• Testo DDL 2198

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Atto a cui si riferisce:
S.2198 Introduzione del percorso di cittadinanza


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2198
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori BUEMI e Fausto Guilherme LONGO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 2016

Misure in materia di percorso di cittadinanza

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge riprende in parte il testo unificato delle proposte di legge nn. 103, 104, 457, 566, 718, 995, 1048, 1592, 2006, 2035, 2431, 2670, 2684, 2904 e 2910, che nella XVI legislatura la I Commissione sottopose all'approvazione dell'Assemblea della Camera: esso interviene sulla legge della cittadinanza e sul testo unico sull'immigrazione, al fine di aggiungervi un requisito ulteriore per la concessione degli atti amministrativi che danno stabilità alla permanenza di stranieri sul nostro territorio.

Le esigenze emerse nel corso degli anni depongono per l'affermazione del principio, per cui la cittadinanza non deve essere un acquisto automatico a seguito della permanenza sul territorio italiano per un determinato numero di anni, ma deve costituire il riconoscimento di un'effettiva integrazione: una cittadinanza basata dunque non su un fatto quantitativo, bensì su un fatto qualitativo. È evidente che anche la richiesta di un permesso di soggiorno di lunga durata è un segno della volontà di far parte stabilmente della comunità italiana. Occorre allora la frequenza di un corso annuale, funzionale alla verifica del percorso di cittadinanza, finalizzato all'approfondimento della storia e della cultura italiana ed europea, dell'educazione civica e dei princìpi della Costituzione italiana. È stato previsto, al termine del corso, come verifica del percorso di cittadinanza, un triplice esame che accerti l'effettivo grado di integrazione sociale, nonché il rispetto, anche in ambito familiare, delle leggi dello Stato e dei princìpi fondamentali della Costituzione. Questo in quanto le cronache mostrano che vi sono stranieri che, pur risiedendo in Italia da molti anni, non condividono valori fondanti della comunità italiana, quale quello della parità tra uomo e donna. È pertanto essenziale verificare che chi chiede la cittadinanza abbia assimilato tali valori fondanti.

È previsto, ancora, che il Governo ponga in essere, con il concorso delle regioni, iniziative ed attività finalizzate a sostenere il percorso di integrazione linguistica, culturale e sociale dello straniero, cui questi è tenuto a partecipare. Si è voluto in questo modo affidare alle amministrazioni pubbliche il compito di curare l'integrazione degli stranieri, prima ancora che di verificarla. Si prevede, infine, il giuramento, da parte dello straniero, sia nel caso di acquisto della cittadinanza a seguito della maturazione dei presupposti di legge, sia nel caso di concessione della cittadinanza con decreto del Presidente della Repubblica. Nella formula del giuramento è previsto, tra l'altro, un riferimento espresso anche al principio della pari dignità sociale di tutte le persone, che lo straniero che diventa cittadino deve dunque impegnarsi a riconoscere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza italiana di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, nonché ai fini della concessione e rinnovo del permesso di soggiorno di lungo periodo, di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, all'istanza o dichiarazione dell'interessato è allegato, in aggiunta alla certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge, anche l’atto recante l'impegno a svolgere il percorso di cittadinanza di cui alla presente legge.

2. Il percorso di cittadinanza di cui al comma 1 consiste nella frequenza di un corso, della durata di un anno, finalizzato alla conoscenza della lingua italiana nonché all'approfondimento della conoscenza della storia e della cultura italiana ed europea, dell'educazione civica e dei princìpi della Costituzione italiana.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il Governo pone in essere, con il concorso delle regioni, iniziative ed attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica, culturale e sociale dello straniero alle quali lo straniero stesso è tenuto a partecipare.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento di attuazione adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono disciplinate le modalità di svolgimento del percorso di cittadinanza nonché le modalità di organizzazione e di espletamento del corso di cui al comma 2. Il regolamento di attuazione definisce altresì gli adempimenti e le procedure idonei a verificare, da parte degli organi della pubblica amministrazione competenti in materia, l'efficacia del percorso di cittadinanza seguito, mediante l'attestazione di un sufficiente grado di integrazione sociale e culturale conseguita:

a) con un esame di conoscenza teorica e pratica della lingua italiana;

b) con un esame di conoscenza della storia e della cultura italiana ed europea;

c) con un esame di conoscenza della Costituzione italiana.

5. La cittadinanza richiesta con l'istanza o la dichiarazione di cui al comma 1 può essere concessa solo quando, ai requisiti di legge, si aggiunga l'attestazione di cui al comma 4. Ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza italiana di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, è altresì prevista la prestazione del giuramento, che avviene nella sede della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio, in base alla residenza dell'istante, secondo modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 4. L'interessato presta giuramento pronunciando la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, riconoscendo la pari dignità sociale di tutte le persone».

6. Qualora l'interessato maggiorenne di cui al comma 1 rifiuti di effettuare il percorso di cittadinanza di cui al medesimo comma decade dal diritto di richiedere la cittadinanza italiana. Alle medesime conseguenze è soggetto il minore straniero che, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, rifiuti di effettuare il percorso di cittadinanza.