• C. 3285-A EPUB presentata il 4 agosto 2015. MANCIULLI Andrea, Relatore

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Atto a cui si riferisce:
C.3285 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011


Frontespizio Pareri Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3285-A


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(GENTILONI SILVERI)
e dal ministro dell'interno
(ALFANO)
di concerto con il ministro della giustizia
(ORLANDO)
e con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011
Presentato il 4 agosto 2015
(Relatore: MANCIULLI)

NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 30 marzo 2016, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 3285. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge n. 3285 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011»;

            considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il progetto di legge C. 3285 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011»;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

            per quanto il provvedimento risulti incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, appare necessario posticipare al 2016 la decorrenza degli oneri derivanti dagli articoli 3, 6, 7 e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge di ratifica, valutati in euro 125.650 annui a

decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese, pari a euro 42.908 annui a decorrere dall'anno 2015, provvedendo contestualmente al corrispondente adeguamento della clausola di copertura finanziaria, in considerazione della natura degli oneri e del tempo ormai trascorso dal momento della presentazione del provvedimento stesso, in prima lettura presso la Camera dei deputati;

            l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni interessate;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

        all'articolo 3 sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 6, 7 e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 125.650 annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese, pari a euro 42.908 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.


TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011.

      Identico.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

      Identico.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).
Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 6, 7 e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 125.650 annui a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese, pari a euro 42.908 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

      1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 6, 7 e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 125.650 annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese, pari a euro 42.908 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

      2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.       2. Identico.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.       3. Identico.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.       4. Identico.
Art. 4.
(Entrata in vigore).
Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

      Identico.