• C. 2039-902-948-1176 e 1909-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 19 aprile 2016); BRAGA Chiara, Relatore per la maggioranza per la Commissione VIII Ambiente - FIORIO Massimo, Relatore per la maggioranza per la Commissione XIII Agricoltura

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Atto a cui si riferisce:
C.2039 Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato


Frontespizio Pareri Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2039-902-948-1176-1909-A


DISEGNO DI LEGGE
n. 2039
presentato dal ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
(DE GIROLAMO)
dal ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
(BRAY)
dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(ORLANDO)
e dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUPI)
di concerto con il ministro per gli affari regionali e le autonomie
(DELRIO)
e con il ministro dell'economia e delle finanze
(SACCOMANNI)
Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato
Presentato il 3 febbraio 2014
e
PROPOSTE DI LEGGE
n. 902, d'iniziativa dei deputati
FRANCO BORDO, PALAZZOTTO
Norme in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo
Presentata l'8 maggio 2013

NOTA: Le Commissioni permanenti VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XIII (Agricoltura), il 19 aprile 2016, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 2039. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge nn. 902, 948, 1176 e 1909 si vedano i relativi stampati.
n. 948, d'iniziativa dei deputati
CATANIA, REALACCI, MONGIELLO, RUSSO, BALDUZZI, BINETTI, CAPUA, ANTEZZA, CENNI, ANTIMO CESARO, CIMMINO, COVA, COVELLO, DAMBRUOSO, DE MITA, FIORIO, GIGLI, LIBRANDI, MARAZZITI, MAZZIOTTI DI CELSO, MOLEA, MONCHIERO, NESI, NISSOLI, OLIARO, PIEPOLI, QUINTARELLI, RABINO, SANTERINI, SBERNA, SCHIRÒ PLANETA, TARICCO, TINAGLI, VARGIU, VECCHIO, VENITTELLI, VEZZALI
Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo
Presentata il 15 maggio 2013
n. 1176, d'iniziativa dei deputati
FAENZI, RICCARDO GALLO, PARISI, RUSSO
Modifica all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di deroga al patto di stabilità interno in favore degli enti locali per la realizzazione di piani per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico, nonché disposizioni per la valorizzazione delle aree agricole e il contenimento del consumo di suolo
Presentata il 7 giugno 2013
n. 1909, d'iniziativa dei deputati
DE ROSA, BUSTO, ZOLEZZI, TERZONI, MANNINO, SEGONI, DAGA, ALBERTI, BALDASSARRE, BASILIO, BATTELLI, BECHIS, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, PAOLO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BONAFEDE, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, CANCELLERI, CARIELLO, CASO, CASTELLI, CECCONI, CHIMIENTI, CIPRINI, COLLETTI, CORDA, COZZOLINO, CRIPPA, CURRÒ, DA VILLA, DADONE, DALL'OSSO, D'AMBROSIO, DE LORENZIS, DEL GROSSO, DELLA VALLE, DELL'ORCO, DI BATTISTA, DI BENEDETTO, MANLIO DI STEFANO, DI VITA, DIENI, D'INCÀ, FANTINATI, FERRARESI, FRACCARO, GAGNARLI, GALLINELLA, LUIGI GALLO, SILVIA GIORDANO, GRANDE, GRILLO, LOREFICE, LUPO, MANTERO, MARZANA, MICILLO, MUCCI, PARENTELA, PESCO, PETRAROLI, PRODANI, RIZZETTO, RIZZO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, RUOCCO, SCAGLIUSI, SORIAL, SPADONI, TACCONI, TOFALO, VACCA, SIMONE VALENTE, VALLASCAS, VIGNAROLI, VILLAROSA
Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo agricolo e per la tutela del paesaggio
Presentata il 20 dicembre 2013
(Relatori per la maggioranza: BRAGA, per la VIII Commissione
e FIORIO, per la XIII Commissione)
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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C 2039 Governo, come risultante dall'approvazione di emendamenti in sede referente, e rilevato che:

            sul piano dell'omogeneità del contenuto:

                il disegno di legge all'esame reca un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo in quanto contiene un complesso di disposizioni volte a promuovere l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente mediante il contenimento del consumo del suolo, il riuso e la rigenerazione urbana;

            sotto il profilo del coordinamento con l'ordinamento vigente:

                il disegno di legge, pur recando un complesso di misure che, nell'ambito delle politiche per il territorio, presentano aspetti assai innovativi, interviene su un ambito materiale, quello della valorizzazione e della tutela del suolo, che presenta numerosi punti di contatto con altri settori disciplinari che hanno formato oggetto, anche in tempi recenti, di interventi legislativi e con i quali dovrebbero essere assicurati gli opportuni coordinamenti; in particolare, le disposizioni contenute all'articolo 3 del testo all'esame si sovrappongono parzialmente a quelle contenute all'articolo 6, commi 2 e 4, della legge n. 10 del 2013 sugli spazi verdi urbani, che recano misure finalizzate al risparmio del suolo ed alla salvaguardia delle aree comunali non urbanizzate; analogamente, l'articolo 5, nel conferire una delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi volti alla rigenerazione delle aree urbane degradate, interviene su un settore che ha formato, anche in tempi recenti, oggetto di numerosi interventi normativi (ad esempio, ad opera dei commi 431-434 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 e dell'articolo 5, commi da 9 a 14, del decreto-legge n. 70 del 2011);

                questioni di coordinamento normativo si pongono poi in relazione all'articolo 2, comma 2, che reintroduce, nell'ambito dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 152 del 2006, la lettera a), volta a dare una definizione di «suolo». In proposito, si segnala che tale lettera è stata abrogata dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 46 del 2014, che ha introdotto, nell'ambito dell'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo, la lettera v-quater, recante una diversa definizione di «suolo» e che, pertanto, la disposizione in esame affianca a quella vigente (la citata lettera v-quater)) una diversa definizione di «suolo», senza gli opportuni coordinamenti;

            sul piano dei rapporti con le fonti subordinate del diritto:

                il disegno di legge, allo scopo di conseguire l'obiettivo della progressiva riduzione del consumo del suolo a livello nazionale e di

ripartire a livello regionale i quantitativi di consumo del suolo disponibili, delinea una complessa procedura che prevede l'adozione di numerosi atti attuativi dell'Esecutivo nazionale, di deliberazioni della Conferenza unificata e di disposizioni regionali attuative, disciplinando l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato nel caso di inerzia a provvedere della Conferenza unificata o degli enti territoriali;

                tale procedura contempla, tra l'altro, il ricorso a strumenti atipici ai quali viene assegnata una funzione di natura normativa; in particolare, il testo prevede l'adozione di direttive del Ministro di settore alle quali si assegna il compito di definire, tra l'altro, le modalità e criteri per l'attuazione della legge (articolo 3, comma 7). In relazione al ricorso a tali strumenti (dei quali, peraltro, non è neppure obbligatoria la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) in luogo di regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, come più volte segnalato dal Comitato, si ricorda che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che: «deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di “fuga dal regolamento” (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi medianti atti “atipici”, di natura non regolamentare»;

                la procedura contempla inoltre quattro casi di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di inerzia degli enti territoriali e in caso di mancata adozione di deliberazioni della Conferenza unificata. Alcune delle suddette procedure risultano delineate in difformità rispetto a quelle previste dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 131 del 2003, in attuazione all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione; in particolare:

                    l'articolo 3, comma 2, prevede un'ipotesi di potere sostitutivo del Governo da esercitarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di mancata adozione, nel termine di 180 giorni, della deliberazione della Conferenza unificata volta a stabilire criteri e modalità per la definizione della riduzione progressiva del consumo del suolo a livello nazionale;

                    l'articolo 3, comma 6, introduce un'ipotesi di potere sostitutivo del Governo, anche in tal caso da esercitarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di mancata adozione nel termine previsto della deliberazione della Conferenza unificata che stabilisce la ripartizione tra le regioni della riduzione del consumo del suolo;

                    l'articolo 3, comma 9, introduce un'ipotesi di potere sostitutivo, anche in questo caso da esercitarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei

ministri, su proposta del Ministro di settore, sentiti l'ISPRA e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria – destinatari di una preventiva diffida – con il parere della Conferenza unificata, in caso di mancata adozione, da parte degli enti interessati, delle determinazioni volte alla riduzione di consumo del suolo;

                    infine, l'articolo 4, comma 4, introduce un'ulteriore ipotesi di potere sostitutivo, anche in questo caso da esercitarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, in caso di mancata adozione, da parte delle regioni, di disposizioni volte ad incentivare i comuni ad adottare iniziative di rigenerazione urbana;

            sul piano della corretta formulazione, della tecnica di redazione e del coordinamento interno al testo:

                in relazione alla formulazione del già richiamato articolo 5, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a semplificare le procedure per gli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate da un punto di vista urbanistico, socio-economico e ambientale, si segnala che i principi e i criteri direttivi ivi contenuti appaiono presentare elementi di sovrapposizione con l'oggetto della delega, con la conseguenza che, nelle suddette fattispecie, risulta oltremodo dilatato l'orizzonte della scelta discrezionale del Governo. In particolare, la lettera a) si limita a prevedere che debbano essere garantite forme di intervento volte alla rigenerazione delle aree urbanizzate degradate attraverso progetti organici relativi a edifici e spazi pubblici e privati, basati su una serie di principi (riuso del suolo, riqualificazione ecc.), mentre la lettera b) si limita a richiedere che l'esecuzione di tali progetti avvenga nel rispetto di elevati standard di qualità;

                sempre sul piano della formulazione delle norme di delega, il comma 4 dell'articolo 5, che specifica le modalità di applicazione degli interventi di rigenerazione delle aree urbane ai centri storici ed alle aree ed agli immobili ivi indicati, dovrebbe essere riformulato in termini di principio e di criterio direttivo della delega;

                con riferimento inoltre al computo dei termini per l'esercizio della delega, fissati, dal comma 1, in nove mesi, il comma 2 stabilisce che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, tali termini siano prorogati per un periodo di novanta giorni, sulla base di un meccanismo, la cosiddetta «tecnica dello scorrimento», che non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco; a tale proposito, si segnala che, secondo una costante linea di indirizzo, il Comitato per la legislazione nei propri pareri, ha sempre segnalato che «appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunziando alla “tecnica dello scorrimento”» e che, in numerose recenti circostanze, a seguito dell'espressione di rilievi in tal senso, sono stati approvati emendamenti volti a prevedere, in luogo dello scorrimento del termine

di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi, pena l'inefficacia della delega;

                sul piano della corretta formulazione del testo, all'articolo 6, comma 7, è presente il riferimento al «progetto unitario convenzionato» che deve accompagnare il progetto di compendio agricolo neorurale, ancorché si tratta di un istituto presente e definito nella legislazione regionale (articolo 121 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65) ma non disciplinato al livello statale;

                sul piano del coordinamento interno al testo, all'articolo 6, il comma 5, lettera i), contempla, tra le destinazioni d'uso che possono essere previste all'interno del compendio agricolo neorurale, in aggiunta a quella agricola, l’«artigianato artistico», mentre, il successivo comma 6, alla lettera b), esclude la destinazione d'uso «artigianale»;

                sempre sul piano del coordinamento interno, l'articolo 4, comma 6, dispone che, decorsi i termini previsti nei precedenti commi (complessivamente 1 anno e nove mesi), nel territorio dei comuni inadempienti all'individuazione negli strumenti di pianificazione degli ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio, «è vietata la realizzazione di interventi edificatori privati, sia residenziali sia di servizi sia di attività produttive, comportanti, anche solo parzialmente, consumo di suolo»; il successivo articolo 11, comma 1, reca invece una disposizione transitoria in base alla quale «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 8 [volti alla riduzione del consumo di suolo], e comunque non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che» nei casi ivi specificamente individuati;

                ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

                all'articolo 5, che conferisce una delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi volti alla rigenerazione delle aree urbane degradate, intervenendo su un settore che ha formato, anche in tempi recenti, oggetto di numerosi interventi normativi, si preveda espressamente che nell'esercizio della delega il Governo debba assicurare il coordinamento con la normativa vigente;

                per quanto detto in premessa, si riformulino le disposizioni contenute all'articolo 3, commi 2 e 6, e all'articolo 4, comma 4, al fine di disciplinare l'esercizio del potere sostitutivo del Governo alla luce della procedura di attuazione dell'articolo 120 della Costituzione come delineata dall'articolo 8 della legge n. 131 del 2003; per le medesime ragioni, al comma 9 dell'articolo 3, si espunga la previsione in base alla quale il potere sostitutivo viene esercitato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

            per quanto detto in premessa, all'articolo 3, comma 7, che demanda una funzione di tipo normativo a «direttive interministeriali», sia riformulata la disposizione nel senso di prevedere che la disciplina attuativa sia contenuta in un regolamento adottato con decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                per quanto detto in premessa, all'articolo 5, comma 2, si sopprima l'ultimo periodo, che prevede il ricorso alla «tecnica dello scorrimento» del termine per l'esercizio della delega, individuando in modo univoco il termine ultimo per l'esercizio della stessa;

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

            sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

                per quanto detto in premessa, si dovrebbe riformulare la disposizione contenuta all'articolo 2, comma 2, in termini di novella alla lettera v-quater) dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

                all'articolo 5, comma 1, al fine di circoscrivere adeguatamente la discrezionalità del legislatore delegato, si dovrebbero specificare i principi e i criteri direttivi contenuti alle lettere a) e b) che non presentano una chiara distinzione con l'oggetto della delega, a tal fine anche procedendo alla riformulazione del comma 4 in termini di principio e di criterio direttivo;

                all'articolo 5, comma 3, per evitare ripetizioni e problemi di costruzione sintattica, si dovrebbe riformulare la novella all'articolo 16, comma 10, del testo unico sull'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 ivi contenuta, come integralmente sostitutiva del secondo periodo;

            sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                per quanto detto in premessa, si dovrebbero coordinare dal punto di vista sia sostanziale sia temporale i divieti disposti dall'articolo 4, comma 6, e dall'articolo 11, comma 1;

                si dovrebbe integrare la rubrica dell'articolo 5 con il riferimento alla delega nello stesso contenuta;

                per quanto detto in premessa, all'articolo 6, si dovrebbe valutare la congruità del combinato disposto delle previsioni contenute al comma 5, lettera i), che include tra le possibili destinazioni d'uso dei compendi agricoli neorurali, l'artigianato artistico, e al comma 6, lettera b), che esclude invece la destinazione d'uso produttiva artigianale, alla luce dell'assenza di una definizione legislativa di «artigianato artistico».


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2039 Governo e abb., recante «Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato»,

            considerato che l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge precisa che la legge detta principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente;

            sottolineato che sotto il profilo del riparto di competenze costituzionali, viene in rilievo, in primo luogo, la materia del «governo del territorio» in cui rientrano i profili tradizionalmente appartenenti all'urbanistica e all'edilizia (si vedano le sentenze della Corte costituzionale n. 303 e 362 del 2003) e, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio (sentenza n. 307 del 2003);

            rilevato che si tratta di una materia su cui la Corte costituzionale è ripetutamente intervenuta nel corso degli anni a motivo della sua ampiezza e della difficoltà di tracciare una sua delimitazione precisa in quanto suscettibile di intrecciarsi ad altri ambiti materiali riconducibili a competenze legislative diverse quali, tra l'altro, la tutela dell'ambiente;

            considerato che il comma 1 dell'articolo 1 richiama l'articolo 9 della Costituzione, che tutela il paesaggio, riconosciuto valore primario e assoluto, che rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché l'articolo 11 del Trattato per il funzionamento dell'Unione europea, in base al quale le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle azioni dell'Unione, e l'articolo 191 del Trattato medesimo, che indica le finalità a cui deve mirare la politica ambientale europea;

            rilevato che, nell'impianto definitorio del disegno di legge, e segnatamente con riferimento alle definizioni di mitigazione, di compensazione ambientale e di suolo rileva un intreccio di competenze con la materia della tutela dell'ambiente, che la lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione assegna alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            evidenziato che il disegno di legge all'articolo 3, commi 1 e 9, all'articolo 5, comma 2, e all'articolo 9, reca norme che attribuiscono funzioni amministrative allo Stato attraverso un articolato procedimento per la definizione e la ripartizione territoriale dei limiti al consumo di suolo, nonché l'adozione di atti di rango normativo secondario che prevedono un coinvolgimento della Conferenza unificata nella forma dell'intesa e nella forma del parere;

            sottolineato che la Corte costituzionale ha elaborato il principio dell’«attrazione in sussidiarietà», che determina un'attribuzione di competenze diversa da quella desumibile dal tenore letterale dell'articolo 117 della Costituzione e un'allocazione delle funzioni amministrative a livello statale ove si giustifichi un'esigenza di esercizio unitario delle funzioni che trascende anche l'ambito regionale e che, in particolare, la sentenza n. 6 del 2004 ha fissato le condizioni per l'applicazione del «principio di sussidiarietà ascendente» tra le quali la previsione di adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio delle funzioni amministrative a livello centrale;

            rilevato altresì che una nutrita giurisprudenza costituzionale richiede per l'adozione di una disciplina, segnatamente di carattere regolamentare, in ambiti normativi di pertinenza regionale, la previa intesa in sede di Conferenza unificata o di Conferenza Stato-regioni, al fine di garantire un contemperamento tra potestà statali e prerogative regionali;

            considerato che l'articolo 3, al comma 2, prevede un'ipotesi di potere sostitutivo del Governo, da esercitarsi con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, in caso di mancata adozione nel termine di 180 giorni della deliberazione della Conferenza unificata volta a stabilire criteri e modalità per la definizione della riduzione progressiva di consumo del suolo al livello nazionale e che il medesimo articolo 3, al comma 6, introduce un'ipotesi di potere sostitutivo del Governo, anche in tal caso da esercitarsi con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, in caso di mancata adozione nel termine previsto della deliberazione della Conferenza unificata che stabilisce la ripartizione tra le regioni della riduzione di consumo del suolo;

            evidenziato che secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 165 del 2011), l'esercizio del potere sostitutivo deve compiersi, sulla scorta dell'articolo 120 della Costituzione in base alle procedure stabilite dalla legge a garanzia dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione e che, in attuazione di tale disposizione costituzionale, l'articolo 8 della legge n. 131 del 2003 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegni all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari e che, solo decorso inutilmente detto termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, assuma i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomini un apposito commissario;

            rilevato che la Corte costituzionale (sentenza n. 165 del 2011) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma che non prevedeva il rispetto delle procedure previste dall'articolo 8 della legge n. 131 del 2003, rilevando come nel caso di specie il potere sostitutivo fosse esercitabile per la semplice inerzia degli enti competenti, senza alcuna limitazione procedurale, che consentisse all'ente inadempiente di compiere l'atto o gli atti ed evitare così di essere sostituito;

            sottolineato che, relativamente a singole disposizioni rileva, la materia «ordinamento civile», assegnata alla competenza legislativa

esclusiva dello Stato ai sensi della lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, all'articolo 3, commi 1 e 9, e all'articolo 9, di prevedere un maggior grado di coinvolgimento delle Regioni, sostituendo il riferimento al «parere» della Conferenza unificata con quello all’«intesa»;

            b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, all'articolo 3, commi 3 e 6, nella parte in cui prevedono l'esercizio di un potere sostitutivo del Governo, di richiamare la procedura prevista dall'articolo 8 della legge n. 131 del 2003, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il provvedimento in oggetto;

            premesso che:

                il predetto disegno di legge, in coerenza con gli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione e con gli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, stabilisce princìpi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici;

            rilevato che:

                l'articolo 7, al comma 1, prevede che, per le superfici agricole in favore delle quali sono stati erogati aiuti dell'Unione europea previsti dalla politica agricola comune o dalla politica di sviluppo rurale, sono vietati, per almeno cinque anni dall'ultima erogazione, usi diversi da quello agricolo e l'adozione di atti amministrativi finalizzati al cambiamento della destinazione d'uso, fatta salva l'applicazione di eventuali disposizioni più restrittive;

                il medesimo articolo, al comma 2, dispone che negli atti di trasferimento della proprietà e nei contratti aventi ad oggetto la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento o di diritti personali di godimento ovvero lo scioglimento delle comunioni e, comunque, in tutti i negozi aventi ad oggetto la modifica soggettiva nella conduzione della superficie agricola, debba essere espressamente richiamato il predetto vincolo di destinazione;

                le disposizioni di cui al citato comma 2, per evitare eventuali incertezze di carattere interpretativo, dovrebbero essere meglio specificate, prevedendo espressamente che l'omesso richiamo del vincolo di destinazione ad uso agricolo determini la nullità degli atti o dei controlli che abbiano ad oggetto la modifica soggettiva nella conduzione delle superfici agricole,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            all'articolo 7, comma 2, primo periodo, dopo le parole: «espressamente richiamato» si valuti l'opportunità di inserire le seguenti: «, a pena di nullità,».


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato l'ulteriore nuovo testo del progetto di legge C. 2039 Governo e abb., recante Contenimento del consumo e riuso del suolo edificato;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

                l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria (CREA) possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 7, relativi al monitoraggio sulla riduzione del consumo del suolo, con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

                al medesimo articolo 3, comma 7, ultimo periodo, appare necessario riformulare più correttamente la relativa clausola di invarianza finanziaria;

                all'articolo 4, comma 3, che prevede un censimento comunale degli edifici sfitti, non utilizzati o abbandonati esistenti e la pubblicazione delle relative informazioni in forma aggregata e costantemente aggiornate sui siti web istituzionali dei comuni interessati, appare necessario inserire un'apposita clausola di invarianza finanziaria;

                le altre disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché sono da intendere alla stregua di criteri innovativi di tutela e di valorizzazione del suolo da applicare alla futura pianificazione territoriale;

                all'articolo 5, comma 1, che prevede una delega legislativa in materia di interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate, appare necessario sopprimere il principio e criterio direttivo di cui alla lettera c-bis), volto ad introdurre misure tali da determinare per un congruo periodo una fiscalità di vantaggio per incentivare gli interventi di rigenerazione, poiché l'attuazione di tale previsione potrebbe richiedere lo stanziamento di risorse con conseguente difficoltà o impossibilità, qualora esse non fossero preventivamente reperite, di esercitare la delega;

                all'articolo 5, comma 2, terzo periodo, appare necessario precisare che la disposizione si riferisce a decreti legislativi;

                all'articolo 5 appare necessario sopprimere il comma 3, poiché tale disposizione, introducendo un obbligo per i comuni di deliberare, per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, costi di costruzione inferiori a quelli previsti per le nuove costruzioni laddove la normativa vigente prevede in tal senso una mera facoltà, appare suscettibile di determinare minori entrate per i medesimi comuni;

                l'articolo 6, in materia di compendi agricoli neorurali, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché eventuali interventi sugli insediamenti rurali locali saranno a carico esclusivo dei soggetti privati interessati;

                la concessione di finanziamenti statali e regionali per gli interventi di rigenerazione urbana, bonifica dei siti contaminati, insediamento di attività di agricoltura urbana, ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti o inutilizzati, di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, sarà effettuata nei limiti delle risorse stanziate per le medesime finalità;

                la disposizione di cui all'articolo 8, comma 3, che prevede per le regioni la possibilità di introdurre misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo tale norma di carattere facoltativo e quindi potendo trovare applicazione soltanto nei limiti delle risorse regionali disponibili a legislazione vigente;

                l'articolo 10 non comporta effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto la disposizione, che vincola la destinazione da parte dei comuni dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni stabilite dalla normativa in materia edilizia, fa salve al comma 2 le previsioni di spesa contenute nei bilanci annuali approvati sulla base della norma abrogata;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

            all'articolo 3, comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

            all'articolo 4, comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

            all'articolo 5, comma 2, terzo periodo, ovunque ricorra, dopo la parola: decreti aggiungere la seguente: legislativi;

            all'articolo 5, sopprimere il comma 3;

        e con la seguente condizione:

            all'articolo 5, comma 1, sia soppressa la lettera c-bis).


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione Finanze,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo del disegno di legge C. 2039, recante disposizioni in materia di contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, e abbinate proposte di legge;

            condivise le finalità del provvedimento, il quale intende stabilire i principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, in particolare al fine di promuovete e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché di contenere il consumo di suolo, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi del dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;

            condivisa inoltre, per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze, la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 8, ai sensi della quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per le predette finalità di riduzione del consumo del suolo, possono adottare misure di semplificazione e misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione cultura, scienza e istruzione,

            esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 2039 e abbinate, recante contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

            svolto un dibattito nelle sedute del 12 e 13 gennaio 2016, ai cui contenuti si rinvia;

            ritenuto che il provvedimento – lungamente atteso, a motivo del gravissimo moto di progressiva cementificazione del territorio italiano sull'arco degli ultimi 60 anni, con esiti nefasti anche in termini di dissesto idro-geologico – s'inserisce nel disegno costituzionale (con particolare riferimento agli articoli 9, 32 e 44 e al relativo dibattito che si tenne in Assemblea costituente);

            considerata altresì la solida e vasta tradizione di conoscenze e politiche che il nostro Paese può vantare in tema di paesaggio agrario, qualità urbanistica e tutela paesaggistico-ambientale, a partire da studiosi come Sereni, Insolera, Cedema, Brandi e altri;

            preso atto con soddisfazione che nei primi articoli del testo di legge sono concretamente declinati i concetti della riduzione del consumo di suolo, del riuso, della rigenerazione e dell'edilizia di qualità. Gli strumenti urbanistici non sono più intesi come mezzi per dare un criterio alla trasformazione del paesaggio e a regolare l'attività edilizia e infrastrutturale; essi diventano al contrario la guida per la riduzione del consumo e per una totale inversione di tendenza volta, progressivamente, all'azzeramento del consumo entro il 2050;

            rilevato altresì che l'articolo 5 prevede incentivi al riuso, essendo stabilito che i comuni deliberino di fissare costi di costruzione per il recupero inferiori a quelli fissati per le nuove costruzioni; e che all'articolo 10 s'introduce l'importante principio per cui gli introiti degli enti locali che derivano dal pagamento degli oneri di urbanizzazione e dalle sanzioni per le violazioni urbanistiche non possono essere usati per la spesa corrente ma solo per gli investimenti a medio-lungo termine;

            osservato tuttavia che nel testo approvato dalle Commissioni riunite VIII e XIII non mancano profili assai problematici che possono sintetizzarsi nei seguenti: mancato coordinamento con il codice dei beni culturali del 2004 e in particolare con la progressiva adozione dei piani paesaggistici regionali; eccessivo carico organizzativo e decisionale sugli enti locali, le cui articolazioni non sempre sono idonee a sopportarlo; portata ambigua e potenzialmente pericolosa della nozione di «compendio neo-rurale»;

            visti i rilievi che sul testo ha espresso anche l'Osservatorio nazionale per la Qualità del Paesaggio istituito presso il MIBACT, che la Commissione ritiene di condividere,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 2, comma 1:

                a. alla, lettera a), sia soppresso il secondo periodo;

                b. alla lettera b), siano soppresse le parole da «per le aree» fino a «nazionale»;

                c. alla lettera d), siano soppresse le parole da «le aree» fino a «tecnologici»;

            2) all'articolo 3, comma 2, primo periodo, sia sostituita la parola «edificato» con la seguente: «urbanizzato»;

            3) all'articolo 5:

                a. al comma 1, all'alinea, dopo le parole «volte a semplificare» siano aggiunte le seguenti «nel rispetto delle norme sulla difesa del suolo e della riduzione del rischio idrogeologico»;

                b. al comma 1, all'alinea, dopo le parole «socio-economico», sia aggiunta la seguente «paesaggistico»;

                c. al comma 1, lettera b) dopo le parole «impatto ambientale» sia aggiunta la seguente: «paesaggistico»;

                d. al comma 2, primo periodo, dopo le parole «sono adottati» siano aggiunte le seguenti, «su proposta dei Ministri delle Infrastrutture e dei trasporti e dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con i Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

                e. al comma 4, siano sostituite le parole «e 142» con le seguenti «e 134»;

                f. al comma 4, sia aggiunto il seguente periodo: «sono in ogni caso fatte salve le a specifiche disposizioni di maggior tutela contenute nei piani paesaggistici»;

            4) all'articolo 6:

                a. al comma 1, secondo periodo, siano soppresse le parole da: «inclusa» fino a «comma 3»;

                b. al comma 3, primo periodo, siano soppresse le parole: «anche con la demolizione e la ricostruzione»;

                c. al comma 3, secondo periodo, siano aggiunte dopo le parole «storico-culturale» le seguenti «e testimoniale»;

                d. al comma 3, quinto periodo, dopo le parole: «delle superfici» sia aggiunta la seguente: «edificate»;

                e. al comma 4, dopo le parole: «dell'intervento» siano aggiunte le seguenti: «e coerenti con l'architettura rurale tradizionale anche ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n. 378»;

                f. dopo il comma 8 sia aggiunto il seguente: «8-bis. Le disposizioni di quel presente articolo si applicano esclusivamente previa approvazione dei piani paesaggistici regionali di cui agli articoli 135, 143 e 156 del Codice dei beni culturali e del paesaggio»;

            5) all'articolo 11 comma 1, secondo periodo, sia sostituita la parola «adottati» con la seguente «approvati».


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge «Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato» (C. 2039 Governo e abb.), quale risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente,

            evidenziato che il provvedimento, in coerenza con gli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione e con gli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detta princìpi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;

            sottolineato che il riuso e la rigenerazione urbana, oltre alla limitazione del consumo di suolo, costituiscono princìpi fondamentali della materia del governo del territorio nonché norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

            evidenziato che la salvaguardia della destinazione agricola dei suoli e la conservazione della relativa vocazione naturalistica rappresentano un obiettivo di primaria importanza, soprattutto alla luce dei

dati statistici acquisiti, dai quali risulta la progressiva «cementificazione» della superficie agricola nazionale;

            condiviso l'obiettivo di garantire un preciso equilibrio, nell'assetto territoriale, tra zone suscettibili di utilizzazione agricola e zone edificate ed edificabili, al fine di non pregiudicare, da un lato, la produzione agricola e la sicurezza alimentare e, dall'altro, le condizioni generali di vita della popolazione,

        delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 3, commi 1 e 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere il concerto al Ministero dello sviluppo economico, in considerazione del contributo al miglioramento della qualità urbana e al contenimento dell'uso di suolo derivante dal recupero delle aree industriali dismesse o parzialmente utilizzate;

            b) all'articolo 3, comma 10, e all'articolo 9, comma 1, valuti la Commissione di merito, ai fini di una immediata e puntuale lettura dei fenomeni in atto e di una gestione unitaria dei dati, la definizione di un unico strumento per la tenuta, consultazione e pubblicazione delle informazioni raccolte;

            c) all'articolo 5, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare ulteriori misure tali da determinare per un congruo periodo una fiscalità di vantaggio, al fine di incentivare gli interventi, con particolare riferimento al riuso delle aree già urbanizzate e con priorità alle aree a destinazione produttiva;

            d) all'articolo 11, comma 1, valuti la Commissione di merito l'introduzione – fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 8, e comunque non oltre il termine dei tre anni – di limitate possibilità di consumo di suolo finalizzate esclusivamente all'ampliamento di imprese produttive già presenti sul territorio, non comprese in piani attuativi già adottati e in assenza di procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato il nuovo testo dei progetti di legge Atto Camera n. 2039 Governo e abbinati, in materia di contenimento dei consumo del suolo e riuso del suolo edificato;

            osservato che il provvedimento reca disposizioni volte a promuovere la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di contenerne il consumo, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e dell'adattamento ai cambiamenti climatici;

            considerato che, in questa ottica, il provvedimento stabilisce, in via generale, il principio secondo cui, fatte salve eventuali previsioni di maggiore tutela delle aree inedificate introdotte dalla legislazione regionale, il consumo di suolo è consentito esclusivamente nei casi in cui non esistono alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse;

            rilevato come, in tale ambito, l'articolo 6 del provvedimento dispone che gli enti territoriali, al fine di favorire lo sviluppo economico sostenibile del territorio anche attraverso la riqualificazione degli insediamenti rurali locali, possano qualificarli come compendi agricoli neorurali, in modo che essi possano offrire nuove possibilità di sviluppo sul piano economico e occupazionale;

            ritenuto che, nel loro complesso, le disposizioni del provvedimento, che mira al recupero e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del consumo del suolo agricolo, possano costituire un utile strumento anche in termini di promozione della creazione di nuovi e qualificati posti di lavoro,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 2039 Governo e abbinate, recante «Contenimento del consumo del suolo e riuso del

suolo edificato», come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito in sede referente;

            rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile nel suo complesso alle materie «governo del territorio», attribuita alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.), e «tutela dell'ambiente», ascritta alla competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, Cost.);

            considerato che l'articolo 3, comma 1, rimette ad un decreto interministeriale, tenuto conto della deliberazione della Conferenza unificata di cui al comma 2, la definizione, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea, della riduzione progressiva vincolante, in termini quantitativi, di consumo del suolo a livello nazionale, previo parere della Conferenza unificata medesima; trattandosi di esercizio di potere regolamentare in un ambito che ha un impatto rilevante sulle competenze delle Regioni in materia di «governo del territorio», occorre peraltro garantire una forma più incisiva di coinvolgimento delle Regioni medesime;

        rilevato che:

            l'articolo 3, comma 2, prevede un'ipotesi di potere sostitutivo del Governo, da esercitarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di mancata adozione nel termine di 180 giorni della deliberazione della Conferenza unificata volta a stabilire criteri e modalità per la definizione della riduzione progressiva di consumo del suolo al livello nazionale;

            analogamente, l'articolo 3, comma 6, introduce un'ipotesi di potere sostitutivo del Governo, anche in tal caso da esercitarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di mancata adozione nel termine previsto della deliberazione della Conferenza unificata che stabilisce la ripartizione tra le Regioni della riduzione di consumo del suolo;

            secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 165/2011), l'esercizio del potere sostitutivo deve compiersi, sulla scorta dell'articolo 120 della Costituzione, in base alle procedure stabilite dalla legge a garanzia dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. In attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, l'articolo 8 della legge n. 131 del 2003 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegni all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari e che, solo decorso inutilmente detto termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, assuma i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomini un apposito commissario. La Corte ha in proposito dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma che non prevedeva il rispetto delle procedure previste dall'articolo 8 della legge n. 131 del 2003, rilevando come nel caso di specie il potere sostitutivo fosse esercitabile per la semplice inerzia degli enti competenti, senza alcuna limitazione procedurale, che consentisse all'ente inadempiente di compiere l'atto o gli atti ed evitare così di essere sostituito (sentenza n. 165/2011);

            considerato che l'articolo 3, comma 9, prevede l'esercizio del potere sostitutivo del Consiglio dei ministri in caso di mancata determinazione da parte degli enti territoriali delle misure di riduzione del consumo del suolo e dei criteri per la pianificazione urbanistica comunale previa diffida degli enti territoriali medesimi, senza specificare il termine della diffida;

            evidenziato che l'articolo 9 prevede l'istituzione di un registro in cui sono iscritti, a determinate condizioni, i comuni che hanno adeguato gli strumenti urbanistici alle disposizioni regionali sulla riduzione di consumo di suolo, da attuarsi con decreto interministeriale, previo parere della Conferenza unificata;

            rilevato che l'articolo 11, comma 1, reca una disciplina transitoria da applicare a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione delle Regioni e delle Province autonome e comunque non oltre il termine di tre anni; decorso inutilmente il termine di tre anni, nelle Regioni e Province autonome non è consentito il consumo di suolo in misura superiore al 50 per cento della media di consumo di suolo di ciascuna Regione nei cinque anni antecedenti; è comunque prevista una serie di eccezioni;

            considerato che l'articolo 11, comma 2, prevede che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad attuare le disposizioni della legge compatibilmente con i propri statuti e con le relative norme di attuazione; con tale disposizione risulta contraddittorio il disposto dell'articolo 1, comma 2, nella parte in cui qualifica le disposizioni della legge quali norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 1, comma 2, siano soppresse le parole: «nonché norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano»;

            2) all'articolo 3, comma 1, sia prevista l'intesa della Conferenza unificata, in luogo del parere, ai fini dell'emanazione del decreto interministeriale di definizione della riduzione progressiva vincolante, in termini quantitativi, di consumo del suolo a livello nazionale;

            3) ai commi 2 e 6 dell'articolo 3, che prevedono l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo in caso di inerzia della Conferenza unificata, sia richiamata la procedura prevista dall'articolo 8 della legge n. 131 del 2003, in attuazione dell'articolo 120 della

Costituzione, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa;

            4) all'articolo 9 sia prevista l'intesa della Conferenza unificata, in luogo del parere, ai fini dell'emanazione del decreto interministeriale di istituzione del registro degli enti locali;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 3, comma 9, si valuti l'opportunità di introdurre un congruo termine per la diffida da esso prevista;

            b) sia valutato l'impatto della disciplina transitoria dell'articolo 11, comma 1, sull'attività pianificatoria degli enti territoriali.


Testo
del disegno di legge n. 2039
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Testo
delle Commissioni
Art. 1.
(Finalità e ambito della legge).
Art. 1.
(Finalità e ambito della legge).

      1. La presente legge, in coerenza con gli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione e con gli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detta princìpi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici.

      1. La presente legge, in coerenza con gli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione e con gli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detta princìpi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici.

      2. Il riuso e la rigenerazione urbana, rispetto all'ulteriore consumo di suolo inedificato, costituiscono princìpi fondamentali della materia del governo del territorio nonché norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Fatte salve le previsioni di maggiore tutela delle aree inedificate introdotte dalla legislazione regionale, il consumo di suolo è consentito esclusivamente nei casi in cui non esistono alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse. Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, l'obbligo della priorità del riuso comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo inedificato. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale, alla valutazione ambientale strategica e alla verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione definitiva degli interventi.       2. Il riuso e la rigenerazione urbana, oltre alla limitazione del consumo di suolo, costituiscono princìpi fondamentali della materia del governo del territorio. Fatte salve le previsioni di maggiore tutela delle aree inedificate introdotte dalla legislazione regionale, il consumo di suolo è consentito esclusivamente nei casi in cui non esistono alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse. Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, ai sensi della normativa vigente, l'obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione definitiva degli interventi.
        3. Al fine della verifica dell'insussistenza di alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse di cui al comma 2, le regioni orientano l'iniziativa dei comuni a fornire nel proprio strumento di pianificazione specifiche e puntuali motivazioni relative all'effettiva necessità di consumo di suolo inedificato.
      3. Le politiche di tutela e di valorizzazione del paesaggio, di contenimento del consumo del suolo e di sviluppo territoriale sostenibile sono definite e coordinate dalla pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica.       4. La pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica si adegua alle norme di cui alla presente legge, privilegiando il riuso e la rigenerazione urbana, ai fini del contenimento del consumo del suolo, fatte salve le previsioni di maggiore tutela in essa contenute.
      4. Le politiche di sviluppo territoriale nazionali e regionali perseguono la tutela e la valorizzazione dell'attività agricola attraverso la riduzione del consumo di suolo.       5. Le politiche di sviluppo territoriale nazionali e regionali favoriscono la destinazione agricola e l'esercizio di pratiche agricole anche negli spazi liberi delle aree urbanizzate e perseguono la tutela e la valorizzazione dell'attività agricola attraverso la riduzione del consumo di suolo.
Art. 2.
(Definizioni).
Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge, si intende:

      1. Ai fini della presente legge, si intende:

      (vedi lettera b))           a) per «consumo di suolo»: l'incremento annuale netto della superficie agricola, naturale e seminaturale, soggetta a interventi di impermeabilizzazione. Il calcolo del consumo di suolo netto si intende ricavato dal bilancio tra superfici agricole, naturali e seminaturali, in cui si è verificata l'impermeabilizzazione e superfici impermeabilizzate in cui sia stata rimossa l'impermeabilizzazione;
          a) per «superficie agricola»: i terreni qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici nonché le aree di fatto utilizzate a scopi agricoli, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica, e le aree comunque libere da edificazioni e infrastrutture;           b) per «superficie agricola, naturale e seminaturale »: i terreni qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici, nonché le altre superfici, non impermeabilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per le superfici destinate a servizi di pubblica utilità di livello generale e locale previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, per le aree destinate a infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, per le quali è comunque obbligatorio che i progetti prevedano interventi di compensazione ambientale di entità equivalente, nonché per i lotti e gli spazi inedificati interclusi già dotati di opere di urbanizzazione primaria e destinati prevalentemente a interventi di riuso e di rigenerazione;
          b) per «consumo di suolo»: gli interventi di impermeabilizzazione, urbanizzazione ed edificazione non connessi all'attività agricola;       (vedi lettera a))
            c) per «impermeabilizzazione»: il cambiamento della natura o della copertura del suolo mediante interventi di copertura artificiale, scavo e rimozione del suolo non connessi all'attività agricola, nonché mediante altri interventi, comunque non connessi all'attività agricola, tali da eliminarne la permeabilità, anche per effetto della compattazione dovuta alla presenza di infrastrutture, manufatti e depositi permanenti di materiale;
            d) per «area urbanizzata»: la parte del territorio costituita dai centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico-ricettiva, le aree dotate di attrezzature, servizi, impianti tecnologici, i parchi urbani, i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria;
          c) per «rigenerazione urbana»: un insieme coordinato di interventi urbanistici e socio-economici nelle aree già urbanizzate, che comprende la riqualificazione dell'ambiente costruito, la riorganizzazione dell'assetto urbano attraverso il recupero o la realizzazione di opere di urbanizzazione, spazi verdi e servizi, il risanamento dell'ambiente urbano mediante la previsione di infrastrutture ecologiche finalizzate all'incremento della biodiversità nell'ambiente urbano.           e) per «rigenerazione urbana»: un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici nelle aree urbanizzate, compresi gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana, quali orti urbani, orti didattici, orti sociali e orti condivisi, che persegua gli obiettivi della sostituzione, del riuso e della riqualificazione dell'ambiente costruito in un'ottica di sostenibilità ambientale, di contenimento del consumo di suolo, di localizzazione dei nuovi interventi di trasformazione nelle aree già edificate, di innalzamento del potenziale ecologico-ambientale, di riduzione dei consumi idrici ed energetici e di rilancio della città pubblica attraverso la realizzazione di adeguati servizi primari e secondari;
            f) per «mitigazione»: un insieme coordinato di azioni e di misure contestuali all'intervento di consumo di suolo tese a mantenere o migliorare le funzioni ecosistemiche del suolo, a minimizzare gli effetti di frammentazione delle superfici agricole, naturali o seminaturali, nonché a ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti sull'ambiente, sulle attività agro-silvo-pastorali, sul paesaggio, sul dissesto idrogeologico e sul benessere umano;
            g) per «compensazione ambientale»: l'adozione, contestualmente all'intervento di consumo di suolo, di misure dirette a recuperare, ripristinare o migliorare le funzioni del suolo già impermeabilizzato attraverso la sua deimpermeabilizzazione e a ripristinare le condizioni naturali del suolo.
 

      2. All'articolo 5, comma 1, lettera v-quater), secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e costituisce una risorsa ambientale non rinnovabile».

Art. 3.
(Limite al consumo di suolo).
Art. 3.
(Limite al consumo di suolo).

      1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto della deliberazione di cui al comma 2 e dei dati resi disponibili ai sensi del comma 3, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», e sentito il Comitato di cui al comma 7, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dalla Commissione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita la riduzione progressiva, in termini quantitativi, di consumo del suolo a livello nazionale.

      1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto della deliberazione di cui al comma 2 e dei dati resi disponibili ai sensi del comma 3, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», e sentiti gli enti di cui al comma 7 del presente articolo, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita la riduzione progressiva vincolante, in termini quantitativi, di consumo del suolo a livello nazionale.

      2. Con deliberazione della Conferenza unificata, sentito il Comitato di cui al comma 7, sono stabiliti i criteri e le modalità per la definizione della riduzione di cui al comma 1, tenendo conto, in particolare, delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, delle produzioni agricole in funzione della sicurezza alimentare, della tipicità agroalimentare, dell'estensione e localizzazione delle aree agricole rispetto alle aree urbane e periurbane, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già edificato e della presenza di edifici inutilizzati. Sono stabiliti, altresì, i criteri e le modalità per determinare la superficie agricola esistente e per assicurare il monitoraggio del consumo di suolo. Qualora la deliberazione non sia adottata dalla Conferenza unificata entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.       2. Con deliberazione della Conferenza unificata, sentiti gli enti di cui al comma 7, sono stabiliti i criteri e le modalità per la definizione della riduzione di cui al comma 1, tenendo conto, in particolare, delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, delle produzioni agricole in funzione della sicurezza alimentare, della tipicità agroalimentare, dell'estensione e localizzazione delle aree agricole rispetto alle aree urbane e periurbane, dell'arboricoltura da legno in funzione della sicurezza ambientale e produttiva, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già urbanizzato e della presenza di edifici inutilizzati. Qualora la deliberazione non sia adottata dalla Conferenza unificata entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, assegna alla Conferenza unificata il termine di quindici giorni per adottare la deliberazione stessa; decorso inutilmente tale termine, si provvede con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
      3. Al di fuori dei casi delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e delle opere d'interesse statale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di novanta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 2 del presente articolo, rendono disponibili i dati acquisiti in base ai criteri indicati al medesimo comma 2, secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e all'articolo 23, comma 12-quaterdecies, del decreto-legge 7 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Decorso il termine di cui al primo periodo, il decreto di cui al comma 1 può comunque essere adottato.       3. Al di fuori dei casi delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, ai sensi della normativa vigente, e delle opere d'interesse statale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di novanta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 2 del presente articolo, rendono disponibili i dati acquisiti, secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e all'articolo 23, comma 12-quaterdecies, del decreto-legge 7 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Decorso il termine di cui al primo periodo, il decreto di cui al comma 1 può comunque essere adottato.
      4. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è sottoposto a verifica ogni cinque anni, fermo restando l'obiettivo di riduzione progressiva del consumo di suolo, di cui al medesimo comma 1.       4. Identico.
      5. Con deliberazione della Conferenza unificata, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, ai fini del raggiungimento della riduzione ivi prevista, è stabilita la ripartizione, in termini quantitativi, tra le regioni della riduzione del consumo di suolo di cui al medesimo comma 1.       5. Con deliberazione della Conferenza unificata, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, ai fini del raggiungimento della riduzione ivi prevista, sono stabiliti la ripartizione, in termini quantitativi, tra le regioni della riduzione del consumo di suolo di cui al medesimo comma 1 nonché i criteri di attuazione delle misure di mitigazione e di compensazione ambientale.
      6. Qualora la Conferenza unificata non provveda entro il termine di cui al comma 5, la ripartizione ivi prevista è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Comitato di cui al comma 7 e acquisito il parere della Conferenza unificata.       6. Qualora la Conferenza unificata non provveda entro il termine di cui al comma 5, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, assegna alla Conferenza unificata il termine di quindici giorni per adottare la deliberazione di cui al medesimo comma 5; decorso inutilmente tale termine, la ripartizione ivi prevista è adottata con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti gli enti di cui al comma 7.
      7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisita altresì l'intesa della Conferenza unificata, è istituito un Comitato con la funzione di monitorare la riduzione di consumo di suolo sul territorio nazionale e l'applicazione della presente legge. Il Comitato opera presso la Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla medesima Direzione generale nell'ambito delle ordinarie competenze. Il Comitato definisce le modalità tecnico-operative per la misurazione della superficie agricola totale e consumabile, per il monitoraggio del consumo di suolo anche in ambito urbano e periurbano, anche fissando criteri per la raccolta e trasmissione delle informazioni, e redige, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sul consumo di suolo in ambito nazionale, che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali presenta alle Camere entro il 31 marzo dell'anno successivo. Al fine del corretto monitoraggio e misurazione del consumo di superficie agricola, il Comitato può avvalersi del contributo scientifico e strumentale di altre amministrazioni. Al funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.       7. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità e i criteri per il monitoraggio sulla riduzione del consumo del suolo e sull'attuazione della presente legge, da esercitare avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Ai fini del monitoraggio di cui al presente comma, l'ISPRA e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria hanno accesso diretto, secondo le modalità di cui al comma 3, alle banche di dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa rilevante gestita da soggetti pubblici. I dati del monitoraggio del consumo di suolo sono pubblicati e resi disponibili dall'ISPRA sia in forma aggregata a livello nazionale sia in forma disaggregata per regione, provincia e comune. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      8. Il Comitato di cui al comma 7 è composto da:       Soppresso
          a) due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;  
          b) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;  
          c) due rappresentanti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;  
          d) due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;  
          e) un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane della Presidenza del Consiglio dei ministri, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato;
          f) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;  
          g) due rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica;  
          h) un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;  
          i) dieci rappresentanti designati dalla Conferenza unificata, di cui due rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia e due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.  

      9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per attuare la riduzione di cui al comma 1 e nel rispetto di quanto deliberato dalla Conferenza unificata ai sensi del comma 5 nonché delle previsioni dei piani paesaggistici, con la cadenza temporale quinquennale di cui al comma 4, dispongono la riduzione, in termini quantitativi, del consumo del suolo e determinano i criteri e le modalità da rispettare nella pianificazione urbanistica di livello locale.

      8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per attuare la riduzione di cui al comma 1 e nel rispetto di quanto deliberato dalla Conferenza unificata ai sensi del comma 5 nonché delle previsioni dei piani paesaggistici, con la cadenza temporale quinquennale di cui al comma 4, dispongono la riduzione, in termini quantitativi, del consumo del suolo e determinano i criteri e le modalità da rispettare nella pianificazione urbanistica di livello comunale.

      10. Se le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedono entro il termine di centottanta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 5, le determinazioni di cui al comma 9 sono adottate, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Comitato di cui al comma 7 e acquisito il parere della Conferenza unificata. Il Consiglio dei ministri delibera, nell'esercizio del proprio potere sostitutivo, previa diffida, con la partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate.       9. Se gli enti territoriali competenti non provvedono entro il termine di centottanta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 5, le determinazioni di cui al comma 8 sono adottate, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione, con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti gli enti di cui al comma 7, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il Consiglio dei ministri delibera, nell'esercizio del proprio potere sostitutivo, previa diffida, con la partecipazione dei presidenti degli enti territoriali interessati. Le disposizioni del presente comma si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.
        10. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla pubblicazione e all'aggiornamento annuale dei dati sul consumo del suolo e della relativa cartografia nel proprio sito internet istituzionale.
Art. 4.
(Priorità del riuso).
Art. 4.
(Priorità del riuso).

      1. Al fine di attuare il principio di cui all'articolo 1, comma 2, le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio e nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni per orientare l'iniziativa dei comuni alla rigenerazione urbana anche mediante l'individuazione, negli strumenti di pianificazione, delle aree già interessate da processi di edificazione, ma inutilizzate o suscettibili di rigenerazione, recupero, riqualificazione nonché di prioritaria utilizzazione ai fini edificatori, e per la localizzazione di nuovi insediamenti produttivi e infrastrutturali.

      1. Al fine di attuare il principio di cui all'articolo 1, comma 2, le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio e nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni per incentivare i comuni, singoli e associati, a promuovere strategie di rigenerazione urbana anche mediante l'individuazione, negli strumenti di pianificazione, degli ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio, prevedendo il perseguimento di elevate prestazioni in termini di efficienza energetica e di integrazione di fonti energetiche rinnovabili, accessibilità ciclabile e accesso ai servizi di trasporto collettivo, miglioramento della gestione delle acque a fini di invarianza idraulica e riduzione dei deflussi. A tal fine è promossa l'applicazione di strumenti di perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica, purché non determinino consumo di suolo e siano attuati esclusivamente in ambiti definiti e pianificati di aree urbanizzate.

        2. Il riuso delle aree sottoposte a interventi di risanamento ambientale è ammesso nel rispetto della normativa vigente in materia di bonifiche e dei criteri di cui alla parte quarta, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
        3. Al fine di orientare l'iniziativa dei comuni alle strategie di rigenerazione urbana di cui al comma 1, le regioni adottano altresì disposizioni per la realizzazione di un censimento comunale degli edifici sfitti, non utilizzati o abbandonati esistenti, in cui sono specificate le caratteristiche e le dimensioni di tali immobili, al fine di costituire una banca di dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso. Attraverso tale censimento i comuni possono verificare se le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo inedificato possano essere soddisfatte con gli immobili individuati dal censimento stesso. Tali informazioni sono pubblicate in forma aggregata e costantemente aggiornate nei siti internet istituzionali dei comuni interessati. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      2. Decorso il termine di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono dettate disposizioni uniformi applicabili in tutte le regioni che non abbiano provveduto ai sensi del comma 1 fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali.       4. Decorso il termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, assegna alle regioni un termine di quindici giorni per adottare le deliberazioni di loro competenza di cui al medesimo comma 1; decorso inutilmente tale termine, con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono dettate disposizioni uniformi applicabili in tutte le regioni che non abbiano provveduto ai sensi del comma 1 fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali.
      3. I comuni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1 o, in mancanza, di quelle di cui al comma 2, procedono all'individuazione delle aree di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti.       5. I comuni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1 o, in mancanza, di quelle di cui al comma 4, procedono all'individuazione delle aree di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti.
      4. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che l'individuazione sia stata effettuata, la regione diffida il comune a provvedere, assegnando un termine non superiore a novanta giorni. Decorso il termine assegnato senza che il comune abbia adottato gli strumenti pianificatori recanti l'individuazione delle aree di cui al comma 1, la regione procede in via sostitutiva entro i successivi novanta giorni; decorso tale termine, nel territorio del comune inadempiente è vietata la realizzazione di interventi edificatori privati, sia residenziali sia di servizi sia di attività produttive, comportanti, anche solo parzialmente, consumo di suolo inedificato. In mancanza di diffida da parte della regione, il divieto di cui al precedente periodo si applica in ogni caso decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 3.       6. Decorso il termine di cui al comma 5 senza che l'individuazione sia stata effettuata, la regione diffida il comune a provvedere, assegnando un termine non superiore a novanta giorni. Decorso il termine assegnato senza che il comune abbia individuato con atto dell'organo competente le aree di cui al comma 1, la regione procede in via sostitutiva entro i successivi novanta giorni; decorso tale termine, nel territorio del comune inadempiente è vietata la realizzazione di interventi edificatori privati, sia residenziali sia di servizi sia di attività produttive, comportanti, anche solo parzialmente, consumo di suolo. In mancanza di diffida da parte della regione, il divieto di cui al precedente periodo si applica in ogni caso decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 5. È fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1.
      5. Rimane fermo in ogni caso, anche prima dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, l'obbligo di cui all'articolo 1, comma 2, terzo e quarto periodo.       7. Identico.
        8. I comuni segnalano annualmente al prefetto, che raccoglie le segnalazioni in apposito registro, le proprietà fondiarie in stato di abbandono o suscettibili, a causa dello stato di degrado o incuria nel quale sono lasciate dai proprietari, di arrecare danno al paesaggio o ad attività produttive.
 
Art. 5.
(Delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate).
 

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a semplificare, nel rispetto delle norme sulla difesa del suolo e sulla riduzione del rischio idrogeologico, le procedure per gli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate dal punto di vista urbanistico, socio-economico, paesaggistico e ambientale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) garantire forme di intervento volte alla rigenerazione delle aree urbanizzate degradate attraverso progetti organici relativi a edifici e spazi pubblici e privati, basati sul riuso del suolo, sulla riqualificazione, sulla demolizione, sulla ricostruzione e sulla sostituzione degli edifici esistenti, sulla creazione di aree verdi, aree pedonalizzate e piste ciclabili e sull'inserimento di funzioni pubbliche e private diversificate volte al miglioramento della qualità della vita dei residenti;
            b) prevedere che i progetti di cui alla lettera a) garantiscano elevati livelli di qualità, minimo impatto ambientale e risparmio energetico, attraverso l'indicazione di precisi obiettivi prestazionali degli edifici, di qualità architettonica perseguita anche attraverso bandi e concorsi rivolti a professionisti con requisiti idonei, di informazione e di partecipazione dei cittadini;
            c) garantire il rispetto dei limiti di contenimento del consumo di suolo di cui agli articoli 2 e 3;
            d) individuare misure tali da determinare per un congruo periodo una fiscalità di vantaggio, al fine di incentivare gli interventi di rigenerazione con particolare riferimento alle aree a destinazione produttiva dismesse e soggette a bonifica;
            e) assicurare il coordinamento con la normativa vigente;
            f) prevedere che la nuova disciplina non si applichi ai centri storici, alle aree urbane ad essi equiparate, nonché agli immobili e alle aree di cui agli articoli 10 e 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, salva espressa autorizzazione della competente soprintendenza.
 

      2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al presente articolo, previo parere della Conferenza unificata, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

 
Art. 6.
(Compendi agricoli neorurali).
 

      1. Al fine di favorire lo sviluppo economico sostenibile del territorio, anche attraverso la riqualificazione degli insediamenti rurali locali e il consolidamento e lo sviluppo dell'attività agroforestale nel territorio rurale, le regioni e i comuni, nell'ambito degli strumenti urbanistici di propria competenza, ferme restando le disposizioni di tutela di cui all'articolo 10, comma 4, lettera l), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché le norme contenute nei piani paesaggistici sovraordinati, possono prevedere la possibilità di qualificare i predetti insediamenti rurali come compendi agricoli neorurali. Presupposti dell'ammissibilità di tale destinazione urbanistica sono il recupero edilizio, comprese la demolizione e la ricostruzione, fatti salvi i casi di cui al comma 3 del presente articolo, unitamente al recupero e alla riqualificazione del patrimonio agricolo e ambientale, nonché la compatibilità degli interventi edilizi con il paesaggio a dominanza rurale e l'esistenza di condizioni di adeguata accessibilità.

        2. Per compendio agricolo neorurale si intende l'insediamento rurale oggetto dell'attività di recupero e di riqualificazione che viene provvisto delle dotazioni urbanistiche ed ecologiche e delle nuove tecnologie di comunicazione e di trasmissione di dati, in modo da offrire nuovo sviluppo economico e occupazionale.
        3. Gli interventi edilizi connessi al progetto di compendio agricolo neorurale devono avere ad oggetto il riuso o la riqualificazione, anche con la demolizione e la ricostruzione, di fabbricati esistenti, qualora non più funzionali all'attività agricola, con le modalità previste al comma 4. La demolizione e la ricostruzione non possono interessare manufatti di valore storico-culturale. Gli interventi edilizi complessivamente realizzati non devono comportare maggior consumo di suolo all'interno del compendio agricolo alla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni e i comuni definiscono la percentuale di superficie ricostruibile, a seconda delle tipologie da recuperare e riqualificare, della peculiarità dei contesti ambientali e territoriali e del carico urbanistico generato dalle nuove funzioni. Tale superficie, debitamente accertata e certificata dal comune territorialmente competente, non può in ogni caso superare la consistenza complessiva delle superfici edificate esistenti e non può essere ceduta a terreni agricoli non confinanti che eventualmente concorrano a costituire il compendio.
        4. I nuovi fabbricati devono essere realizzati con tipologie, morfologie e scelte materiche e architettoniche tali da consentire un inserimento paesaggistico adeguato e migliorativo rispetto al contesto dell'intervento, secondo i criteri stabiliti dall'ente territoriale competente nel rispetto della normativa e della pianificazione urbanistica, territoriale, paesaggistica e paesistica vigenti e del valore storico-culturale o testimoniale dei manufatti, ferme restando le competenze di tutela attribuite al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
        5. All'interno del compendio agricolo neorurale, in conformità ai presupposti di cui ai commi precedenti e sulla base di valutazioni di sostenibilità territoriale e ambientale, ferma restando la prevalente destinazione ad uso agricolo, possono essere previste anche le seguenti destinazioni d'uso:
            a) attività amministrative;
            b) servizi ludico-ricreativi;
            c) servizi turistico-ricettivi;
            d) servizi dedicati all'istruzione;
            e) attività di agricoltura sociale;
            f) servizi medici e di cura;
            g) servizi sociali;
            h) attività di vendita diretta dei prodotti agricoli o ambientali locali.
 

      6. Sono comunque escluse le seguenti destinazioni d'uso:

            a) residenziale, ad esclusione di quello già esistente alla data di entrata in vigore della presente legge o dell'eventuale alloggio per il custode, ovvero di un'unità abitativa, da prevedersi nel recupero degli edifici esistenti;
            b) produttiva di tipo industriale o artigianale.
 

      7. Il progetto di compendio agricolo neorurale è accompagnato da un progetto unitario convenzionato nonché dall'obbligo di trascrivere il vincolo a conservare indivisa la superficie del compendio per almeno venti anni. Tale vincolo è oggetto di registrazione nei registri immobiliari e catastali. Per il periodo ventennale di cui al primo periodo, la proprietà del compendio agricolo può essere ceduta solo integralmente. Nel caso di successione, il compendio agricolo neorurale è considerato come un bene indivisibile sino alla decorrenza del ventesimo anno dalla trascrizione.

        8. Il progetto di compendio agricolo neorurale prevede interventi di mitigazione e compensazione ambientale preventivi volti a mantenere, recuperare e valorizzare il paesaggio, l'economia locale e l'ambiente.
Art. 5.
(Divieto di mutamento di destinazione).
Art. 7.
(Divieto di mutamento di destinazione).

      1. Sulle superfici agricole in favore delle quali sono stati erogati aiuti di Stato o finanziamenti europei sono vietati, per almeno cinque anni dall'ultima erogazione, usi diversi da quello agricolo, fatta salva l'applicazione di eventuali disposizioni più restrittive. Sono altresì vietati, per la medesima durata, gli interventi di trasformazione urbanistica nonché quelli di trasformazione edilizia non funzionali all'attività agricola, ad eccezione della realizzazione di opere pubbliche. L'autorità competente all'erogazione degli aiuti e finanziamenti di cui al presente comma notifica la concessione dell'aiuto o del finanziamento al comune nel cui territorio sono compresi i terreni per i quali sono erogati gli aiuti o i finanziamenti di cui al presente comma, ai fini della conseguente annotazione del vincolo nel certificato di destinazione urbanistica.

      1. Per le superfici agricole in favore delle quali sono stati erogati aiuti dell'Unione europea previsti dalla politica agricola comune o dalla politica di sviluppo rurale sono vietati, per almeno cinque anni dall'ultima erogazione, usi diversi da quello agricolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, e l'adozione di atti amministrativi finalizzati al cambiamento della destinazione d'uso, fatta salva l'applicazione di eventuali disposizioni più restrittive. Sono altresì vietati nelle stesse aree, per la medesima durata, gli interventi di trasformazione urbanistica, nonché quelli di trasformazione edilizia non funzionali all'attività agricola, ad eccezione della realizzazione di opere pubbliche. L'autorità competente all'erogazione degli aiuti di cui al presente comma pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei terreni, suddivisi per comune, per i quali sono stati erogati gli aiuti, ai fini della conseguente annotazione del vincolo, da parte del comune, nel certificato di destinazione urbanistica.

      2. Negli atti di trasferimento della proprietà e nei contratti aventi ad oggetto la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento o di diritti personali di godimento ovvero lo scioglimento delle comunioni e, comunque, in tutti i negozi aventi ad oggetto la modifica soggettiva nella conduzione della superficie agricola, deve essere espressamente richiamato il vincolo indicato nel comma 1. Sono esclusi gli atti di trasferimento dei diritti di cui al periodo precedente derivanti da procedure esecutive e concorsuali.       2. Negli atti di trasferimento della proprietà e nei contratti aventi ad oggetto la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento o di diritti personali di godimento ovvero lo scioglimento delle comunioni e, comunque, in tutti i negozi aventi ad oggetto la modifica soggettiva nella conduzione della superficie agricola, deve essere espressamente richiamato, a pena di nullità, il vincolo indicato nel comma 1. Sono esclusi gli atti di trasferimento dei diritti di cui al periodo precedente derivanti da procedure esecutive e concorsuali.
      3. Nel caso di violazione del divieto di cui al comma 1, il comune applica al trasgressore, per le finalità della presente legge, la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 50.000 euro e la sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruite e del ripristino dello stato dei luoghi. Si applicano in ogni caso le disposizioni del titolo IV della parte I del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e le disposizioni regionali in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia.       3. Identico.
Art. 6.
(Misure di incentivazione).
Art. 8.
(Misure di incentivazione).

      1. Ai comuni iscritti nel registro di cui all'articolo 7 è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali per gli interventi di rigenerazione urbana.

      1. Ai comuni iscritti nel registro di cui all'articolo 9 è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali per gli interventi di rigenerazione urbana e di bonifica dei siti contaminati a tal fine necessaria, nel rispetto della disciplina di settore, e per gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana e il ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti, abbandonati, inutilizzati o non più sfruttati ai fini agricoli.

      2. Lo stesso ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai soggetti privati, singoli o associati, che intendono realizzare il recupero di edifici e di infrastrutture rurali nei nuclei abitati rurali, mediante gli interventi di cui al comma 1.       2. Lo stesso ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito anche ai soggetti privati, singoli o associati, che intendono realizzare il recupero di edifici e di infrastrutture rurali nei nuclei abitati rurali, mediante gli interventi di cui al comma 1, nonché il recupero del suolo ad uso agricolo mediante la demolizione di capannoni e altri fabbricati rurali strumentali abbandonati.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per le finalità di cui all'articolo 1, nei limiti delle proprie competenze, possono adottare misure di semplificazione e misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente.       3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per le finalità di cui all'articolo 1, nei limiti delle proprie competenze, possono adottare misure di semplificazione e misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente, al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e di favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono.
Art. 7.
(Registro degli enti locali).
Art. 9.
(Registro degli enti locali).

      1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere della Conferenza unificata, presso il medesimo Ministero è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un registro in cui sono iscritti i comuni che hanno adeguato gli strumenti urbanistici comunali secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 3, comma 9, nei quali non è previsto consumo di suolo o è prevista una riduzione del consumo di suolo superiore alla quantità di cui al medesimo articolo 3, comma 9.

      1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un registro in cui sono iscritti i comuni che hanno adeguato gli strumenti urbanistici comunali secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 3, comma 8, nei quali non è previsto consumo di suolo o è prevista una riduzione del consumo di suolo superiore alla quantità di cui al medesimo articolo 3, comma 8.

Art. 8.
(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi).
Art. 10.
(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi).

      1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni di cui all'articolo 5 della presente legge, nonché quelli delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, a interventi di qualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della messa in sicurezza delle aree esposte a rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico attuati dai soggetti pubblici.

      1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni di cui all'articolo 7 della presente legge nonché quelli delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della messa in sicurezza delle aree esposte alla prevenzione e alla mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.

      2. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è abrogato.       2. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è abrogato. Sono comunque fatte salve le previsioni di spesa contenute nei bilanci annuali approvati sulla base della norma abrogata.
Art. 9.
(Disposizioni transitorie e finali).
Art. 11.
(Disposizioni transitorie e finali).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, e comunque non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle stazioni appaltanti e nel programma di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni. Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi ai titoli abilitativi edilizi comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo inedificato.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 8, e comunque non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 128 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e per le infrastrutture prioritarie, ai sensi dell'articolo 161, comma 1-bis, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, elencate nel Documento di economia e finanza. Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi ai titoli abilitativi edilizi comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo inedificato, nonché gli interventi e i programmi di trasformazione previsti nei piani attuativi, comunque denominati, adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge e le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. Restano comunque fermi i termini di validità degli strumenti urbanistici attuativi già fissati dai piani paesaggistici in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente il termine di tre anni di cui al primo periodo, nelle regioni e nelle province autonome non è consentito il consumo di suolo in misura superiore al 50 per cento della media del consumo di suolo di ciascuna regione nei cinque anni antecedenti.

      2. Sono fatte salve le competenze attribuite in maniera esclusiva alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.       Soppresso
      3. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e sono attuate dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei relativi statuti e delle disposizioni di attuazione.       2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad attuare quanto previsto dalla presente legge, compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.