• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/08570    l'articolo 1, comma 13, della legge di stabilità per il 2016, di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, ridisegna il perimetro dell'esenzione IMU – prevista dalla lettera h) del...



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-08570presentato daFRAGOMELI Gian Mariotesto diMartedì 3 maggio 2016, seduta n. 618

   FRAGOMELI, PELILLO e LODOLINI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 1, comma 13, della legge di stabilità per il 2016, di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, ridisegna il perimetro dell'esenzione IMU – prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 – per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, chiarendo che l'esenzione si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;
   detta circolare reca l'individuazione dei comuni cosiddetti montani o collinari, in cui opera l'esenzione IMU (originariamente, a fini ICI) in favore dei terreni agricoli;
   per effetto della citata novella, dal 2016 tali terreni agricoli sono esenti da imposta in virtù della loro ubicazione in un comune classificato montano o collinare;
   la richiamata circolare chiarisce che, ove accanto all'indicazione del comune non sia riportata alcuna annotazione, l'esenzione opera sull'intero territorio comunale, e invece, ove sia riportata l'annotazione «parzialmente delimitato», l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale;
   oltre a tali esenzioni, valevoli per i terreni agricoli ricadenti in specifiche aree il comma 13 esenta da Imu gli altri terreni agricoli in virtù di ulteriori caratteristiche: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori (di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448) indipendentemente, dunque, dal possesso e dalla conduzione da parte di specifici soggetti; c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso;
   le modifiche introdotte tuttavia non chiariscono del tutto la portata della norma, in quanto sembrerebbero non considerare i terreni non condotti da imprenditori agricoli come ad esempio i terreni incolti e gli orti –:
   se non ritenga utile assumere iniziative per chiarire che la citata normativa vada interpretata nel senso dell'esclusione dall'applicazione dell'Imu anche per i terreni non propriamente agricoli come i terreni incolti e gli orti. (5-08570)