• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03540-A/020    premesso che:     l'articolo 4 reca una delega legislativa per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03540-A/020presentato daPILI Maurotesto diGiovedì 21 aprile 2016, seduta n. 611

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 reca una delega legislativa per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;
    l'applicabilità di tale regolamento ha comportato la necessità di un adeguamento dell'attuale disciplina in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;
    l'articolo conferisce al Governo una delega ad adottare, su proposte del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, secondo le procedure previste dall'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, anche mediante l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate dalla normativa europea. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, è previsto che il Governo e tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche ulteriori specifici princìpi e criteri direttivi;
    in particolare, con il criterio contenuto nella lettera a), si conferisce al Governo una delega in ordine alla previsione obbligatoria della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso di confezionamento, al fine di garantire una corretta informazione al consumatore e una migliore e immediata rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo, anche per una più efficace tutela della salute, nonché gli eventuali casi in cui tale indicazione possa essere alternativamente fornita mediante diciture, marchi o codici equivalenti, che consentano comunque di risalire agevolmente alla sede e all'indirizzo dello stabilimento;
    con il criterio di cui alla lettera b) infine, si prevede la revisione della disciplina sanzionatoria, di corrispondenza tra le fattispecie previste dal regolamento (UE) n. 1169/2011 e si prevede l'individuazione nel Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (lCQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dell'autorità competente in materia di sanzioni e controlli, evitando sovrapposizioni con altre autorità;
    l'olio extra vergine italiano è tra i migliori al mondo per caratteristiche organolettiche e salubrità;
    l'identità dell'eccellente agroalimentare e la stessa immagine del marchio Italia rischiano di soccombere sotto i colpi del libero mercato che favorisce la sleale concorrenza di prodotti industriali esteri da bassissima qualità e a prezzi altrettanto bassi, commercializzati come italiani ma che di italiano hanno ben poco se non la veste e l'ultima lavorazione;
    la nostra economia agricola è praticamente in ginocchio per effetto delle multinazionali che acquisiscono noti marchi storici italiani, per poi rivendere l'olio con immagine italiani – anche se prodotto con olive di paesi Ue ed extra Ue – a prezzi di gran lunga inferiori al minimo remunerativo per gli agricoltori italiani;
    un olio extra vergine non può costare meno di 6/7 euro al litro e quando ci si trova davanti una bottiglia venduta a 2,99 euro, il consumatore deve subito pensare che non è italiano;
    queste miscele di «grassi liquidi», che sull'etichetta inneggiano all'Italia, in realtà portano scritto sulla retroetichetta, in caratteri piccolissimi, che trattasi di olii comunitari ed extracomunitari;
    occorre ovviare a questa palese truffa commerciale combattendole pubblicità ingannevoli, attraverso una corretta e chiara esposizione in etichetta dei dati relativi all'origine e provenienza dell'olio;
    occorre prevedere che la provenienza dei prodotti compaia sull'etichetta (e non in controetichetta) con caratteri grandi e perfettamente leggibili, anche eventualmente percentualizzando le provenienze;
    il rischio altrimenti è quello di valorizzare un marchio che altri sfruttano a proprio vantaggio, causando un quadruplo danno: sleale concorrenza verso i produttori italiani, danno all'immagine, sfruttamento della mano d'opera e confusione nel consumatore finale;
    la FDA statunitense ha dichiarato che su 5 prodotti con marchio «italiano» – marchio civetta per meglio dire – solo uno è veramente Made in Italy;
    stando ai dati 2012, basti sapere che l'olio importato è maggiore di quello prodotto: 575 mila tonnellate contro 478 mila, una follia, importiamo olio per il 74 per cento dalla Spagna, il restante da Grecia a Tunisia mentre i frantoi, le cooperative e i produttori sono pieni di olio di altissima qualità ma invenduto. Perché entra tanto olio estero a prezzi bassissimi;
    se non si interviene in modo chiaro e inequivocabile si rischia di avvantaggiare la logica Industriate e favorire i prodotti italiani sounding a prezzi troppo bassi;
    stesso rischio si corre per un altro prodotto di eccellenza legato al sistema lattiero caseario;
    in questo il rischio è la mancata indicazione di possibili prodotti che utilizzino latte in polvere e vengano commercializzati senza dichiararlo,

impegna il Governo

   1) a prevedere per le produzioni e la commercializzazione dell'olio la precisa indicazione nel fronte etichetta e con chiarezza e visibilità grafica la provenienza geografica esatta delle olive e delle eventuali miscele;
   2) a prevedere per le produzioni e la commercializzazione di prodotti lattiero caseario la precisa indicazione di eventuale presenza di latte in polvere nel processo produttivo.
9/3540-A/20. Pili.