• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03672/016    premesso che:     l'articolazione giudiziaria a partire da quella maggiormente vicina al cittadino come sono i giudici di pace deve essere obbligatoriamente legata...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03672/016presentato daPILI Maurotesto diGiovedì 28 aprile 2016, seduta n. 615

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolazione giudiziaria a partire da quella maggiormente vicina al cittadino come sono i giudici di pace deve essere obbligatoriamente legata all'articolazione territoriale, alla capacità di mobilità dei singoli territori, alle peculiarità delle singole regioni;
    la Sardegna è riconosciuta con legge costituzionale regione a Statuto speciale;
    al fine della più compiuta valutazione della condizione attuale della regione Sardegna risulta necessario produrre analisi e dati oggettivi che rendono indispensabile una valutazione compiuta dell'organizzazione giudiziaria e di quella dei giudici di pace in particolare modo;
    al fine di richiamare dati oggettivi si propongono le analisi di un soggetto terzo, l'istituto Tagliacarne che rileva attraverso l'atlante delle infrastrutture elementi di comparazione assolutamente emblematici dell'assenza di coesione e unità nazionale; per quanto riguarda le reti energetiche: indice 100 per l'Italia; 64,54 per il Mezzogiorno; 35,22 per la Sardegna; per quanto riguarda le reti stradali: indice 100 per l'Italia; 87,10 per il Mezzogiorno; 45,59 per la Sardegna; per quanto riguarda le reti ferroviarie: indice 100 per l'Italia; 87,81 per il Mezzogiorno; 15,06 per la Sardegna; per quanto riguarda l'analisi delle infrastrutture economico sociali: indice 100 per l'Italia, 84,45 per il Mezzogiorno; 56,16 per la Sardegna;
    tali elementi oggettivi, oltre al valore costituzionale e giuridico della specialità statutaria della Regione, impongono che la Sardegna abbia riconosciuta anche nella materia oggetto della legge in esame e della delega conseguente;
    all'articolo 8 la legge in esame reca disposizioni per le regioni Trentino- Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste:
     1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
     2. Ulteriori disposizioni, dirette ad armonizzare la riforma della magistratura onoraria con la peculiarità degli ordinamenti regionali di cui al comma 1, sono adottate con norme di attuazione dei rispettivi statuti speciali;
     3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), il Governo adotta le disposizioni necessarie ad attribuire alla competenza dell'ufficio del giudice di pace i procedimenti in affari tavolari relativi a contratti ricevuti da notaio e connotati da minore complessità;
    è indispensabile che analoga norma a tutela della specialità autonomistica venga introdotta nella delega anche a favore delle altre regioni a statuto speciale a partire dalla regione Sardegna anche per le considerazioni richiamate precedentemente,

impegna il Governo

a tener conto delle peculiarità statutarie della regione Sardegna e della sua condizione insulare e infrastrutturale introducendo un dispositivo che preveda l'adozione di norme d'attuazione specifiche di concerto con l'autonomia regionale per l'articolazione dei giudici di pace sul territorio regionale.
9/3672/16. Pili.