• C. 923 Proposta di legge presentata il 10 maggio 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.923 Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso
approvato con il nuovo titolo
"Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso"


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 923


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MICILLO, ALBERTI, BARBANTI, BASILIO, BECHIS, BENEDETTI, PAOLO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BONAFEDE, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, BUSTO, CARIELLO, CECCONI, CIPRINI, COLONNESE, COMINARDI, CORDA, COZZOLINO, CRIPPA, CURRÒ, DA VILLA, DADONE, DAGA, D'AMBROSIO, DE LORENZIS, DE ROSA, DELLA VALLE, DELL'ORCO, DI BATTISTA, DI BENEDETTO, LUIGI DI MAIO, MANLIO DI STEFANO, DI VITA, DIENI, D'INCÀ, FANTINATI, FERRARESI, FICO, FRACCARO, FRUSONE, GAGNARLI, GALLINELLA, LUIGI GALLO, SILVIA GIORDANO, GRANDE, GRILLO, CRISTIAN IANNUZZI, L'ABBATE, LABRIOLA, LIUZZI, LOMBARDI, LOREFICE, LUPO, MANNINO, MANTERO, MUCCI, NESCI, NUTI, PESCO, PISANO, PRODANI, RIZZETTO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, ROSTELLATO, RUOCCO, SARTI, SCAGLIUSI, SIBILIA, SPADONI, SPESSOTTO, TACCONI, TERZONI, TOFALO, TONINELLI, TRIPIEDI, VIGNAROLI, VILLAROSA, ZACCAGNINI, ZOLEZZI
Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso
Presentata il 10 maggio 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Il reato di scambio elettorale politico-mafioso, previsto dall'articolo 416-ter del codice penale, è stato introdotto dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 al fine di contrastare i legami politico-mafiosi. Esso è strettamente connesso con l'articolo 416-bis del medesimo codice, che, al terzo comma, annovera tra le fattispecie di reato tipiche delle associazioni mafiose il procacciamento di voti per sé o per altri e l'ostacolo al libero esercizio del voto, e prevede che la pena della reclusione da sette a dodici anni, comminata dal medesimo articolo 416-bis, si applichi anche a chi ottiene la promessa di voti in cambio di erogazione di denaro.
      L'impegno elettorale delle mafie è, purtroppo, sempre ampio e mira a creare canali di collegamento istituzionale per ottenere l'accesso dei gruppi criminali a circuiti finanziari, la protezione giudiziaria delle cosche e il controllo delle risorse pubbliche, funzionali al passaggio dalla fase «parassitaria» a quella di piena integrazione delle mafie nei mercati economici e nei sistemi produttivi legali.
      Il soggetto destinatario dell'erogazione di denaro è dunque l'associazione di tipo mafioso e non i semplici elettori che daranno il loro voto perché intimiditi dal potere criminale e non perché comprati.
      Le sezioni unite penali della Corte di cassazione, chiamate a rispondere al quesito interpretativo se sia configurabile il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso, nel caso paradigmatico del patto di scambio tra l'appoggio elettorale da parte dell'associazione di tipo mafioso e l'appoggio promesso a questa da parte del candidato, con la sentenza n. 33748 del 2005 hanno optato per la soluzione affermativa.
      In linea di principio non può escludersi, si dice, per questa particolare tipologia di relazioni collusive con la mafia che anche la promessa e l'impegno del politico di attivarsi, una volta eletto, a favore della cosca mafiosa possano già integrare, di per sé, gli estremi del contributo atipico del concorrente eventuale nel delitto associativo, a prescindere dalle successive condotte di esecuzione dell'accordo valutabili sotto il profilo probatorio.
      Così, si ritiene configurabile il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso nell'ipotesi di scambio elettorale politico-mafioso, in forza del quale il personaggio politico, a fronte del richiesto appoggio dell'associazione di tipo mafioso nella competizione elettorale, s'impegna ad adoperarsi, una volta eletto, a favore del sodalizio criminoso, pur senza essere organicamente inserito in esso, a condizione che:

          a) gli impegni assunti dal politico, per l'affidabilità dei protagonisti dell'accordo, per i caratteri strutturali dell'associazione, per il contesto di riferimento e per la specificità dei contenuti, abbiano il carattere della serietà e della concretezza;

          b) all'esito della verifica probatoria ex post della loro efficacia causale risulti accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sé e a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell'accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali.

      Sono però emerse numerose critiche nei confronti della fattispecie poiché configura la realizzazione del delitto solo se c’è lo scambio tra promessa e denaro (tra l'associazione di tipo mafioso e il politico) quando in cambio dell’«aiuto» elettorale l'organizzazione criminale potrebbe ottenere una pluralità di utilità: questo fa sì che l'ambito di operatività della norma sia scarso.
      Sin dai primi commenti sulla nuova figura del reato di scambio elettorale politico-mafioso, previsto dall'articolo 416-ter del codice penale, si è osservato che la formulazione testuale circoscrive irragionevolmente all'irrogazione di denaro la controprestazione che chi ottiene la promessa di voti da parte della mafia effettua a vantaggio di quest'ultima: tenuto conto della realtà criminologica, e in particolare del fatto che solitamente il politico appoggiato ricambia le organizzazioni mafiose con la concessione di favori diversi dal denaro (ad esempio, appalti, posti di lavoro e così via), sembra opportuno estendere

l'oggetto della controprestazione ad «altra utilità».
      La norma di cui all'articolo 416-ter, pertanto, si rivela insufficiente rispetto all'intento perseguito dal legislatore perché nella sua formulazione non si è adeguatamente considerato che l'aiuto prestato dal politico all'associazione di tipo mafioso, nella maggior parte dei casi, non consiste in un'elargizione di denaro, ma nel favorire in vario modo le cosche (permettendo l'assunzione di associati o di soggetti contigui nella pubblica amministrazione; favorendo l'assegnazione di appalti o di contratti di vario genere ad imprese mafiose o infiltrate; permettendo il rilascio di certificazioni o di attestazioni pubbliche non rispondenti al vero, eccetera.
      Certamente, il mero riferimento alla condotta di «erogazione di denaro» contenuto nella norma è sempre apparso insufficiente, tanto che (essendo particolarmente arduo raggiungere la prova di tale erogazione) i casi di concreta applicazione dell'articolo 416-ter sono stati molto pochi.
      Per questi motivi occorre ampliare la portata della norma dal punto di vista oggettivo allargando il rapporto di scambio sinallagmatico da «promessa di voti verso erogazione di denaro» a «promessa di voti verso erogazione di denaro o erogazione di altra utilità».
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

          «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità».