• Testo DDL 2257

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Atto a cui si riferisce:
S.2257 Disposizioni in materia di rottamazione dei ruoli


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2257
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori BERNINI e FLORIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 2016

Disposizioni in materia di rottamazione dei ruoli

Sono in costante aumento gli italiani che versano in stato di difficoltà economica a causa della grave e perdurante crisi finanziaria, e che, conseguentemente, non riescono ad onorare i propri tributi nei confronti dello Stato. In tale stato di disagio diffuso, molti operatori economici privilegiano il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti e rinviano il pagamento delle imposte a momenti successivi. Purtroppo, accade sovente che questi tardino ad arrivare e sopraggiunge, per contro, il fallimento delle imprese.

Sui contribuenti in crisi di liquidità sono, pertanto, meccanicamente ammassati ruoli esattoriali tali da travolgerli senza alcuna possibilità di riscatto.

Ebbene, a fronte di una lacerante crisi dei mercati e dei cittadini, lo Stato risponde limitandosi a raddoppiare il debito fiscale in capo al contribuente in difficoltà e somma legittimamente al tributo insoluto le sanzioni, gli interessi e l’aggio, moltiplicando così il proprio credito.

Si profilano, di conseguenza, nuove iscrizioni a ruolo e la necessità di chiedere ulteriori rateazioni con relativo aggravio mensile. Lo status di debitore d’imposta del contribuente si sovraccarica di periodo in periodo dando vita ad un circolo vizioso, talvolta fatale per l’impresa, talvolta fatale per l’imprenditore, ma nel lungo periodo rischia di essere fatale per lo Stato.

La rateizzazione terminale dei debiti fiscali è il tratto distintivo del «fisco della crisi». Le rate Equitalia si sono moltiplicate con la recessione e hanno segnato l’andamento della riscossione: dal 2008 ad oggi l’agente nazionale della riscossione ha dato il via libera a 1,8 milioni di dilazioni che interessano debiti erariali per circa 22 miliardi di euro. Poche di esse giungeranno a regolare compimento e la maggior parte dei contribuenti è destinato a decadere dalle rateizzazioni in corso.

L’ultimo intervento in materia di rateizzazione risale all’estate 2013, quando il cosiddetto «Decreto del fare» – decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha esteso da 72 a 120 mesi la durata massima dei piani di ammortamento per aiutare i contribuenti in gravi e comprovate difficoltà finanziarie.

A peggiorare notevolmente quanto sinora espresso vi è lo schema di decreto legislativo sulla semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, preliminarmente approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 26 giugno 2015, introducendo numerose novità.

In primo luogo, viene ridotto il numero delle rate non pagate, da 8 a 5, in occorrenza delle quali il contribuente decade dalla rateazione in essere; viene reintrodotto l’anatocismo in cartella di pagamento ove si prevede l’applicazione degli interessi di mora su tutte le somme iscritte a ruolo, e non solo sul debito per imposte, con un onere a carico dei contribuenti morosi stimabile in circa 1,2 miliardi di euro; quale contropartita l’aggio della riscossione dovrebbe scendere dall’8 al 6 per cento.

La situazione è al collasso. Le somme iscritte a ruolo complessivamente a carico dell’agente della riscossione, al 28 febbraio 2015, ammontavano a 682,2 miliardi di euro. Il dato precedente, risalente al 25 giugno 2013, indicava ruoli non incassati per 527 miliardi di euro. In meno di un biennio, la massa di crediti dello Stato per ruoli è salita di oltre 150 miliardi di euro, ma 580,2 miliardi di essi sono da considerare prudenzialmente inesigibili ed il loro recupero risulta incerto.

Risulta, quindi, improcrastinabile un intervento volto a prevenire ulteriori danni alle finanze pubbliche.

A suddetti propositi, il presente disegno di legge si prefigge lo scopo, attraverso la previsione del pagamento straordinario a «saldo e stralcio» delle somme iscritte nei ruoli, di fornire al contribuente in crisi una conveniente soluzione per sanare il proprio debito fiscale nei confronti dello Stato.

Tale provvedimento consente all’erario di incassare, almeno in parte, somme che rischiano concretamente di essere completamente perdute e concorre a porre fine a quel circolo vizioso della povertà che deriva dalla concomitanza di ruoli insostenibili e nuove imposte correnti in capo al contribuente: darebbe certezza e speranza al Paese, ai contribuenti ed alle imprese.

Il presente disegno di legge è composto da 8 articoli.

L'articolo 1 reca le finalità della legge, ovvero di proporre al contribuente in condizione di grave o momentanea difficoltà finanziaria, da parte dell'agente della riscossione, una valida soluzione per sanare il proprio debito fiscale nei confronti dell'erario, mentre all'articolo 2 vengono definite le posizioni di grave e momentanea difficoltà finanziaria.

Gli articoli 3 e 4 recano, rispettivamente, disposizioni riguardanti la proposta di definizione del debito e i contenuti dell'istanza di definizione a saldo e stralcio. L'articolo 4 specifica che la proposta di definizione debba riguardare l'intero debito del contribuente per ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre dell'anno dell'entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 5 disciplina le modalità di versamento dilazionato di importi a saldo e stralcio.

L'articolo 6 prevede la comunicazione da effettuare annualmente, alla Ragioneria generale dello Stato, per i ruoli liquidati a saldo e stralcio e per quelli dichiarati inesigibili in via definitiva.

L'articolo 7 disciplina l'attuazione della presente legge, prevedendo l'emanazione di una circolare da parte dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'INPS.

L'articolo 8 reca l'entrata in vigore che avverrà il giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge è finalizzata a fornire al contribuente, in condizioni di grave o momentanea difficoltà finanziaria, come definite all'articolo 2, apposite modalità per la definizione agevolata del proprio debito iscritto a ruolo.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini e per gli effetti di cui alla presente legge si intende per:

a) «grave difficoltà finanziaria»: quando il debito del contribuente, iscritto a ruolo, è costituito per oltre il 50 per cento da ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 2010;

b) «momentanea difficoltà finanziaria»: quando il debito del contribuente, iscritto a ruolo, è costituito per oltre il 50 per cento da ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 2012.

Art. 3.

(Proposta di definizione del debito)

1. Ai contribuenti con debiti iscritti a ruolo per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e per mancato versamento di contributi previdenziali, in stato di momentanea difficoltà finanziaria o di grave difficoltà finanziaria, l'agente della riscossione propone la definizione a saldo e stralcio della posizione debitoria iscritta a ruolo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a eventuali debiti iscritti a ruolo e oggetto di rateizzazione, in corso o decaduta.

3. La proposta di cui al comma 1 deve essere notificata dall’agente della riscossione, per via telematica, tramite posta elettronica certificata (PEC) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L’agente della riscossione trasmette, per via telematica, la proposta di cui al comma 1 all'Agenzia delle entrate e all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per quanto di rispettiva competenza, entro il 31 maggio successivo.

5. Il contribuente, anche a mezzo PEC, deve comunicare la propria accettazione all'agente della riscossione entro il 31 luglio successivo.

Art. 4.

(Contenuti della proposta di definizione
a saldo e stralcio)

1. La proposta di definizione di cui all'articolo 3 deve riguardare l'intero debito del contribuente per ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre dell'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La proposta di definizione di cui all'articolo 3, per quanto concerne il contribuente che versa in condizioni di grave difficoltà finanziaria, consiste nel pagamento integrale dell'IVA, dei contributi previdenziali e di un importo pari al 75 per cento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, nonché la richiesta di stralcio integrale delle sanzioni, degli interessi e dell'aggio di riscossione.

3. La proposta di definizione di cui all'articolo 3, per quanto concerne il contribuente che versa in condizioni di momentanea difficoltà finanziaria, consiste nel pagamento integrale dell'IVA, dei contributi previdenziali e di un importo pari al 95 per cento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, nonché la richiesta di stralcio integrale delle sanzioni, degli interessi e dell'aggio di riscossione.

Art. 5.

(Modalità di versamento dilazionato
di importi a saldo e stralcio)

1. Per il versamento degli importi a saldo di cui all'articolo 4, complessivamente inferiori a euro 50.000, è ammesso il pagamento dilazionato in otto rate trimestrali di pari importo, di cui la prima rata da versare entro il 30 settembre dell'anno in cui è stata ricevuta la proposta di definizione ai sensi dell'articolo 3.

2. Per il versamento degli importi a saldo di cui all'articolo 4, complessivamente superiori ad euro 50.000, è ammesso il pagamento dilazionato in dodici rate trimestrali di pari importo, di cui la prima da versare entro il 30 settembre dell'anno in cui è stata ricevuta la proposta di definizione ai sensi dell'articolo 3.

Art. 6.

(Comunicazioni alla Ragioneria generale dello Stato)

1. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione e accettazione della proposta, per i ruoli liquidati a saldo e stralcio e per quelli dichiarati inesigibili in via definitiva, l'agente della riscossione provvede a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati necessari ai fini della svalutazione dei residui attivi.

Art. 7.

(Disciplina di attuazione)

1. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'INPS, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le relative modalità di attuazione.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.