• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/05746 PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che l'art. 61, comma 1, della legge 28 dicembre...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-05746 presentata da ALESSIA PETRAGLIA
mercoledì 4 maggio 2016, seduta n.620

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che l'art. 61, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 13 del 18 gennaio 2016 ed entrata in vigore il 2 febbraio 2016), prevede che: "nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi";

considerato che il progetto di legge 2212 A (Daga e altri) approvato alla Camera dei deputati il 20 aprile 2016 e trasmesso al Senato della Repubblica con numero AS 2343, riconosce all'art. 7 che: "È assicurata, quale diritto fondamentale di ciascun individuo, l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, che deve essere garantita anche in caso di morosità; tale quantitativo è individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel limite massimo di 50 litri giornalieri per persona, tenendo conto dei valori storici di consumo e di dotazioni pro capite" (e ciò con espresso riferimento proprio all'art. 61 della legge n. 221 del 2015, come richiamato dall'art. 2 del citato progetto di legge 2212 A, che al comma 1 ricorda come "L'acqua è un bene naturale e un diritto umano universale. Il diritto all'acqua potabile di qualità nonché ai servizi igienico-sanitari è un diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani, come sancito dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/64/L.63/Rev. 1 del 26 luglio 2010"; mentre al comma 3 specifica: "L'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana è considerata diritto umano universale e si basa sul quantitativo minimo vitale di cui all'articolo 7");

visto che, a quanto risulta agli interroganti, in sede di prima applicazione dell'art. 61 della legge n. 221 del 2015, il tribunale di Arezzo ha negato l'immediato ripristino dell'erogazione chiesto da due cittadini morosi con ricorso d'urgenza ex art. 700 del codice di procedura civile proposto nei confronti di Nuove acque SpA, la quale aveva sospeso, a loro danno, l'erogazione di acqua pubblica, sostenendo che non vi fosse periculum in mora, cioè il pericolo di un'imminente lesione grave e irreparabile a un diritto fondamentale della persona, in quanto essi erano in condizione di estinguere la morosità, non avendo dato prova di versare in condizioni di disagio economico;

ritenuto che ad avviso degli interroganti:

tale interpretazione, sostenuta anche da Nuove acque SpA, quale gestore del servizio idrico integrato, è contraria all'art. 61 della legge n. 221 del 2015 che, invece, vuole garantito il quantitativo minimo vitale di acqua a tutti i morosi, senza distinzioni circa le ragioni della morosità, in quanto tale quantitativo minimo vitale di acqua è un diritto fondamentale della persona, a prescindere dalle condizioni economiche;

il gestore può sempre adire le ordinarie procedure giudiziarie per recuperare i crediti che ritiene spettanti, senza con ciò ledere il diritto al quantitativo minimo vitale di acqua,

si chiede di sapere se il Governo intenda attivarsi presso l'AEEGSI (Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico), affinché, nelle more della definizione delle procedure previste dall'art. 61 della legge n. 221 del 2015 per l'adozione delle direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato e per la determinazione del quantitativo minimo vitale di acqua, impegni i gestori del servizio idrico integrato a non sospendere l'erogazione della fornitura di acqua nei confronti degli utenti morosi, limitatamente alle utenze domestiche residenziali, e ciò al fine di non negare loro il diritto all'erogazione giornaliera di un quantitativo minimo vitale di acqua, quale diritto umano universale fondamentale della persona.

(4-05746)