• C. 564 Proposta di legge presentata il 27 marzo 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.564 Modifiche agli articoli 358 e 415-bis del codice di procedura penale, in materia di indagini del pubblico ministero


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 564


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BIANCONI, LAFFRANCO
Modifiche agli articoli 358 e 415-bis del codice di procedura penale, in materia di indagini del pubblico ministero
Presentata il 27 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Con la presente proposta di legge si intende rendere maggiormente pregnanti e concreti due presìdi di garanzia della posizione dell'indagato nel corso delle indagini preliminari nell'ambito del processo penale.
      Il codice di procedura penale prevede, all'articolo 358, comma 1, che «Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'articolo 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini».
      Nella prassi giudiziaria, però, tale norma si è rivelata una mera attestazione di principio, desueta e inapplicata, visto che il pubblico ministero, nella maggior parte dei casi, ben si guarda dallo svolgere indagini a favore dell'indagato.
      Al pari, l'applicazione dell'articolo 415-bis, introdotto nel codice di procedura penale con la novella operata dalla legge n. 479 del 1999, relativo all'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari, è spesso ridotta a una mera formalità, nonostante la norma fosse stata pensata e voluta a garanzia di un corretto svolgimento del procedimento.
      Le modifiche che si propongono non costituiscono «rivoluzioni copernicane», ma sono finalizzate a confermare, rafforzare e rendere concreti i diritti della difesa già contenuti nella normativa vigente.
      La riformulazione proposta dell'articolo 358 del codice di procedura penale nasce dalla considerazione che il pubblico ministero deve ricercare «la verità» nello svolgimento di una funzione magistratuale e non deve compiere una «mera ricerca acritica» di elementi per il sostegno dell'accusa. Si vogliono, cioè, ristabilire gli esatti contorni della figura del pubblico ministero, che non costituisce, in Italia, sic et simpliciter, la pubblica accusa, come la vulgata spesso evoca, ma colui che detiene la titolarità delle indagini preliminari.
      Si prevede, dunque, l'obbligo in capo al pubblico ministero di svolgere accertamenti anche a favore della persona indagata, a pena di inutilizzabilità di tutta l'attività svolta nel corso delle indagini preliminari, e di darne notizia alla persona sottoposta alle indagini e al suo difensore, tramite l'inserimento nel fascicolo, anteriormente alla presentazione della richiesta di archiviazione ai sensi dell'articolo 408 del medesimo codice di procedura penale o della richiesta di notificazione della conclusione delle indagini preliminari.
      Oggetto della modifica è anche, come già accennato, l'articolo 415-bis del codice di procedura penale, che fissa il momento in cui il risultato delle indagini preliminari è portato a conoscenza, per la prima volta e nella sua completezza, all'indagato. Solo da quel momento l'indagato può difendersi veramente, esercitando il diritto costituzionalmente riconosciuto e conoscendo gli elementi su cui si basa l'accusa, e ottenere non solo l'inserimento nel fascicolo di elementi utili, ma anche il possibile ripensamento totale o parziale del pubblico ministero, fino alla richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato di cui al citato articolo 408.
      La proposta di modifica all'articolo 415-bis nasce dal fatto che lo stesso si è rilevato nella prassi quasi inutiliter datus, anzi, per molti aspetti, forse contrario alla corretta impostazione della fase processuale successiva, ben potendo il pubblico ministero sottrarsi, come nella prassi spesso purtroppo avviene, alla valutazione delle istanze dell'indagato.
      Con questa proposta di legge si provvede alla riscrittura parziale dell'articolo 415-bis al fine di dare il giusto peso alle ragioni della persona sottoposta a indagini e alla sua difesa, soddisfacendo un'esigenza condivisa e invocata spesso anche da molti magistrati, che hanno lamentato in più occasioni l'inanità della norma così come oggi formulata, non essendo previsto alcun obbligo sostanziale in capo al pubblico ministero rispetto all'esercizio delle previste facoltà dell'indagato.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. L'articolo 358 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
      «Art. 358. – (Attività di indagine del pubblico ministero). 1. Il pubblico ministero compie l'attività necessaria ai fini indicati dall'articolo 326.
      2. A pena di inutilizzabilità di tutti gli atti già compiuti a seguito dell'attività di cui al comma 1, nonché di quelli risultanti da ogni altra attività anche successiva, il pubblico ministero svolge idonei accertamenti sui fatti e sulle circostanze a favore della persona sottoposta all'indagine.
      3. Degli accertamenti effettuati ai sensi del comma 2 il pubblico ministero rende conto, a pena di inutilizzabilità di tutti gli atti già compiuti a seguito dell'attività di cui al comma 1, nonché di quelli risultanti da ogni altra attività anche successiva, con specifico atto da inserire nel proprio fascicolo anteriormente alla presentazione della richiesta di archiviazione prevista dall'articolo 408 o della notificazione dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari alla persona sottoposta alle indagini e al suo difensore».

Art. 2.

      1. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 415-bis del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:
      «3. L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa a investigazioni del difensore e chiedere al pubblico ministero il compimento di atti d'indagine. Il pubblico

ministero raccoglie le eventuali dichiarazioni spontanee rese dall'indagato ovvero, se richiesto, lo sottopone a interrogatorio.
      4. Il pubblico ministero, nella richiesta di archiviazione di cui all'articolo 408, comma 1, esprime parere motivato anche sulle memorie, sui documenti e sulla documentazione relativa alle investigazioni della difesa depositati ai sensi del comma 3 del presente articolo.
      5. Il pubblico ministero, prima della richiesta di rinvio a giudizio ai sensi degli articoli 416 e seguenti, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al suo difensore parere motivato sulle iniziative difensive di cui al comma 3 del presente articolo.
      5-bis. Il pubblico ministero fa notificare il parere motivato sull'accoglimento, anche parziale, delle richieste dell'indagato relative al compimento di atti di indagine, ai sensi di quanto previsto dal comma 5.
      5-ter. Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell'indagato, in accoglimento anche parziale delle richieste, dispone nuove indagini, fa notificare la sua motivata decisione entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta alla persona sottoposta alle indagini e al suo difensore.
      5-quater. Le nuove indagini sono compiute entro quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero per una sola volta e per non più di novanta giorni.
      5-quinquies. Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, gli interrogatori e i nuovi atti di indagine del pubblico ministero previsti dai commi 3, 4, 5-bis e 5-ter sono utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 5-quater, ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge e prorogato dal giudice per l'esercizio dell'azione penale o per la richiesta di archiviazione.
      5-sexies. I pareri motivati del pubblico ministero previsti dai commi 5 e 5-bis e la decisione motivata di cui al comma 5-ter non sono impugnabili e devono essere compiuti e notificati ai sensi di quanto previsto dai commi 5 e seguenti, a pena di inutilizzabilità di tutti gli atti già compiuti a seguito dell'attività di cui all'articolo 358, comma 1, nonché di quelli risultanti da ogni altra attività anche successiva».