C. 3476 EPUB Proposta di legge presentata il 3 dicembre 2015
Atto a cui si riferisce:
C.3476 Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'obesità infantile
Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3476 |
Lo sport è, infatti, lo strumento fondamentale per combattere l'obesità infantile e per educare i nostri figli a un sano sviluppo ed a sani stili di vita.
A tale fine è opportuno sviluppare politiche scolastiche idonee a valorizzare il ruolo dello sport come mezzo per contrastare l'obesità infantile.
L'obesità infantile colpisce, infatti, ancora molti bambini; pertanto è necessario sensibilizzare sia i bambini che le loro famiglie sui rischi e sulle conseguenze sulla salute legati a una vita troppo sedentaria. Infatti tra televisione, strumenti informatici e videogiochi, i bambini fanno sempre meno attività sportiva. Se a questo si aggiunge un'alimentazione sempre meno sana, non ci si deve stupire se i dati sull'obesità infantile sono sempre più allarmanti. Lo sport rappresenta un'importante risposta a questa emergenza sociale.
Lo sport, quindi, può avere una funzione sociale proprio perché l'attività motoria costituisce un elemento strategico che contribuisce a una corretta educazione dei giovani.
La divulgazione dello sport, pertanto, può essere funzionale al contrasto all'obesità infantile, problema quest'ultimo sempre più emergente nella società odierna, ma anche contribuire a evitare la mancanza di relazioni, l'isolamento e il distacco dal contesto sociale.
Il riconoscimento dello sport come elemento base avente una specifica e autonoma funzione sociale contribuisce al miglioramento della qualità di vita dei bambini e le diverse istituzioni a livello statale, regionale e comunale devono promuovere tale forma di attività che risulta fondamentale per la nostra società.
La presente proposta di legge, pertanto, detta disposizioni dirette alla prevenzione e alla cura dell'obesità infantile tramite l'attività motoria e sportiva.
A tale fine si prevede la redazione di un piano nazionale annuale per la prevenzione e la cura dell'obesità attraverso la diffusione dell'attività motoria e sportiva, volto alla promozione di programmi di formazione motoria e sportiva nelle scuole primaria e secondaria di primo e di secondo grado, a prevedere l'ampliamento delle ore settimanali di educazione fisica, alla diffusione, tramite i mezzi di comunicazione, dell'informazione sulle priorità di azione e sugli interventi da attuare per realizzare un sistema di prevenzione e di contrasto all'obesità infantile, all'educazione a una corretta alimentazione in modo da limitare il consumo di ingredienti che favoriscono l'obesità infantile, alla divulgazione dello sport e della cultura sportiva tramite i mezzi di comunicazione radiotelevisivi nonché alla promozione e all'organizzazione di attività motorie per i disabili.
Inoltre, si prevedono appositi contributi anche per le famiglie in stato di disagio sociale o economico i cui figli praticano attività motoria o sportiva (articolo 4).
1. La presente legge reca disposizioni volte alla prevenzione e alla cura dell'obesità infantile attraverso l'esercizio dell'attività motoria e sportiva.
1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali favoriscono la diffusione dell'attività motoria e sportiva al fine di prevenire e curare l'obesità infantile tramite un piano nazionale annuale da approvare in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata».
2. Il piano nazionale di cui al comma 1 è finalizzato:
a) alla promozione di programmi di formazione motoria e sportiva nelle scuole primaria e secondaria di primo e di secondo grado volti al miglioramento delle competenze motorie e degli stili di vita degli alunni e degli studenti;
b) a prevedere l'ampliamento delle ore settimanali di educazione fisica nelle scuole di cui alla lettera a);
c) alla diffusione, tramite i mezzi di comunicazione di massa, dell'informazione sulle priorità di azione e sugli interventi da attuare al fine di realizzare un sistema di prevenzione e di contrasto dell'obesità infantile;
d) all'educazione a una corretta alimentazione in modo da limitare il consumo
di ingredienti che favoriscono l'obesità infantile;e) alla divulgazione dello sport e della cultura sportiva tramite i mezzi di comunicazione radiotelevisivi;
f) alla promozione e all'organizzazione di attività motorie e sportive per i soggetti disabili.
1. Lo Stato tutela i giovani che parallelamente al percorso formativo e scolastico intraprendono un percorso sportivo.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sottoscrive un protocollo d'intesa con le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano per la tutela del percorso sportivo e formativo dello studente che si dedica all'attività sportiva, che prevede anche l'istituzione di percorsi di recupero didattico per gli studenti senza oneri aggiuntivi per le loro famiglie.
1. Lo Stato e le regioni concedono contributi alle famiglie in stato di disagio sociale o economico i cui figli praticano attività motoria o sportiva.
2. La domanda per la concessione dei contributi è presentata alla regione di residenza delle famiglie di cui al comma 1, corredata della certificazione relativa all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 3.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza unificata, emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto