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Atto a cui si riferisce:
C.1399 Misure per il recupero e la salvaguardia dei limoneti caratteristici
approvato con il nuovo titolo
"Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici"


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1399


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato CATANOSO GENOESE
Misure per il recupero e la salvaguardia dei limoneti caratteristici
Presentata il 19 luglio 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Una delle principali caratteristiche ambientali e paesaggistiche del nostro territorio costiero e insulare di ambito mediterraneo è la coltivazione, in tali aree, di agrumi e, segnatamente, di arance e di limoni. In determinati contesti territoriali del nostro Mezzogiorno, quali l'area del Gargano, la costa d'Amalfi e le vaste superfici della Calabria e della Sicilia, la conduzione degli agrumeti, oltre a rappresentare una fondamentale fonte di reddito per gli agricoltori e per gli operatori della filiera agrumicola, è anche un fattore strutturale a forte valenza ambientale, in quanto concorre a preservare l'integrità di quei territori e l'equilibrio naturale del delicato ecosistema delle coste mediterranee.
      Il settore dell'agrumicoltura e, nello specifico, dei limoneti, è attraversato da una grave crisi le cui cause possono essere ricondotte alla crescente concorrenza estera (gli accordi euromediterranei di fatto consentono l'importazione agevolata di prodotti agricoli da Paesi rivieraschi con bassissimo costo del lavoro), alle ridotte dimensioni delle aziende, allo scarso raccordo con l'industria di trasformazione e con la distribuzione, nonché all'assenza di strategie di promozione e di commercializzazione.
      La coltivazione del limone, in particolare, svolge un ruolo fondamentale nella tutela idrogeologica del territorio.
      La presente proposta di legge, quindi, vuole intervenire a difesa e a tutela dei limoneti caratteristici attraverso degli incentivi mirati, che puntano sia al recupero, allo sviluppo e alla valorizzazione dei limoneti in produzione, sia al ripristino dei limoneti abbandonati.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).

      1. Lo Stato, a fini di tutela ambientale, di difesa del territorio e del suolo e di conservazione dei paesaggi tradizionali di cui agli articoli 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, all'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alla Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 e resa esecutiva dalla legge 9 gennaio 2006, n. 14, promuove e favorisce interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei limoneti caratteristici del territorio insulare e delle fasce costiere di particolare pregio paesaggistico e a rischio di dissesto idrogeologico.

Art. 2.
(Territori interessati).

      1. In relazione alle finalità previste dall'articolo 1, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da emanare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati, da parte delle regioni, i comuni nel cui territorio sono realizzati gli interventi che possono beneficiare dei contributi di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 3.
(Contributo per gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia).

      1. Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di limoneti ricadenti nei comuni di cui all'articolo 2 è concesso, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, un contributo annuale, a copertura parziale delle spese sostenute o da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia dei limoneti, entro il limite di importo di 5 euro per ogni albero di limone e, comunque, per un importo non superiore a 2.500 euro per ogni ettaro di terreno destinato a limoneto.
      2. Le spese di recupero, manutenzione e salvaguardia previste dal comma 1 riguardano l'ordinaria manutenzione dei terrazzamenti, realizzata mediante l'attuazione dei seguenti interventi: potatura delle piante e piegatura dei rami, zappatura del terreno, irrigazione, pulizia bimestrale del terreno e delle macere, concimazione, trattamenti fitosanitari, copertura, raccolta e pulizia delle canalizzazioni, e l'eventuale ripristino per la salvaguardia dei limoneti.
      3. È fatto divieto ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di limoneti titolari del contributo di cui al comma 1 di abbandonare la coltivazione dei limoneti per almeno dieci anni, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.
(Contributo per le spese di ripristino di limoneti abbandonati).

      1. Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di limoneti ricadenti nei comuni di cui all'articolo 2 è concesso, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, un contributo unico, a copertura parziale delle spese sostenute o da sostenere per il ripristino dei limoneti abbandonati, entro il limite di importo di 50 euro per ogni albero di limone, di cui il 40 per cento deve essere accompagnato da documentazione

fiscale e, comunque, per un importo non superiore a 20.000 euro per ettaro di terreno destinato a limoneto e per un importo non superiore a 80.000 euro per ogni azienda agricola.
      2. Le spese di ripristino di funzionalità dei limoneti abbandonati riguardano la manutenzione straordinaria dei terrazzamenti, realizzata mediante l'attuazione dei seguenti interventi: realizzazione o ristrutturazione di macere a secco, gradini e canali di irrigazione, acquisto e messa a dimora di piante obbligatoriamente di cultivar presente sulle zone oggetto di intervento, acquisto e messa in opera di palo tutore e triangolo di copertura di legno di castagno, acquisto e messa in opera di pali di castagno per le impalcature di sostegno, acquisto di reti di copertura e di ogni materiale necessario allo scopo, acquisto e messa in opera di un impianto completo di irrigazione.
      3. I contributi previsti dal presente articolo sono destinati alla copertura delle spese relative a un triennio a decorrere dall'inizio delle attività di ripristino.
Art. 5
(Attività dei consorzi di tutela e del Centro di ricerca per l'agrumicoltura e le colture mediterranee di Acireale).

       1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 53, commi 15 e seguenti, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, gli eventuali consorzi di tutela delle produzioni di limone presenti sul territorio e riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispongono un progetto volto a:

          a) ampliare le aree di produzione tutelata di qualità;

          b) individuare interventi che consentano di migliorare la resa produttiva, anche mediante il miglioramento dei sistemi di irrigazione e di raccolta delle acque;

          c) favorire la stipula di convenzioni o di forme di affitto convenzionato, in particolare

per i limoneti abbandonati dei quali i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo non intendano proseguire o riavviare l'attività colturale;

          d) selezionare e individuare cultivar che, pur rientrando nel prodotto tipico, siano innovative per le caratteristiche di precocità, tardività, apirenia e tolleranza al mal secco.

      2. Il servizio di consulenza scientifica dei consorzi di tutela è demandato al Centro di ricerca per l'agrumicoltura e le colture mediterranee di Acireale.
      3. In concorso con i comuni, con le comunità montane e con i consorzi di tutela interessati, gli ispettorati provinciali dell'agricoltura effettuano un censimento delle aree terrazzate in stato di abbandono, allo scopo di valutare lo stato di dissesto idrogeologico e i costi di ripristino colturale.
      4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. È fatta salva la facoltà per le regioni di finanziare i progetti di cui al comma 1 predisposti dai consorzi di tutela situati nel proprio territorio.

Art. 6.
(Attuazione degli interventi).

      1. Gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia e gli interventi di ripristino, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 4, sono eseguiti in conformità alla legislazione vigente in materia e, in particolare, al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 7.
(Assegnazione dei contributi).

      1. Per l'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito

fondo, con la dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2013, di 8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro per l'anno 2015.
      2. Il fondo di cui al comma 1 del presente articolo può essere rifinanziato, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
      3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro il 30 aprile di ogni anno, alla ripartizione del fondo di cui al comma 1.
      4. Ciascuna regione destinataria dei finanziamenti di cui al comma 3 determina l'entità delle risorse da assegnare agli ispettorati provinciali dell'agricoltura e, nell'ambito della quota spettante a ciascun comune, definisce l'ammontare delle risorse da destinare distintamente ai contributi di cui all'articolo 3 e ai contributi di cui all'articolo 4. Può altresì stabilire ulteriori requisiti ai fini dell'assegnazione dei medesimi contributi.
      5. Per l'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di limoneti presentano domanda all'ispettorato provinciale dell'agricoltura territorialmente competente entro il 31 maggio di ciascun anno. Nella domanda sono indicati, oltre al titolo di proprietà o al titolo di locazione, fitto o conduzione, la consistenza catastale, con indicazione delle particelle coltivate a limoneto, il numero degli alberi di limone per cui è richiesto il contributo e gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che sono stati effettuati o che si intendono effettuare, corredati da idonea documentazione tecnica.
      6. L'ispettorato provinciale dell'agricoltura, entro il limite dei finanziamenti di cui al comma 4, provvede all'assegnazione e all'erogazione dei contributi secondo modalità e tempi stabiliti dalla regione di appartenenza. A tutti gli aventi diritto, distintamente per ciascuna tipologia di contributi di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, è assegnato un contributo determinato in proporzione al numero di alberi di limone per cui è stata fatta domanda ai sensi del comma 5, per un importo calcolato in base all'ammontare delle risorse disponibili e al numero di alberi di limone indicato nelle domande valide presentate entro il termine di cui al medesimo comma 5.
Art. 8.
(Controlli).

      1. Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura provvedono a controllare l'effettiva e puntuale realizzazione, da parte degli assegnatari dei contributi di cui agli articoli 3 e 4, degli interventi indicati nella domanda di cui all'articolo 7, comma 5, e ad effettuare un collaudo finale per l'erogazione del contributo.
      2. Il beneficiario del contributo che viola il divieto prescritto all'articolo 3, comma 3, o chi, comunque, non risulta in regola a seguito dei controlli effettuati ai sensi del comma 1 del presente articolo, è escluso in via definitiva dai benefìci previsti dalla presente legge.
      3. Nel caso in cui il proprietario o il conduttore del limoneto, al quale sono stati erogati contributi ai sensi degli articoli 3 e 4, non realizzi gli interventi indicati nella relativa domanda, si applica una sanzione pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo, salvo diversa determinazione della regione. Il comune esclude in via definitiva il proprietario o il conduttore di cui al periodo precedente dall'assegnazione dei contributi previsti dalla presente legge.
      4. Le regioni definiscono le modalità per l'effettuazione dei controlli e per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo.
      5. I comuni provvedono ad applicare le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 e destinano le somme da esse derivanti alle finalità previste dalla presente legge, secondo modalità determinate dalla regione di appartenenza.

Art. 9.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 28 milioni di euro per il triennio 2013-2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.