C. 571 Proposta di legge presentata il 27 marzo 2013
Atto a cui si riferisce:
C.571 Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di inquadramento del personale del ruolo amministrativo delle aziende sanitarie
Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 571 |
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, di cui con la presente proposta di legge si chiede la parziale modifica, prevede per il personale laureato del ruolo sanitario tecnico e professionale solamente tre posizioni funzionali fra i vari ruoli, contro le cinque posizioni – in seguito elevate a sei – previste per il personale laureato del ruolo amministrativo. In tale legislazione, ha trovato fondamento tutta la contrattazione successiva del comparto sanità, che ha sempre inquadrato la posizione funzionale del personale laureato del ruolo amministrativo in quella dei collaboratori amministrativi prima al VII livello retributivo e attualmente al livello economico D. La problematica non ha trovato soluzione nelle norme del decreto legislativo n. 165 del 2001, che, invece, hanno continuato a mantenere, aggravandola, la situazione di palese ingiustizia e parzialità che sussisteva precedentemente.
Onorevoli colleghi, alla luce di tale situazione, si rende necessaria e quindi si propone una modifica del terzo e quarto comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, affinché a tutto il personale sia concesso un identico trattamento a fronte di identiche condizioni di accesso al pubblico impiego. Tali condizioni sono rappresentate, nella presente proposta di legge, dal comune possesso del diploma di laurea, dal superamento di un pubblico concorso per laureati e dal consequenziale inquadramento nel livello dirigenziale del personale amministrativo laureato delle categorie D e D super.
1. Il terzo e il quarto comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono sostituiti dai seguenti:
«La tabella del personale amministrativo laureato è costituita da un solo quadro comprendente i collaboratori amministrativo-professionali esperti.
La tabella del personale amministrativo diplomato è costituita da due quadri comprendenti, rispettivamente, i profili professionali di collaboratore amministrativo-professionale e di collaboratore tecnico-professionale».
1. Il personale laureato del ruolo amministrativo delle aziende sanitarie facenti parte del Servizio sanitario nazionale, già appartenente ai livelli VII, VIII e VIII-bis, assunto a seguito di pubblico concorso nel quale si richiedeva, quale requisito essenziale di partecipazione, il possesso del diploma di laurea, è inquadrato giuridicamente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella posizione funzionale di dirigente amministrativo di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mantenendo il trattamento economico in godimento fino alla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo di lavoro per l'area dirigenziale, sottoscritto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.