della libertà personale.

      2. Ai fini di cui al presente decreto, con il termine di rifugiato si intende qualsiasi straniero o apolide cui è stato riconosciuto il diritto di asilo, salvo che sia diversamente disposto».

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1.    All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 2 milioni di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2016 utilizzando per un pari importo lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1262, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
      2.    Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.