Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA
Atto a cui si riferisce:
C.9/03540-A/021 premesso che:
l'articolo 9 del disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea –...
Atto Camera
Ordine del Giorno 9/03540-A/021presentato daOCCHIUTO Robertotesto diGiovedì 21 aprile 2016, seduta n. 611
La Camera,
premesso che:
l'articolo 9 del disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015, prevede la delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali;
in particolare, il citato articolo 9, prevede che il Governo, nell'esercizio della delega in esame debba seguire specifici criteri direttivi, volti tra l'altro, all'istituzione di un Comitato per le politiche macroprudenziali privo di personalità giuridica, quale autorità indipendente designata ai sensi della raccomandazione CERS/2011/3 per la conduzione delle politiche macroprudenziali. A tal riguardo è previsto che al Comitato partecipino la Banca d'Italia, che lo presiede, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), che condividono l'obiettivo di salvaguardia della stabilità del sistema finanziario;
come evidenziato nell'ambito della relazione illustrativa, il meccanismo prospettato dal provvedimento normativo in esame deve essere idoneo a preservare le competenze specifiche delle autorità coinvolte, tenuto conto che l'attuazione nel nostro ordinamento dei principi stabiliti dalla raccomandazione CERS/2011/3 non può essere posta in essere senza tenere conto delle competenze proprie delle singole autorità di vigilanza;
a tal fine, è, pertanto, necessario che in sede di attuazione del criterio di delega di cui alla lettera d) del predetto articolo 9, ove si specifica che devono essere previste «le regole di funzionamento e di voto del Comitato», si tenga conto della necessità di salvaguardare le competenze specifiche delle autorità coinvolte. Ciò deve essere garantito attraverso la specifica previsione nel relativo decreto legislativo di attuazione che a ciascuna autorità partecipante al Comitato, sia assicurato: a) il potere di avanzare proposte in seno al Comitato per la materia di stretta competenza; b) la possibilità di esprimere l'intesa vincolante, per le specifiche materie di stretta competenza, in ordine alle iniziative che il Comitato intende assumere. Inoltre, nel relativo decreto legislativo di attuazione, occorre concedere il voto doppio, in caso di parità, all'autorità competente per la specifica materia sulla quale il Comitato deve assumere iniziative. In caso di materie a competenza trasversale il voto doppio spetta all'autorità che presiede il Comitato;
in sede di attuazione del criterio di delega di cui alla lettera i) del predetto articolo 9, ove si specifica che il Comitato «possa acquisire tramite la CONSOB, l'IVASS e la COVIP in base alle rispettive competenze, le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni da soggetti privati che svolgono attività economiche rilevanti ai fini della stabilità finanziaria e da soggetti pubblici, secondo quanto previsto dalla raccomandazione CERS/2011/3», si deve tenere conto della necessità di mantenere, in ogni caso, ferma la previsione di cui all'articolo 4, comma 10 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, escludendo, quindi, la possibilità di acquisizione di informazioni in possesso della CONSOB o che la CONSOB deve acquisire per lo svolgimento della sua attività di vigilanza quando ciò si renda necessario al fine di non pregiudicare il ruolo della CONSOB nei rapporti con le corrispondenti istituzioni sovranazionali,
impegna il Governo
in sede di predisposizione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 9, ad adottare ogni più adeguato intervento applicativo volto ad assicurare la coerenza nella fase di attuazione con quella che è l'effettiva volontà, come sopra individuata, della disposizione normativa in esame, in maniera da eliminare ogni eventuale dubbio interpretativo circa il fatto che l'ambito di applicazione della citata disposizione sia coerente con quanto specificato nelle premesse.
9/3540-A/21. Occhiuto.