• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02212-A/010    premesso che:     il comma 2 dell'articolo 6 destina risorse nazionali ed europee di cui al comma 1, prioritariamente al finanziamento di nuove opere per l'adeguamento dei...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02212-A/010presentato daBUSTO Mirkotesto diMercoledì 20 aprile 2016, seduta n. 610

   La Camera,
   premesso che:
    il comma 2 dell'articolo 6 destina risorse nazionali ed europee di cui al comma 1, prioritariamente al finanziamento di nuove opere per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione e delle reti idriche finalizzate al superamento delle procedure di infrazione o dei provvedimenti di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione delle direttive sul trattamento delle acque reflue;
    il comma 3 prevede che le risorse del citato Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche (di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge n. 133 del 2014) finanzino le infrastrutture previste nel piano degli interventi elaborato dall'ente di governo dell'ambito concedente il servizio, unitamente al Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (cosiddetto collegato ambientale);
    inoltre, il comma 3 prevede che, al fine di accelerare gli investimenti nel servizio idrico integrato, il decreto di cui all'articolo 58, comma 2, della legge n. 221 del 2015 stabilisca l'importo del Fondo di garanzia delle opere pubbliche e il periodo transitorio per il quale vi è la garanzia ultima dello Stato in funzione del valore atteso delle risorse finanziarie accumulate nel Fondo stesso tramite la specifica componente tariffaria di cui all'articolo 58, comma 1;
    il citato articolo 58, comma 1, istituisce il Fondo di garanzia delle opere idriche, a partire dall'anno 2016, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente;
    il comma 2 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1, con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili, nonché gli idonei strumenti di monitoraggio e verifica del rispetto dei princìpi e dei criteri contenuti nel decreto;
    nel 2014 è stata avviata da parte della Commissione europea la terza procedura di infrazione la 2014/2059 per cui a breve dovrebbero arrivare l'ennesima condanna per l'Italia che ancora non si è messa in regola;
    la delibera CIPE 60 del 2012, a seguito delle procedure d'infrazione europee sullo stato della depurazione italiana, finanziava progetti per adeguamento o creazione di diversi impianti;
    sulla base però di quanto previsto dalla delibera CIPE 21 del 2014 vi è il concreto rischio che il finanziamento venga revocato dal CIPE stesso alla fine di giugno 2016;
    con la delibera CIPE 21 del 2014 il CIPE infatti stabilisce una cosa chiarissima sui fondi FSC 2007/2013 e cioè che se non verranno fatti «atti giuridicamente vincolanti» entro il 31 dicembre 2015 tutti i soggetti «finanziati» verranno sanzionati dell'1,5 per cento fino a giugno e a giugno 2016 verranno revocati i finanziamenti. Il problema nostro è che tutta (o meglio la maggior parte) la delibera Cipe 60/2012 viene finanziata dal FSC 2007/2013 e ad oggi sono veramente pochi gli atti giuridicamente vincolanti che eviterebbero questa perdita di fondi,

impegna il Governo

a prorogare i termini di utilizzo dei fondi previsti dalla delibera CIPE 60/2012 al dicembre 2016 e a ritenere come atto giuridicamente vincolante la nomina dei commissari.
9/2212-A/10. Busto.