• Testo INTERPELLANZA

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Atto a cui si riferisce:
C.2/01362    la Costituzione sancisce, all'articolo 19, tra i diritti fondamentali dei cittadini, la libertà di professare «la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di...



Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01362presentato daROSTELLATO Gessicatesto diMartedì 3 maggio 2016, seduta n. 618

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:
   la Costituzione sancisce, all'articolo 19, tra i diritti fondamentali dei cittadini, la libertà di professare «la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto» e, all'articolo 20, stabilisce che le associazioni religiose «non possono essere causa di speciali limitazioni legislative». Accanto a tale importante articolo si colloca la Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite che, all'articolo 18, indica come fondamentale la «libertà di religione» e tutela «la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti»;
   il consiglio regionale veneto, nella 35a seduta del 5 aprile 2016, ha approvato delle modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (legge per il governo del territorio);
   il provvedimento inserisce vincoli urbanistici e linguistici e l'ipotesi di referendum per la realizzazione e l'attivazione di nuovi luoghi di culto. In particolare prevede che: «i luoghi di culto possano sorgere soltanto in aree F (infrastrutture e impianti di interesse pubblico, nella maggior parte dei comuni presenti in periferia), purché dispongano di strade, parcheggi e opere di urbanizzazione adeguate («con oneri a carico dei richiedenti»), previa convenzione stipulata col Comune («contenente un impegno fideiussorio»). Queste norme riguardano gli immobili destinati a «sedi di associazioni, società o comunità di persone le cui finalità aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa, quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali»;
   per le attività «non strettamente connesse alle pratiche rituali del culto» si debba usare l'italiano; in aggiunta, oltre a inserire l'obbligo della convenzione con il comune e altri limiti severi sulla viabilità d'accesso e sui parcheggi, si prevede la possibilità di indire un referendum tra la popolazione sulle questioni urbanistiche;
   nel 2015 anche la regione Lombardia aveva, di fatto, cercato di modificare la propria legge per il governo sul territorio, nelle parti dedicate alla realizzazione di edifici di culto. In particolare, aveva modificato le condizioni per l'applicabilità di tali norme agli enti delle confessioni diverse da quella cattolica nonché le regole sulla pianificazione urbanistica degli edifici di culto, demandata a nuovo e apposito «piano delle attrezzature religiose»;
   il Governo ha impugnato diversi punti della normativa regionale lombarda, e con sentenza n. 63 del 2016, la Corte costituzionale, pronunciandosi sui motivi di ricorso, ha anzitutto ribadito che il principio di laicità implica non indifferenza di fronte all'esperienza religiosa, bensì impegno a salvaguardare la libertà di religione, in una situazione di pluralismo confessionale e culturale, che il libero esercizio del culto è un aspetto essenziale della libertà di religione ed è riconosciuto egualmente a tutti, e a tutte le confessioni religiose, e che l'apertura di luoghi di culto, a sua volta, è forma e condizione essenziale del pubblico esercizio del culto;
   il testo quindi approvato dalla regione Veneto, in base alla sentenza poc'anzi richiamata, risulta già lesivo dei principi prima richiamati, difatti, limita e impone molte restrizioni edilizie introdotte ad hoc per allontanare dai centri abitati i centri culturali musulmani, le chiese evangeliche o ortodosse, i luoghi di culto sikh, buddisti e altri o addirittura vietarli a discrezione dei sindaci;
   ma non solo: il provvedimento in questione colpisce indirettamente anche le chiese cattoliche e le canoniche future, i luoghi della parrocchia, le scuole di formazioni legate al mondo cattolico, i seminari, le sedi Caritas, degli scout, dell'Azione cattolica e via discorrendo –:
   quali siano le iniziative di competenza, in ragione degli elementi riportati in premessa, che il Governo ha intenzione di intraprendere per salvaguardare concretamente il diritto alla libertà di religione e di culto sul territorio del Veneto, come sancito dagli articoli 19 e 20 della Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani dell'ONU, e quali azioni politiche intenda porre in essere, anche alla luce della richiamata sentenza n. 63 del 2016 della Corte costituzionale.
(2-01362) «Rostellato, Rubinato, Camani, Moretto, Crivellari, Tacconi, Ginato, Naccarato, Zoggia, D'Arienzo, Narduolo, Zan, Murer, Miotto, Casellato, De Menech, Crimì, Mognato, Rotta, Sbrollini, Marzano, Pes, Cinzia Maria Fontana, Gandolfi, Carra, Giuseppe Guerini, Tentori, Rampi, Laforgia, Currò».