Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Atto a cui si riferisce:
S.4/05751 AIELLO, BILARDI, DI GIACOMO, GUALDANI, DALLA TOR, ANITORI, MANCUSO, COLUCCI, D'ASCOLA, VICECONTE - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:...
Atto Senato
Interrogazione a risposta scritta 4-05751 presentata da PIETRO AIELLO
martedì 10 maggio 2016, seduta n.622
AIELLO, BILARDI, DI GIACOMO, GUALDANI, DALLA TOR, ANITORI, MANCUSO, COLUCCI, D'ASCOLA, VICECONTE - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
nell'ambito del contratto d'area di Crotone è stato concesso alla ditta "L'Enologica Liotti" Srl, con sede in Cirò marina (Crotone), un contributo pari a 997.794,73 euro, corrisposto dalla Cassa depositi e prestiti soltanto per 898.015,26 euro, su un programma di investimenti industriali per complessivi 1.132.589,98 euro;
con decreto direttoriale n. C.A. 7803 del 7 aprile 2009, sulla base delle comunicazioni del responsabile unico del contratto d'area di Crotone, relative a presunte inadempienze da parte della società beneficiaria, sono state revocate le agevolazioni concesse;
l'Enologica Liotti S.r.l., con nota dell'11 giugno 2010, ha chiesto la revisione dell'istruttoria della propria pratica e l'immediata sospensione dell'attività esecutiva prodotta dalla revoca in corso;
con nota n. 0003768 del 14 giugno 2010, il dirigente della Divisione IX (Contratti di programma, patti territoriali, contratti d'area ed altri strumenti della programmazione negoziata) ha comunicato alla Divisione II (Affari giuridici e normativi), la sussistenza: "dei presupposti per poter procedere ad un riesame della citata revoca del contributo", chiedendo contestualmente la sospensione della cartella di pagamento nel frattempo attivata;
con le note n. 0001816 del 18 gennaio 2011 e n. 0012717 del 6 aprile 2011, il dirigente della Divisione IX (Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali) del Ministero dello sviluppo economico ha chiesto al responsabile unico un proprio motivato parere sull'opportunità di annullare in autotutela il provvedimento di revoca del 7 aprile 2009 o, in alternativa, disporre la riattivazione della procedura esecutiva già sospesa; con le note n. 35417 del 30 giugno 2011 e n. 38349 del 14 luglio 2011, il responsabile unico del contratto d'area di Crotone, dopo avere disposto un riesame della pratica, a cura di Crotone Sviluppo, con esito positivo, ha espresso il proprio parere favorevole all'annullamento della revoca del contributo concesso;
in ragione della sussistenza di un procedimento penale n. RG 430/06 nei confronti del titolare de L'Enologica Liotti, di cui il Ministero era in attesa di conoscere l'esito, nonché della necessità di svolgere ulteriori accertamenti amministrativi in merito all'iniziativa, il Ministero, con decreto n. 4577 del 29 luglio 2011, ha "ritenuto opportuno, nelle more, sospendere nuovamente gli effetti del decreto direttoriale n. CA 7803 del 7.4.2009"; tuttavia, il provvedimento di sospensione è stato annullato;
considerato che, per quanto risulta:
il giudizio penale di primo grado si è concluso con la sentenza n. 1231/2012 del 6 novembre 2012 con la quale il Tribunale di Crotone ha disposto il non luogo a procedere nei confronti di Carmine Liotti per i reati a lui ascritti per intervenuta prescrizione, nonché la condanna, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, de L'Enologica Liotti a sanzione amministrativa pecuniaria ed a confisca dei beni;
avverso la sentenza penale di primo grado è stato proposto appello; nelle more della definizione del giudizio di appello penale, la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, con sentenza n. 62/2015, pubblicata il 30 marzo 2015, ha condannato L'Enologica Liotti al pagamento, in favore del Ministero, della somma di 898.015.26 euro, fondando la presunta responsabilità erariale della società esclusivamente sulla sentenza penale di primo grado, benché sulla stessa fosse pendente il ricorso in appello;
in data 23 giugno 2015, la Corte di appello di Catanzaro, Sezione seconda, in riforma dell'appellata pronuncia, ha dichiarato estinti gli illeciti contestati alla ditta e revocato la confisca disposta dal giudice di primo grado;
avverso la sentenza della Corte dei conti della Calabria è pendente, allo stato attuale, un giudizio di appello innanzi alle Sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti;
considerato altresì che, a quanto risulta agli interroganti:
la situazione fattuale e giuridica, che a suo tempo ha comportato, seppur in modo illegittimo, l'adozione del provvedimento di revoca delle agevolazioni, è mutata, considerato che il procedimento penale si è concluso senza alcun addebito nei confronti del rappresentante legale dell'azienda;
il responsabile unico del contratto d'area di Crotone, con nota del 6 luglio 2015, preso atto della conclusione del procedimento penale d'appello, ha chiesto al Ministero di procedere all'adozione degli atti consequenziali, considerando oltre tutto che "a tale riguardo, in data 14/07/2011 prot. 38349, il Responsabile Unico aveva già formalizzato parere favorevole all'annullamento dell'atto di revoca del contributo assegnato originariamente alla L'Enologica Liotti S.r.l.";
sussistono, pertanto, tutti i presupposti di legge perché il Ministero proceda all'annullamento o alla revoca del decreto direttoriale n. C.A.7803 del 7 aprile 2009, e alla sospensione dell'esecutività della cartella Equitalia, quantomeno fino alla sentenza della causa della Corte dei conti di Roma la cui udienza è fissata per il 12 luglio 2016;
per la revoca del contributo è in corso anche un intricato iter giudiziario che finora ha prodotto soltanto inutili costi legali, perché ben 4 giudici, con altrettante sentenze, hanno declinato la propria giurisdizione ed un quinto giudice si è pronunciato con un difetto di competenza. Tuttora pende un giudizio innanzi al Consiglio di Stato affinché possa pronunciarsi, nel merito, sulla giurisdizione, nonché una causa riassunta al TAR per l'annullamento della cartella di Equitalia;
rilevato che, a quanto risulta:
l'immotivata revoca del contributo ha sottratto a L'Enologica Liotti Srl la possibilità di completare, come per legge, l'iter istruttorio che prevede la verifica finale da parte della banca concessionaria ed il successivo collaudo finale di competenza del Ministero;
in altri casi simili, il Ministero, avvalendosi del mutato quadro normativo introdotto dall'art. 29, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge. n. 134 del 2012, ha adottato provvedimenti che accoglievano le istanze dei privati; tale procedura non si è ripetuta nel caso di cui si tratta,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;
se non intenda sollecitare, senza pregiudizio alcuno, un riesame della pratica relativa all'azienda L'Enologica Liotti Srl, al fine di valutare l'annullamento della revoca del contributo, la cui erogazione permetterebbe il rafforzamento di un piccolo gruppo industriale che esporta in tutto il mondo e che, nonostante la crisi generale, continua a crescere aumentando continuamente le unità lavorative e producendo utili ogni anno.
(4-05751)