Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE
Atto a cui si riferisce:
C.5/01672 la licenza di pesca, il documento autorizzativo all'esercizio dell'attività di pesca professionale, è attualmente rilasciata all'armatore di una imbarcazione, regolarmente iscritto nei...
Atto Camera
Interrogazione a risposta in commissione 5-01672presentato daGIAMMANCO Gabriellatesto diVenerdì 6 dicembre 2013, seduta n. 133
GIAMMANCO, GALAN, FRANCESCO SAVERIO ROMANO, CAPONE, GALPERTI e PALMIZIO. —
Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
la licenza di pesca, il documento autorizzativo all'esercizio dell'attività di pesca professionale, è attualmente rilasciata all'armatore di una imbarcazione, regolarmente iscritto nei registri delle imprese di pesca (decreto legislativo n. 153 del 2004) dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
la disciplina del rilascio delle licenze di pesca è contenuta nel decreto ministeriale 26 luglio 1995 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. In particolare, l'articolo 2 prevede che la licenza sia rilasciata dal Ministero all'interessato, iscritto nel registro delle imprese di pesca (comma 1) e che essa sia valida per un periodo di otto anni ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato stesso (comma 3). L'articolo 5 del citato decreto regola, inoltre, i casi di rinnovo, sostituzione e aggiornamento della licenza, nonché di variazioni o semplici rettifiche di errori materiali sulle licenze medesime. L'articolo 6, comma 5 individua talune ipotesi di sostituzione della licenza, per effetto delle quali nasce un nuovo titolo amministrativo, diverso da quello originario;
in tema di validità della licenza di pesca è intervenuto, successivamente, il decreto 13 gennaio 1999 in cui si stabilisce che, «nelle more del rilascio della nuova licenza di pesca e fino alla consegna della medesima, al titolare di tale documento [...] è rinnovata l'attestazione provvisoria per il periodo di validità della tassa di concessione governativa, connesso alla licenza di pesca stessa»;
sotto il profilo fiscale, la licenza per la pesca professionale marittima è soggetta a tassa di concessione governativa (articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41) e la licenza stessa acquista efficacia solo a seguito del pagamento della citata tassa;
il dipartimento delle entrate, con la circolare 214/2000, aveva precisato che la tassa sulle concessioni governative nell'ipotesi di variazioni tecniche della nave non era dovuta in quanto, sostanzialmente, non si era in presenza di un nuovo titolo amministrativo. Inoltre, a seguito dell'emanazione del decreto 22 gennaio 2004 del Ministero delle politiche agricole e forestali, nei casi espressamente indicati è stato previsto che «Il comandante dell'Ufficio di iscrizione delle navi da pesca... apporta sulla licenza ogni variazione riguardante i dati relativi all'impresa di pesca, sede, provincia, indirizzo, R.I.P., nome della nave, ufficio marittimo di iscrizione della nave, proprietà». L'Agenzia delle entrate ha considerato non dovuta la tassa sulle concessioni governative in conseguenza degli aggiornamenti apportati sulla licenza di pesca in corso di validità, senza che da tali eventi scaturisca l'emanazione di un nuovo atto;
per quanto concerne il pagamento della tassa, l'Agenzia delle entrate con circolare n. 131505/2009, ha precisato che, in ordine al periodo di validità della tassa di concessione governativa pagata in occasione del rilascio della licenza, l'articolo 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641/72 stabilisce che «la tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato»; il successivo comma 2 prevede, invece, che «la tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere»;
è evidente che la tassa di concessione governativa è corrisposta per l'emanazione della licenza di pesca; il tributo pertanto, non dovrà essere nuovamente assolto fino al momento della naturale scadenza del titolo abilitativo, salvo che non si verifichi un'ipotesi di mutamento sostanziale della licenza;
si verificano tuttavia, a causa del pagamento della tassa al momento del rilascio della attestazione provvisorie di cui al citato articolo 5 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, casi in cui vi è uno sfasamento tra la data di pagamento della tassa di concessione governativa e la data di rilascio della licenza;
tale circostanza determina sovente una doppia imposizione per il titolare della licenza, il quale si trova, per non rischiare di vedersi fermare l'attività di pesca, a pagare due volte, la prima (con licenza di pesca in corso di validità) su richiesta dell'ufficio marittimo che attribuisce alla tassa di rilascio una scadenza pari a quella della licenza (otto anni) e la seconda volta, magari a distanza di uno o due anni, nel momento in cui, venuta a scadere la licenza, se ne chiede il rinnovo (tassa di rinnovo articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972);
per quanto a conoscenza degli interroganti, in merito a questa ultima ipotesi, si verificano, inoltre, casi in cui sulla licenza nuovamente rilasciata perché venuta a scadere, vengono riportati gli estremi del pagamento di una tassa effettuata anni prima, con la conseguenza che sia il beneficiario della licenza, che il pubblico ufficiale che emette l'atto rischiano di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa vigente (articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972);
fra gli operatori del settore viene ripetutamente sottolineata la necessità non solamente di semplificare la normativa nel suo complesso, ma di fare finalmente chiarezza sui termini di versamento della tassa di concessione governativa connessa al rilascio della licenza di pesca professionale marittima, proprio al fine di evitare i casi sopra citati –:
se il Ministro interrogato, per quanto di sua competenza, non ritenga opportuno fornire un'interpretazione ufficiale chiara e definitiva sui tempi e le modalità di pagamento della tassa di concessione governativa per le licenze di pesca, in particolare al fine di evitare il ripetersi dei fenomeni citati in premessa e di consentire un'uniforme applicazione della normativa sull'intero territorio nazionale. (5-01672)