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Atto a cui si riferisce:
C.3476 Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'obesità infantile


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3476


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato MINARDO
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'obesità infantile
Presentata il 3 dicembre 2015


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge è volta a contrastare, attraverso il potenziamento dell'attività sportiva, l'obesità infantile.
      Lo sport è, infatti, lo strumento fondamentale per combattere l'obesità infantile e per educare i nostri figli a un sano sviluppo ed a sani stili di vita.
      A tale fine è opportuno sviluppare politiche scolastiche idonee a valorizzare il ruolo dello sport come mezzo per contrastare l'obesità infantile.
      L'obesità infantile colpisce, infatti, ancora molti bambini; pertanto è necessario sensibilizzare sia i bambini che le loro famiglie sui rischi e sulle conseguenze sulla salute legati a una vita troppo sedentaria. Infatti tra televisione, strumenti informatici e videogiochi, i bambini fanno sempre meno attività sportiva. Se a questo si aggiunge un'alimentazione sempre meno sana, non ci si deve stupire se i dati sull'obesità infantile sono sempre più allarmanti. Lo sport rappresenta un'importante risposta a questa emergenza sociale.
      Lo sport, quindi, può avere una funzione sociale proprio perché l'attività motoria costituisce un elemento strategico che contribuisce a una corretta educazione dei giovani.
      La divulgazione dello sport, pertanto, può essere funzionale al contrasto all'obesità infantile, problema quest'ultimo sempre più emergente nella società odierna, ma anche contribuire a evitare la mancanza di relazioni, l'isolamento e il distacco dal contesto sociale.
      Il riconoscimento dello sport come elemento base avente una specifica e autonoma funzione sociale contribuisce al miglioramento della qualità di vita dei bambini e le diverse istituzioni a livello statale, regionale e comunale devono promuovere tale forma di attività che risulta fondamentale per la nostra società.
      La presente proposta di legge, pertanto, detta disposizioni dirette alla prevenzione e alla cura dell'obesità infantile tramite l'attività motoria e sportiva.
      A tale fine si prevede la redazione di un piano nazionale annuale per la prevenzione e la cura dell'obesità attraverso la diffusione dell'attività motoria e sportiva, volto alla promozione di programmi di formazione motoria e sportiva nelle scuole primaria e secondaria di primo e di secondo grado, a prevedere l'ampliamento delle ore settimanali di educazione fisica, alla diffusione, tramite i mezzi di comunicazione, dell'informazione sulle priorità di azione e sugli interventi da attuare per realizzare un sistema di prevenzione e di contrasto all'obesità infantile, all'educazione a una corretta alimentazione in modo da limitare il consumo di ingredienti che favoriscono l'obesità infantile, alla divulgazione dello sport e della cultura sportiva tramite i mezzi di comunicazione radiotelevisivi nonché alla promozione e all'organizzazione di attività motorie per i disabili.
      Inoltre, si prevedono appositi contributi anche per le famiglie in stato di disagio sociale o economico i cui figli praticano attività motoria o sportiva (articolo 4).
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Principi e finalità).

      1. La presente legge reca disposizioni volte alla prevenzione e alla cura dell'obesità infantile attraverso l'esercizio dell'attività motoria e sportiva.

Art. 2.
(Piano nazionale annuale per la prevenzione e la cura dell'obesità attraverso la diffusione dell'attività motoria e sportiva).

      1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali favoriscono la diffusione dell'attività motoria e sportiva al fine di prevenire e curare l'obesità infantile tramite un piano nazionale annuale da approvare in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata».
      2. Il piano nazionale di cui al comma 1 è finalizzato:

          a) alla promozione di programmi di formazione motoria e sportiva nelle scuole primaria e secondaria di primo e di secondo grado volti al miglioramento delle competenze motorie e degli stili di vita degli alunni e degli studenti;

          b) a prevedere l'ampliamento delle ore settimanali di educazione fisica nelle scuole di cui alla lettera a);

          c) alla diffusione, tramite i mezzi di comunicazione di massa, dell'informazione sulle priorità di azione e sugli interventi da attuare al fine di realizzare un sistema di prevenzione e di contrasto dell'obesità infantile;

          d) all'educazione a una corretta alimentazione in modo da limitare il consumo

di ingredienti che favoriscono l'obesità infantile;

          e) alla divulgazione dello sport e della cultura sportiva tramite i mezzi di comunicazione radiotelevisivi;

          f) alla promozione e all'organizzazione di attività motorie e sportive per i soggetti disabili.

Art. 3.
(Tutela del percorso sportivo dei giovani atleti).

      1. Lo Stato tutela i giovani che parallelamente al percorso formativo e scolastico intraprendono un percorso sportivo.
      2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sottoscrive un protocollo d'intesa con le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano per la tutela del percorso sportivo e formativo dello studente che si dedica all'attività sportiva, che prevede anche l'istituzione di percorsi di recupero didattico per gli studenti senza oneri aggiuntivi per le loro famiglie.

Art. 4.
(Concessione di contributi).

      1. Lo Stato e le regioni concedono contributi alle famiglie in stato di disagio sociale o economico i cui figli praticano attività motoria o sportiva.
      2. La domanda per la concessione dei contributi è presentata alla regione di residenza delle famiglie di cui al comma 1, corredata della certificazione relativa all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 3.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza unificata, emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto

in cui sono previste le modalità di presentazione delle domande e di concessione dei contributi di cui al presente articolo, di accertamento e di controllo della sussistenza dei requisiti previsti per la concessione nonché di riparto dei medesimi contributi.