• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.3/02256    l'Agenzia delle entrate si avvale di società esterne per l'esecuzione di alcuni servizi, tra i quali la gestione degli archivi documentali presso il Centro operativo di...



Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-02256presentato daVACCA Gianlucatesto diGiovedì 12 maggio 2016, seduta n. 623

   VACCA, COLLETTI e DEL GROSSO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   l'Agenzia delle entrate si avvale di società esterne per l'esecuzione di alcuni servizi, tra i quali la gestione degli archivi documentali presso il Centro operativo di Pescara;
   il Consorzio CSA era l'assegnatario originario dell'appalto di servizio dell'Agenzia delle entrate, come da avviso di appalto aggiudicato con prot. n. 2012/76558;
   i lavoratori hanno svolto, in qualità di lavoratori subordinati della società Ma.Doc. srl (Consorzio CSA), con sede a Roma, mansioni di impiegati archivisti presso l'Agenzia delle entrate centro operativo di Pescara pur essendo stati assunti dalla stessa società appaltatrice come fattorini, VI livello contributivo del contratto collettivo di lavoro commercio;
   alcuni lavoratori hanno contestato, alla società Ma.Doc. srl, il giusto inquadramento retributivo rispetto alle mansioni effettivamente svolte, nonché l'omesso pagamento, mediante artifici contabili, di una parte dello stipendio. Tale rivendicazione è stata notificata alla società Ma.Doc. srl, al consorzio C.S.A. e all'Agenzia delle entrate con la raccomandata del 23-27 novembre 2012, ma ad oggi, resta ancora priva di riscontro;
   in seguito a ciò, nel mese di luglio 2013, i lavoratori ricorrono al giudice del lavoro del tribunale di Pescara per ottenere il giusto inquadramento retributivo. L'udienza di discussione del ricorso viene fissata per il giorno 5 novembre 2013;
   nel tempo intercorso tra la notifica del ricorso al giudice del lavoro e la sentenza, l'Agenzia delle entrate in data 21 novembre 2013 comunica alla società appaltante — Consorzio C.S.A. –, attraverso il direttore De Gennaro, la necessità di ridurre le ore di lavoro nel settore data entry in termini di 32 ore lavorative a partire dal 2 dicembre 2013. Sembra che questa decisione abbia determinato la sospensione unilaterale dal lavoro con decorrenza immediata di alcuni lavoratori della Ma.Doc. srl. A giudizio degli interroganti, però, appare strano che fra i lavoratori sospesi dal servizio vi siano dipendenti che avevano fatto ricorso contro il mancato e corretto inquadramento retributivo. Questa azione ha indotto i lavoratori a rivolgersi nuovamente al giudice del lavoro per ottenere il rispetto dei propri diritti. In particolare i lavoratori hanno contestato la legittimità del provvedimento di sospensione dal rapporto di lavoro chiedendo che la società venisse condannata a corrispondere la retribuzione maturata dalla data della sospensione fino all'epoca del deposito introduttivo del giudizio, e perciò sino al mese di febbraio 2014, oltre a quelle che sarebbero maturate anche successivamente sino alla data di effettiva riemissioni in servizio con interessi e rivalutazione monetaria;
   con nota datata 28 gennaio 2014 n. prot. 39 la committente Agenzia delle entrate di Pescara ha comunicato alle società Ma.doc srl e al Consorzio CSA la necessità di attivare il servizio di gestione degli archivi documentali presso l'articolazione della stessa, sita in Reggio Calabria con decorrenza dal 10 febbraio 2014;
   successivamente, con nota del 28 gennaio 2014 la Ma.Doc. srl comunicava ai ricorrenti la ripresa dell'attività lavorativa a partire dal 10 febbraio 2014, con contestuale trasferimento presso la sede di Reggio Calabria;
   nel mese di gennaio 2014 i ricorrenti vengono trasferiti presso la sede dell'Agenzia delle entrate di Reggio Calabria. Ad avviso degli interroganti è alquanto anomalo che vengano trasferiti i ricorrenti, mentre alcun trasferimento o sospensione viene fatta per altri lavoratori, compresi quelli che sono entrati in servizio successivamente ai ricorrenti al tribunale del lavoro;
   anche contro il trasferimento viene avanzato un ricorso alla magistratura del lavoro senza giungere ad una sentenza, in quanto si risolve con una conciliazione di controversia di lavoro che stabilisce una riduzione dell'orario di lavoro dei tre, con conseguente rinuncia da parte della azienda al trasferimento presso la sede di Reggio Calabria;
   con la sentenza n. 99 del 2015, n. 777 del 2014 e n. 103 del 2014 del giudice del lavoro di Pescara la società Medoc srl, nonché il Consorzio CSA e l'Agenzia delle entrate sono state condannate a corrispondere la somma di euro 3000 circa a tre lavoratori che hanno presentato il ricorso sull'inquadramento professionale;
   secondo i giudici del lavoro di Pescara, l'Agenzia delle entrate ha una responsabilità solidale in qualità di appaltante come deriva dalla disciplina di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n.276 del 2003 e comunque dalla normativa generale posta dell'articolo 1376 del codice civile, mentre non può ritenersi operante la deroga in favore degli enti pubblici introdotta dall'articolo 9 del decreto-legge n. 76 del 2013;
   nonostante le sentenze del giudice del lavoro la società appaltatrice ha concluso il proprio contratto con l'Agenzia delle entrate senza che, a quanto risulta agli interroganti, quest'ultima avviasse alcun provvedimento formale nei confronti della società per il mancato inquadramento secondo le norme di legge dei lavoratori;
   nell'articolo 11 del contratto tra la società datrice di lavoro e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto dello standard allegato al capitolato d'appalto era stabilito che «la Società si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare, nei confronti del personale proprio, a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazione sociali, ivi inclusi i contratti di lavoro e degli atti amministrativi. La società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei suddetti soggetti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni stesse ed, in generale, ad ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località, anche nel caso in cui la società non sia aderente alle associazioni stipulanti o recedesse da esse...»;
   a scadenza del contratto, l'Agenzia delle entrate, anziché fare una nuova gara di appalto, ha provveduto ad avviare una procedura in economia mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'articolo 125, comma 10, lettera c), e comma 11 del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, per l'affidamento del servizio di gestione di attività documentali, mentre la precedente procedura era stata avviata ai sensi dell'articolo 55 della stessa norma;
   il servizio è stato assegnato alla società Archiviando di Rosa Anna Abela & C. sas di Castrolibero (Cosenza) pur avendo presentato un'offerta economica che appare anomala, in quanto la stessa avrebbe dichiarato, a quanto risulta agli interroganti, la volontà di assumere personale inquadrato con contratto collettivo commercio e servizi impiegati di VI livello con retribuzione pari a 1100,00 euro, nonostante i minimi dello stesso contratto collettivo nazionale siano di 1232,00 euro per il VII livello, ovvero un livello inferiore rispetto al VI, mentre secondo il citato contratto gli impiegati di V livello percepiscono una retribuzione lorda pari a 1.445,67 euro;
   «la sentenza del giudice del lavoro in ordine al contenzioso tra Angelo di Febo e la Ma.Doc srl aveva già condannato la ditta appaltatrice nonché in solido anche il Consorzio CSA e la stessa Agenzia delle entrate affermando che il lavoro svolto, per quel tipo di appalto, corrispondeva al quinto livello retributivo del contratto commercio e non al VI livello, per cui non sono chiare le motivazioni che avrebbero indotto l'Agenzia delle entrate ad accogliere un'offerta con un inquadramento che appare sbagliato rispetto a quello che era già stato stabilito dal giudice dichiarando ammissibile un'offerta economica di euro 1100,00 non corrispondente all'importo lordo che deve spettare ad ogni lavoratore»;
   la causa di sospensione dal lavoro si conclude con la condanna dell'azienda stessa, chiamata a risarcire il lavoratore delle ore non retribuite e delle relative spese legali;
   gli addetti delle società esterne timbrano nel marcatempo dell'Agenzia delle entrate, la quale certifica, attraverso il direttore dell'Agenzia, le ore effettivamente svolte ai fini della fatturazione alle società appaltatrici –:
   per quale motivo l'Agenzia delle entrate non abbia avviato alcuna azione nei confronti della società appaltatrice, anche alla luce delle sentenze del tribunale del lavoro di Pescara sull'errato inquadramento retributivo, e in considerazione del fatto che tali irregolarità avrebbero comportato, di conseguenza, un esborso minore di oneri previdenziali e fiscali da parte della società Ma.Doc. srl, con eventuali irregolarità fiscali e contributive ai danni delle casse dello Stato;
   per quale motivo, per l'aggiudicazione dello stesso servizio, l'Agenzia delle entrate abbia deciso di non ricorrere più alla procedura di affidamento con gara di appalto, ai sensi dell'articolo 55, comma 10, del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, bensì alla procedura del cottimo fiduciario ai sensi dell'articolo 125, comma 10, lettera c), e comma 11, del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163;
   come si spieghi l'aggiudicazione dello stesso servizio a fronte di un'offerta che sarebbe di gran lunga inferiore rispetto alle reali mansioni del lavoratore, anche alla luce di quanto già accertato dal tribunale del lavoro di Pescara circa l'inquadramento;
   se si intenda verificare se le società che attualmente svolgono servizi per l'Agenzia delle entrate di Pescara abbiano contrattualizzato regolarmente i propri dipendenti, ed in particolare se è stato rispettato il giusto inquadramento retributivo e se ci sia corrispondenza tra le ore effettive di servizio di tali lavoratori e quanto risulta dal contratto di lavoro e dalle buste paga. (3-02256)