• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/08456    alla luce dell'indagine aperta dall'Autorità garante della concorrenza del mercato sulla Cin – Tirrenia ad avviso dell'interrogante si rende indispensabile la revoca immediata della...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08456presentato daPILI Maurotesto diMercoledì 20 aprile 2016, seduta n. 610

   PILI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   alla luce dell'indagine aperta dall'Autorità garante della concorrenza del mercato sulla Cin – Tirrenia ad avviso dell'interrogante si rende indispensabile la revoca immediata della convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la compagnia di navigazione;
   tenendo conto dell'abbattimento dei costi del carburante e il mancato adeguamento sia delle compensazioni che delle stesse tariffe si configura, secondo l'interrogante, un danno senza precedenti, con possibili gravi responsabilità per coloro che stanno liquidando le risorse alla società suddetta;
   in data 21 ottobre 2015 l'interrogante indirizzava al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'atto di sindacato ispettivo n. 5-06727 con il quale si denunciava in modo reiterato che la società Tirrenia aveva posto in essere una condotta discrezionale e a giudizio dell'interrogante in contrasto con le disposizioni contrattuali, per una mancata trasparente procedura di pubblico servizio, in quanto non consentiva a soggetti privati l'accesso all'imbarco e l'imbarco stesso di mezzi gommati, rimorchi e semi rimorchi, carichi anche di merci deperibili;
   tale comportamento era stato rilevato anche dalle forze dell'ordine intervenute nell'area portuale di Porto Torres per verificare il mancato carico dei mezzi e la contestuale nave vuota, pienamente in grado di caricare tali mezzi prenotati;
   tale comportamento lasciava, secondo l'interrogante, intravedere profili di dubbia legittimità, verso privati e verso il settore pubblico, afferenti al mancato imbarco di mezzi di trasporto merci a mezzo navi della compagnia Tirrenia da e per la Sardegna;
   le società che operano nel settore del trasporto di prodotti alimentari, tra queste le prime tra i vettori per numero di mezzi movimentati nella tratta Porto Torres-Genova, servita dalla Compagnia Tirrenia, in regime di continuità territoriale passeggeri e merci, registravano e denunciavano un reiterato comportamento grave e discrezionale della Tirrenia che ha già comportato danni per milioni di euro;
   la Tirrenia ha rifiutato reiteratamente l'imbarco di semirimorchi – peraltro tempestivamente prenotati e, dunque, preparati per la partenza e allestiti per effettuare le consegne di carichi di prodotti di prima necessità, principalmente carni fresche, ortaggi, frutta, ma anche paste e altri generi alimentari con breve scadenza;
   dal 28 settembre 2015 a oggi decine di mezzi non sono stati imbarcati e ciò nonostante le navi della Tirrenia disponessero di spazio per il relativo trasporto;
   ciò ha determinato una serie di danni, non ancora interamente quantificati, consistenti non solo nel deterioramento dei prodotti con scadenza immediata, costretti al fermo in banchina (carni fresche, frutta e ortaggi), nel mancato guadagno per l'omessa o ritardata consegna, nella gravosità dei percorsi alternativi, dovuta alla condizione di insularità della Sardegna e nella richiesta di penali da parte delle società destinatarie del trasporto, ma anche nelle prevedibili azioni risarcitorie di queste ultime, le cui doglianze continuano a pervenire alle società di trasporti risultate danneggiate;
   secondo le prime stime formalizzate dai legali delle ditte coinvolte, i danni ammontano, allo stato attuale, a non meno di euro 1.000.000;
   la rotta Genova-Porto Torres risulta iscritta tra quelle in regime di continuità territoriale come si evince dal seguente articolo della convenzione per l'esercizio di servizi di collegamento marittimo in regime di pubblico servizio con le isole maggiori e minori: «Articolo 3. – (Servizi da eseguire). – 1. La Società si impegna ad esercitare per tutta la durata della presente Convenzione i seguenti servizi di collegamento marittimo: a prevalente trasporto passeggeri: Napoli-Palermo (stagionale invernale); Genova-Porto Torres (stagionale invernale); Genova-Olbia-Arbatax; Napoli-Cagliari; Cagliari-Palermo; Cagliari-Trapani; Civitavecchia-Cagliari-Arbatax; Civitavecchia-Olbia (stagionale invernale); Termoli-Tremiti»;
   alla luce del perdurare di questa palese distorsione del mercato appare indispensabile, a giudizio dell'interrogante, valutare se la Tirrenia non stia perseguendo una condotta che si avvale della sua posizione dominante ai danni dell'economia della Sardegna;
   la mancata predisposizione e gestione di corrette e trasparenti procedure di prenotazione dei rimorchi e semirimorchi solleva il legittimo sospetto di una possibile grave alterazione del mercato dei trasporti marittimi da e per la Sardegna;
   la grave situazione perpetrata ai danni della Sardegna risulta del tutto intollerabile in considerazione del fatto che un'intera regione risulta essere in una situazione di vero e proprio monopolio dal punto di vista dei trasporti marittimi, con particolare riferimento alle merci, rendendo discrezionale e per nulla trasparente la mobilità tra regioni e minando alla radice il diritto costituzionale alla mobilità, alla coesione e ad un equo trattamento tra regioni e imprese;
   il danno che stavano e stanno subendo la Sardegna e i sardi rischia di essere irrimediabile sia per le ripercussioni sul sistema integrato del trasporto, che per le gravi ricadute sul piano occupazionale;
   il profilo che s'intende sollevare relativamente all'ipotizzata lesione della concorrenza si configura in maniera ancora più evidente considerato che tale denunciata discrezionalità, che ha sconfinato ad avviso dell'interrogante in un comportamento arbitrario, ha di fatto favorito secondo l'interrogante fenomeni e pratiche speculative;
   la Tirrenia, infatti, non attuando il contratto di servizio e non rendendo trasparente l'obbligo alla continuità territoriale da e per la Sardegna per le merci, non ha svolto l'obbligatoria funzione di servizio pubblico, generando di fatto una vera e propria azione speculativa ai danni della Sardegna;
   le norme in materia di concorrenza vietano la discrezionalità nel favorire determinate imprese a scapito di altre;
   tale comportamento finisce per impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale e regionale dei trasporti, come, ad avviso dell'interrogante, sta accadendo sui trasporti da e per la Sardegna;
   in base alla normativa vigente, Tirrenia dovrebbe essere obbligata ad adottare procedure trasparenti relative al carico delle proprie navi, con procedure di prenotazione e conferma, senza lasciare all'apparente discrezionalità l'imbarco o meno dei mezzi gommati;
   è vietato favorire determinate aziende a scapito di altre, ovvero adottare condizioni contrattuali e di favore nella prenotazione e nell'eventuale carico sulla nave dei mezzi;
   in base alla convenzione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve essere vietato imporre direttamente o indirettamente procedure e condizioni di vendita dei biglietti o altre condizioni contrattuali che favoriscano determinati soggetti;
   è vietato impedire o limitare la mobilità a danno dei trasportatori, come è capitato ripetutamente a Porto Torres quando, nonostante la nave fosse vuota, si è impedito a mezzi regolarmente prenotati di essere imbarcati, senza alcun ragionevole e plausibile motivo;
   il diritto alla mobilità è diritto fondamentale ed inalienabile e la sua limitazione costituisce un'esplicita limitazione di un servizio pubblico fondamentale;
   uno dei temi centrali è chiaramente quello della posizione dominante. In particolare, nel caso in questione, si può configurare secondo interrogante come «una posizione dominante, nel senso previsto dalla consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia»;
   secondo l'interrogazione richiamata occorreva valutare se fossero stati compiuti atti non conformi alla normativa vigente e lesivi dei diritti dei consumatori e degli operatori economici del settore dei trasporti e adottare, in via urgente, i provvedimenti ritenuti idonei all'eliminazione delle conseguenze dannose, dall'immediata revoca, in prima istanza alla ridefinizione delle convenzioni della società Tirrenia in via subordinata;
   il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non solo non ha mai risposto, ma, ad avviso dell'interrogante, ha omesso ogni adeguato tipo di controllo e verifica;
   si tratta di un atteggiamento, secondo l'interrogante, grave e «complice» che contrasta con la decisione dell'autorità garante della concorrenza e del mercato che ha, invece, aperto un'istruttoria nei confronti di Compagnia Italiana di Navigazione, Moby e Onorato Armatori per accertare eventuali condotte abusive delle società del gruppo Onorato Armatori nel settore del trasporto marittimo di merci da e per la Sardegna;
   il procedimento riguarda l'ipotesi di un abuso di posizione dominante da parte di Compagnia Italiana di Navigazione e Moby che sarebbe stato attuato, in violazione dell'articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ostacolando con varie modalità l'operatività di una società concorrente in questo settore e minacciando il pieno sviluppo concorrenziale di tali servizi di trasporto marittimo;
   per accertare queste circostanze, nei giorni scorsi i funzionari dell'autorità garante della Concorrenza e del Mercato hanno eseguito una serie di ispezioni nelle sedi delle società interessate, parti del procedimento, nonché presso una società di spedizioni marittime, ritenute in possesso di elementi utili ai fini dell'accertamento, con l'ausilio del nucleo speciale antitrust e del nucleo speciale frodi tecnologiche della Guardia di finanza;
   tali condotte, operate non solo da Moby ma, anche da CIN – quest'ultima secondo l'interrogante in palese violazione degli OSP sottoscritti con lo Stato italiano, consisterebbero in numerosi casi di ingiustificato rifiuto di imbarco dei mezzi delle società di trasporto, nonché in una serie di iniziative dirette a fare pressione sui clienti, minacciando e attuando il recesso da accordi commerciali in corso e la revoca delle condizioni e dei termini di pagamento, pur precedentemente concesse agli autotrasportatori;
   i comportamenti descritti sarebbero ingiustificati alla luce dell'ampia e solo parzialmente utilizzata capacità di stiva delle società del gruppo Onorato Armatori e avrebbero l'obiettivo di danneggiare Grimaldi, costringendo gli autotrasportatori con i quali la stessa ha stipulato accordi commerciali a rescinderli;
   il vero obiettivo delle iniziative poste in essere dalle due compagnie di navigazione del gruppo Onorato sarebbe quello di escludere dal mercato Grimaldi, o – quanto meno penalizzare fortemente l'offerta di servizi da parte della società, inducendo i clienti (potenziali o attuali) ad avvalersi unicamente dei servizi offerti da CIN e Moby;
   l'importo dei contributi pubblici erogati a CIN ai sensi della Convenzione (pari circa a 72 milioni di euro annui), comporta una significativa sovracompensazione dei costi necessari per l'espletamento degli OSP, che non solo non viene utilizzata per abbattere il costo del trasporto ma costituisce un limite grave alla legittima concorrenza nei collegamenti da e per la Sardegna;
   in base ai fatti segnalati, Onorato Armatori, in posizione dominante, attraverso le controllate CIN e Moby, sui fasci di rotte che collegano il nord e il sud della Sardegna con i porti tirrenici del Centro e del Nord Italia, avrebbe posto in essere attraverso le predette società controllate CIN e Moby una strategia abusiva volta ad escludere dal mercato la compagnia Grimaldi la quale, avendo recentemente ripristinato il collegamento Civitavecchia Porto Torres ed essendo entrata a gennaio 2016 anche sulla Livorno-Olbia, si presenta come un concorrente temibile;
   tale strategia si sarebbe concretizzata in pratiche discriminatorie attuate nei confronti degli operatori di logistica e trasporto che hanno deciso di spostare una parte del loro traffico di merci sulle navi del concorrente;
   CIN e Moby, in particolare, avrebbero negato a TI e NLL, senza alcuna valida ragione, l'imbarco di rimorchi e semirimorchi che trasportavano merci deperibili, a fronte di capacità di stiva inutilizzata, adducendo motivazioni contraddittorie o non veritiere. Inoltre, CIN e Moby avrebbero modificato le condizioni commerciali praticate ai suddetti operatori su tutte le rotte da esse servite, passando da condizioni di pagamento a 90 giorni più 15 di dilazione (ritenute standard nel settore) al pagamento anticipato (in alcune circostanze addirittura in contanti);
   la portata abusiva di tale comportamento sarebbe evidenziata dalla circostanza che i trasportatori che non hanno scelto di operare anche (o solo) con Grimaldi avrebbero continuato a godere di condizioni di pagamento e modalità di imbarco analoghe a quelle riservate a NLL e a TI prima degli accordi con Grimaldi, con il doppio effetto: i) di segnalare agli operatori di logistica le possibili conseguenze derivanti dalla scelta di trasportare merci con il concorrente Grimaldi, ii) di danno reputazionale (per i mancati imbarchi) derivante a TI e NLL nei confronti della propria committenza;
   le condotte sopra descritte sono potenzialmente idonee a pregiudicare il commercio intracomunitario e, pertanto, appaiono integrare gli estremi di un'infrazione all'articolo 102 del TFUE;
   l'abuso in questione riguarda i servizi di trasporto marittimo di merci da e per la Sardegna, che rappresenta una delle principali destinazioni commerciali e turistiche nel Mediterraneo, operata da armatori appartenenti a gruppi di dimensione sia nazionale che internazionale;
   la fattispecie oggetto del presente procedimento aperto dall'autorità garante della concorrenza e del mercato, apparendo idonea ad arrecare pregiudizio al commercio tra Stati membri, deve essere valutata ai sensi dell'articolo 102 del TFUE;
   i comportamenti posti in essere da Onorato Armatori spa e dalle sue controllate Moby S.p.A. e Compagnia Italiana di Navigazione spa, nei mercati rilevanti come sopra individuati, per le ragioni sopra esposte, potrebbero configurare, secondo l'interrogante, una violazione dell'articolo 102 del TFUE;
   l'autorità garante ha disposto l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287 del 1990, nei confronti della società Onorato Armatori S.p.A. e delle sue controllate Moby S.p.A. e Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., per accertare l'esistenza di una violazione della concorrenza ai sensi dell'articolo 102 del TFUE;
   finalmente si persegue quello che l'interrogante giudica un vergognoso abuso di posizione dominante sulle rotte per la Sardegna;
   la reiterata denuncia dell'interrogante, come attesta l'atto di sindacato ispettivo del 21 ottobre 2015, culminata con circostanziati esposti all'autorità garante della concorrenza e del mercato, segue ora un vero e proprio atto formale del garante;
   la decisione di aprire una rilevante procedura d'infrazione è giunta dopo numerosi esposti e denunce che hanno fatto accendere i riflettori sulla scandalosa gestione del monopolio del trasporto marittimo sia merci che passeggeri;
   la situazione è insostenibile e dalla delibera dell'Antitrust si evince quanto da sempre denunciato: il gruppo Onorato dopo aver comprato il 100 per cento di Tirrenia è arrivato a controllare l'87 per cento di tutte le tratte merci da e per la Sardegna danneggiando ogni concorrenza;
   in tutte e due i casi, il monopolio e la discriminazione verso compagnie di trasporti, erano stati oggetto di azioni parlamentari e segnalazioni all'autorità garante della concorrenza e del mercato;
   la decisione di aprire formalmente l'istruttoria nei confronti di Compagnia Italiana di Navigazione (Cin), Moby e Onorato Armatori riguarda l'ipotesi di abuso di posizione dominante che le compagnie avrebbero attuato in violazione delle norme europee, ostacolando, quindi, l'operatività delle società concorrenti e costringendo la Sardegna ad un gravissimo monopolio con ripercussioni economiche senza precedenti –:
   se non ritenga il Governo di dover assumere iniziative per revocare con urgenza la convenzione con la società Cin per palese violazione delle regole elementari del mercato e per aver attuato in modo grave e reiterato quello che appare un monopolio ai danni della Sardegna e dei sardi;
   se non ritenga di dover bloccare ogni tipo di contributo statale alla società Cin Tirrenia perché ingiustificato sotto ogni punto di vista, considerato l'abbattimento dei costi di servizio e il mantenimento inalterato degli esorbitanti costi di trasporto;
   se non intenda, per quanto di competenza, di dover intervenire con urgenza nel settore del trasporto marittimo delle merci al fine di evitare quelle che all'interrogante appaiono, da parte di Tirrenia, condotte non trasparenti, fortemente discrezionali e gravemente lesive del servizio pubblico;
   se il Governo non ritenga di assumere iniziative, anche alla luce delle azioni legali promosse da aziende private, per ridefinire, con somma urgenza, le convenzioni relative agli oneri di servizio pubblico, con la determinazione di procedure puntuali e codificate che diano garanzia di trasparenza e corretta attuazione delle prenotazioni e delle contestuali conferme;
   se non ritenga di dover assumere le iniziative di competenza per varare apposite disposizioni in tal senso al fine di evitare il ripetersi dei gravi danni alla Sardegna derivanti dal comportamento, secondo l'interrogante non responsabile, della compagnia Tirrenia;
   se non ritenga di dover assumere ogni iniziativa di competenza per ridefinire un modello di compensazione funzionale all'abbattimento dei costi di trasporti non esclusivo e pluralista. (5-08456)