Testo MOZIONE
Atto a cui si riferisce:
S.1/00562 premesso che:
l'articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che reca il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in...
Atto Senato
Mozione 1-00562 presentata da IVANA SIMEONI
mercoledì 20 aprile 2016, seduta n.610
SIMEONI, BENCINI, MUSSINI, DE PIETRO, VACCIANO, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, ORELLANA - Il Senato,
premesso che:
l'articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che reca il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sancisce che la trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge;
l'articolo 27, comma 8, lettera e), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, stabilisce che l'uso della posta elettronica venga esteso nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3", statuisce le caratteristiche e le modalità per l'erogazione e la fruizione di servizi di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata (PEC);
la PEC, in sostanza, è un sistema di trasmissione sicuro e regolamentato per inviare documenti e messaggi di posta elettronica con valore legale. Viene istituita come versione digitale della raccomandata con ricevuta di ritorno e punta a rendere più agili, immediati ed economici, tutti gli scambi di informazioni tra persone, imprese, pubbliche amministrazioni e professionisti, sfruttando le potenzialità del digitale;
con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, viene emanato il CAD, ovvero il codice dell'amministrazione digitale, costituito da un insieme di norme che favoriscono e regolamentano le comunicazioni digitali tra la pubblica amministrazione e i cittadini;
con l'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, viene introdotto l'obbligo da parte delle imprese e dei professionisti di creare un indirizzo di PEC proprio e di comunicarlo rispettivamente al registro imprese e agli ordini o collegi di appartenenza;
i commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, estendono l'obbligo alle imprese individuali, siano esse nuove o già esistenti, di comunicare al registro imprese il proprio indirizzo PEC. Il comma 3 dello stesso articolo, apportando una modifica al decreto legislativo del 7 marzo 2005, introduce l'articolo 6-bis, che sancisce la nascita dell'INI-PEC, l'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, a partire dagli elenchi di indirizzi PEC, già registrati presso il registro imprese e gli ordini o collegi professionali di appartenenza dei singoli professionisti, come previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185;
INI-PEC è oggi una realtà al servizio di molti soggetti: cittadini, imprese, professionisti, pubbliche amministrazioni;
attualmente le organizzazioni sindacali, forma istituzionale e di autotutela esclusiva dei lavoratori, non hanno l'obbligo di dotarsi di una PEC;
la libertà sindacale è sancita dall'articolo 39 della Costituzione e rimarrebbe un principio astratto, se non si evolvesse in "diritto sindacale" all'interno dell'impresa e nella contrattazione collettiva nazionale, che rappresenta uno dei principali strumenti di autoregolamentazione per i rapporti di lavoro e per le relazioni sindacali;
con l'adozione del regolamento (UE) n. 910/2014 "eIDAS", entrato in vigore il 17 settembre 2014, si è provveduto a garantire la piena interoperabilità a livello comunitario non solo della firma elettronica ma di tutto un insieme di servizi di identificazione ed autenticazione: questo regolamento troverà applicazione definitiva dal 1° luglio 2016 con l'abrogazione della direttiva 1999/93/CE,
impegna il Governo:
1) ad assicurare che, per le comunicazioni per cui attualmente è richiesto l'obbligo di utilizzare la forma della raccomandata con ricevuta di ritorno, i cittadini siano messi in condizione di poter liberamente scegliere di utilizzare la PEC o un altro strumento di recapito a norma eIDAS, essendo questi metodi di trasmissione digitale, immediati, sicuri, garantiti e soprattutto economici;
2) a stabilire che i sindacati, oltre alle associazioni, le organizzazioni e le fondazioni che per la loro attività sono destinatari di documenti con valore legale, abbiano il dovere di dotarsi di una PEC, affinché gli utenti possano trasferirli in sicurezza ed in immediatezza salvaguardando l'economicità.
(1-00562)