• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/02299/013/ ... in sede di esame del disegno di legge n. 2299, recante "Conversione in legge decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/2299/13/07 presentato da GIUSEPPE ESPOSITO
mercoledì 27 aprile 2016, seduta n. 270

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2299, recante "Conversione in legge decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca",
premesso che:
secondo l'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, prevedendo l'ammissione alle procedure selettive dei possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;
secondo l'articolo 22 della citata legge n. 240 del 2010, le università, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca a studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di consentire alle università, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di attribuire a coloro che sono stati titolari di contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi del citato articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche incarichi triennali rinnovabili, che comunque non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli, per lo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa, di ricerca e di servizio agli studenti, con trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a titolo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto;
al valutare l'opportunità di consentire alle università, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di attribuire a coloro che sono stati titolari di assegni di ricerca del citato articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche incarichi triennali rinnovabili, che comunque non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli, per lo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa, di ricerca e di servizio agli studenti, con trattamento economico corrispondente d quello del ricercatore non confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto.
(0/2299/13/7)
GIUSEPPE ESPOSITO, CONTE