• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/08568    nella provincia autonoma di Bolzano, a causa della vicinanza con il confine con l'Austria, la Germania e la Svizzera, frequentemente vengono corrisposti compensi per prestazioni di lavoro...



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-08568presentato daGEBHARD Renatetesto diMartedì 3 maggio 2016, seduta n. 618

   GEBHARD, ALFREIDER, PLANGGER e SCHULLIAN. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   nella provincia autonoma di Bolzano, a causa della vicinanza con il confine con l'Austria, la Germania e la Svizzera, frequentemente vengono corrisposti compensi per prestazioni di lavoro autonomo a soggetti fiscalmente non residenti in Italia;
   le istruzioni per la certificazione unica 2016 (provvedimento 7786/2016 del 15 gennaio 2016), relativa al periodo d'imposta 2015, richiedono al sostituto d'imposta di indicare le suddette prestazioni anche per i soggetti non residenti;
   le specifiche tecniche per la trasmissione telematica della certificazione unica 2016, pubblicate ed aggiornate il 24 febbraio 2016, chiedono l'indicazione di dati, come il codice fiscale italiano attribuito al percipiente estero, non previsti dalla normativa vigente;
   l'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, infatti, al secondo periodo prevede che «l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'articolo 4 (nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso, domicilio fiscale), con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero, salvo per gli atti e i negozi di cui alla lettera g-quinquies»;
   l'obbligo di attribuzione di un codice fiscale italiano per il percipiente estero comporterebbe oneri burocratici eccessivi e non gestibili, soprattutto per la corrente certificazione unica, e lederebbe il principio di libera prestazione di servizi all'interno dell'Unione europea, nonché avrebbe come conseguenza anche la distorsione della concorrenza;
   l'analoga indicazione dei medesimi dati nel precedente modello 770 – dichiarazione dei sostituti d'imposta – non prevedeva tale obbligo di indicazione del codice fiscale, nonostante la normativa al riguardo a tutt'oggi risulti invariata –:
   se il sostituto d'imposta possa tralasciare l'indicazione dei percipienti esteri nella certificazione unica 2016, attenendosi all'articolo 6, comma 2, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, in modo da permettere la trasmissione dei relativi dati anche in assenza del codice fiscale italiano. (5-08568)