• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/08579    l'articolo 2, sesto comma del decreto-legge n. 95 del 1974 convertito dalla legge n. 216 del 1974, istitutivo, della Consob, pone una chiara e assoluta incompatibilità per il...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08579presentato daRUOCCO Carlatesto diMercoledì 4 maggio 2016, seduta n. 619

   RUOCCO, PESCO, ALBERTI, VILLAROSA e PISANO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 2, sesto comma del decreto-legge n. 95 del 1974 convertito dalla legge n. 216 del 1974, istitutivo, della Consob, pone una chiara e assoluta incompatibilità per il personale della medesima Consob con ogni altro impiego, incarico o attività («Al personale in servizio presso la Commissione è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali o industriali»); la richiamata norma, di rango primario, è ulteriormente specificata nel regolamento del personale della Consob il quale, all'articolo 20, comma 1, dispone: «Al personale è fatto divieto (...) e) di svolgere comunque attività lavorativa subordinata od autonoma, sia pure occasionalmente ovvero in periodi nei quali non presti effettivo servizio (...)»: da quanto si desume, il combinato disposto delle richiamate disposizioni sancisce un divieto assoluto volto ad eliminare alla radice possibili situazioni di conflitto di interessi e ad assicurare il dovuto impegno del dipendente verso l'organo di vigilanza, sia in termini qualitativi che quantitativi, anche in considerazione dell'importanza e delicatezza dell'attività lavorativa svolta: proprio per questa ragione, l'attività lavorativa svolta per la Consob è adeguatamente retribuita, evidenziandosi che la medesima legge istitutiva dispone l'applicazione del contratto di Banca d'Italia;
   il Presidente della Consob, Giuseppe Vegas, in virtù del ruolo svolto, si presuppone sia a conoscenza delle richiamate disposizioni in materia di conflitto di interessi ed incompatibilità; Come noto, il medesimo presidente ha promosso il conferimento al dottor Gaetano Caputi, mediante contratto a tempo determinato, prima dell'incarico di segretario generale e poi, a distanza di pochi mesi, quello di direttore generale; il conferimento degli incarichi è stato disposto dalla Consob nonostante le disposizioni ed i divieti di cui all'articolo 2, comma 6, della legge n. 216 del 1974 e nonostante il fatto che – così come dichiarato dal medesimo – il presidente Vegas fosse, perfettamente a conoscenza che il dottor Gaetano Caputi, all'atto della sua assunzione in Consob, ricoprisse altri incarichi; si apprende altresì da fonti stampa che gli incarichi ulteriori rispetto al ruolo ricoperto presso la Consob sono stati mantenuti dal dottor Gaetano Caputi fino a quando è aumentata l'attenzione pubblica da parte degli organi di stampa;
   tra gli incarichi ulteriori rispetto al ruolo ricoperto presso la Consob da parte del dottor Gaetano Caputi – di cui il presidente Vegas era a conoscenza – si evidenziano l'incarico componente del consiglio di amministrazione della società «Difesa servizi» s.p.a., l'incarico di membro della commissione consultiva per le infrazioni in materia valutaria e di lotta al riciclaggio, lo status di socio delle società di consulenza GECO s.r.l., GE.CO.RE. s.r.l. e GLM s.r.l., l'incarico di professore della scuola superiore di economia e finanza ed infine l'incarico di componente della commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;
   gli interroganti intendono apprendere se il presidente Vegas consideri la posizione giuridica del dottor Gaetano Caputi perfettamente compatibile con i divieti e le incompatibilità previste dal combinato disposto dal decreto-legge n. 95 del 1974 e del regolamento del personale della Consob;
   si precisa che il dottor Gaetano Caputi ha rassegnato le dimissioni in data 12 gennaio 2015 ed il successivo 11 febbraio – così come si apprende da fonti stampa – ha assunto l'incarico di presidente del consiglio di amministrazione della società quotata «Conafi Prestitò s.p.a.» (iscritta come intermediario finanziario nell'elenco generale ex articolo 106 del testo unico bancario e nell'elenco speciale ex articolo 107 del testo unico bancario; in virtù delle attività svolte ed in relazione alla quotazione della società Conafi Prestitò non si esclude che future attività poste in essere dalla richiamata società possano essere oggetto di un controllo da parte dell'organo di vigilanza Consob; altresì è bene ricordare che, in base a quanto disposto dall'articolo 22 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, della legge n. 114 dell'11 agosto 2014: «I componenti degli organi di vertice e i dirigenti della Commissione nazionale per le società e la borsa, nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico, non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati né con società controllate da questi ultimi. I contratti conclusi in violazione del presente comma sono nulli. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che negli ultimi due anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto»; a giudizio degli interroganti anche in questo caso la volontà del legislatore appare chiara, da un lato, ad evitare che gli organi di vertice ed i dirigenti della Consoli possano sfruttare il loro incarico per acquisire crediti presso i soggetti vigilati in modo tale da ottenere, successivamente alla cessazione dei relativi incarichi, impieghi, consulenze o altre forme di remunerazione presso medesimi soggetti vigilati, e, dall'altro, ad evitare che i soggetti vigilati possano condizionare l'attività degli organi di vertice e dei dirigenti della Consob con promesse future di vario genere;
   a giudizio degli interroganti appare fin troppo evidente come, ancora una volta il, dottore Gaetano Caputi adotti comportamenti di dubbia conformità alle disposizioni legislative: infatti si precisa che:
    a) la carica di direttore generale non rientra tra le figure di «organi di vertice» a cui la citata legge si riferisce;
    b) la legge istitutiva della Consob l'articolo 2, comma 4 della legge n. 216 del 1974) dispone che «Il regolamento di cui all'articolo 1, ottavo comma, prevede per il coordinamento degli uffici le qualifiche di direttore generale» e l'articolo 22 della legge n. 114 prevede come unica ipotesi di esenzione dall'applicabilità del divieto la circostanza che i dirigenti «negli ultimi due anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto». Si evidenzia che la figura del direttore generale che coordina tutti gli uffici della Consob (compresi quelli cui spetta la vigilanza) ragionevolmente non rientri in tale ipotesi di esenzione dal divieto;
    c) l'assunzione di cariche sociali (nel caso di specie, presidente del consiglio di amministrazione), non rientri in quei «rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego» che vengono invece preclusi dalla legge n. 114 dell'11 agosto 2014;
   il rispetto della citata disciplina in materia di divieti, incompatibilità e conflitto di interessi trova quale primo garante il Presidente della Consob, in particolar modo in relazione alle sue facoltà di sovrintendenza dell'attività istruttoria della Consob –:
   se risulti al Governo quali siano le iniziative poste in essere dal presidente della Consob al fine di accertare la violazione delle disposizioni legislative e regolamentari richiamate in premessa, sia in relazione agli incarichi assunti dal dottore Gaetano Caputi nel corso della vigenza del rapporto di lavoro presso la Consob, sia in relazione agli incarichi assunti successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro presso la Consob e, comunque, nel caso di eventuali violazioni legislative e regolamentari poste in essere dal Presidente della Consob e dal dottore Gaetano Caputi, se il Ministro interrogato ritenga di dover assumere le iniziative di competenza volte a revocare l'incarico di presidente della Consob al dottore Giuseppe Vegas, e, ove riconducibili alla sua competenza, le eventuali iniziative strumentali alla dichiarazione di nullità del contratto di lavoro del dottore Gaetano Caputi in relazione alla disciplina di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 90 del 2014. (5-08579)