• C. 565 Proposta di legge presentata il 27 marzo 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.565 Modifica all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, in materia di esenzione delle pensioni privilegiate dall'imposta sul reddito


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 565


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BIANCONI, LAFFRANCO
Modifica all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, in materia di esenzione delle pensioni privilegiate dall'imposta sul reddito
Presentata il 27 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge mira a sanare il conflitto tra due elementi del nostro sistema legislativo; da una parte la totale tassazione delle pensioni dei mutilati e degli invalidi per servizio e dall'altra il principio della non tassabilità dei risarcimenti.
      Come è noto, le pensioni sono equiparate ai redditi da lavoro dipendente e quindi sono soggette a tassazione. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) si sostituisce al fisco ed effettua sulle pensioni una ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Questo stato di cose si applica a tutte le forme di pensione con l'eccezione di alcuni trattamenti pensionistici: ad esempio le «pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie» e la «pensione reversibile, la tredicesima mensilità e le indennità di accompagnamento, percepite dai ciechi civili», come previsto dai commi primo e secondo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, oppure l'assegno vitalizio di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata». L'esclusione di tali fonti di reddito dall'imposizione dell'IRPEF può essere fatta risalire alla natura di risarcimento che i suddetti trattamenti rappresentano nei confronti dei percettori. Coloro che hanno perduto la vista, o che sono stati mutilati a seguito di loro attività al servizio del Paese, o che sono stati vittime di atti criminali ai danni della comunità per iniziativa di organizzazioni criminali o terroriste vengono trattati dal legislatore in modo diverso dal percettore di altra pensione poiché ai trasferimenti in denaro delle pensioni in esame viene dato il valore di risarcimento per la grave menomazione o per il sacrificio al servizio della collettività o come vittima di un'aggressione generalizzata alla società da parte di chi colpisce la cittadinanza indistintamente, come «corpo vivo» dello Stato. Stante il valore di risarcimento, i trattamenti pensionistici in esame sono esclusi dal computo delle tasse.
      Al contrario, i percettori di un trattamento pensionistico per invalidità o per mutilazione subita al servizio dello Stato vedono interamente tassato il relativo trattamento; carabinieri, militari delle Forze armate, agenti della Polizia di Stato, guardie di finanza, agenti di custodia, guardie forestali, vigili urbani, magistrati e tutti i dipendenti della pubblica amministrazione che nell'adempimento del loro dovere riportano mutilazioni o invalidità possono vedersi corrispondere pensioni privilegiate che equivalgono alla pensione normale aumentata di un decimo. Tale decimo spetta appunto per l'invalidità contratta in servizio ed è legittimo dire che questa undicesima parte della pensione privilegiata ordinaria abbia valore di risarcimento per l'invalidità o per la mutilazione. Dal momento che si riconosce tale valore è logico – per parità con i trattamenti prima citati che non sono tassati – che il decimo aggiuntivo venga esentato dal calcolo della tassazione ai dell'IRPEF.
      Con questo obiettivo in più occasioni sono state avanzate proposte emendative da deputati e senatori di tutti gli schieramenti politici e nella scorsa legislatura il Governo ha accolto, il 23 luglio 2008, l'ordine del giorno 9/01386/700, con cui si impegnava «a valutare tempestivamente l'opportunità di conferire carattere risarcitorio alle pensioni privilegiate ordinarie».
      La proposta di legge che presentiamo prescrive, dunque, di escludere dal computo ai fini dell'IRPEF il decimo aggiuntivo delle pensioni ordinarie, modificando il citato primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie, che già prevede l'esenzione dalla tassazione delle pensioni di guerra, degli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie e delle pensioni connesse alle decorazioni al valore militare.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Il primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente:
      «Le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, il decimo previsto dal quarto comma dell'articolo 67 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, le pensioni connesse alle decorazioni dell'ordine militare d'Italia e i soprassoldi connessi alle medaglie al valore militare sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche».