• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02212-A/012    premesso che:     l'articolo 3 detta tre diversi tipi di disposizioni: princìpi fondamentali in materia di tutela e pianificazione, norme atte a disciplinare le concessioni...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02212-A/012presentato daAGOSTINELLI Donatellatesto diMercoledì 20 aprile 2016, seduta n. 610

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 detta tre diversi tipi di disposizioni: princìpi fondamentali in materia di tutela e pianificazione, norme atte a disciplinare le concessioni di prelievo di acque, nonché una norma in tema di monitoraggio;
   i commi da 1 a 4 del testo iniziale dell'articolo 3, che recavano alcuni princìpi fondamentali in materia di tutela e pianificazione, sono stati modificati o soppressi, nel corso dell'esame in sede referente, al fine precipuo di confermare le linee generali dell'assetto normativo vigente (previsto dagli articoli 63 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006), relativo alle autorità di bacino e alla pianificazione nei distretti idrografici, e di un coordinamento con esse, facendovi esplicito rinvio;
   pertanto, in luogo del comma 2 del testo iniziale, ove si disciplinava l'istituzione (e i relativi compiti) di un'autorità distrettuale in ogni distretto idrografico, nel testo adottato in sede referente è previsto un rinvio (nel nuovo ultimo periodo del comma 1) alla disciplina prevista dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificata dalle recenti norme dettate dal cosiddetto collegato ambientale (legge n. 221 del 2015);
   allo stesso modo, è stata soppressa buona parte del comma 3 e l'intero comma 4 del testo iniziale, in cui si prevedeva l'istituzione del consiglio di bacino, a cui venivano affidati compiti cruciali quali l'approvazione del piano di ambito o di bacino, la modulazione della tariffa e l'elaborazione del bilancio idrico di bacino, nonché i criteri per la redazione e l'approvazione di quest'ultimo;
   i bacini idrografici sono l'unità di misura in base la quale pianificare la gestione delle risorse idriche. Definendo infatti i bacini idrografici come dimensione ottimale di governo e gestione dell'acqua, si sancisce che per ogni distretto idrografico viene costituita una Autorità di Distretto idrografico che definisce il Piano di gestione sulla base del bilancio idrico, gli strumenti di pianificazione e concede il rilascio e il rinnovo delle concessioni i quali devono essere vincolati al rispetto delle priorità di utilizzo della risorsa;
   il servizio idrico, deve essere inteso quale insieme delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, come servizio pubblico locale di interesse generale, privo di rilevanza economica. Questo per noi significa difendere l'unitarietà del servizio che, appunto, deve essere integrato, contro l'unicità della gestione, possibilmente privata proposta dal Governo. Questo vuol dire anche rilanciare gli investimenti in questo settore, ma garantendo che vengano effettuati con trasparenza e sotto il controllo delle comunità che vivono nei territori al fine di assicurare a tutta la popolazione la distribuzione nelle case e nei luoghi di lavoro di acqua salubre, priva da agenti patogeni e sostanze contaminanti potenzialmente pericolose per la salute,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa anche al fine dell'eventuale adozione di iniziative normative volte a prevedere che gli enti locali, attraverso il Consiglio di Bacino, possano svolgere le funzioni di programmazione del Piano di bacino, di organizzazione del servizio idrico integrato, nonché di scelta della forma di gestione, modulazione delle tariffe all'utenza, controllo degli investimenti.
9/2212-A/12. Agostinelli.