• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.4/13178    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015, attuativo delle disposizioni di cui al decreto-legge, n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 30...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13178presentato daMINARDO Antoninotesto diGiovedì 12 maggio 2016, seduta n. 623

   MINARDO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015, attuativo delle disposizioni di cui al decreto-legge, n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013, prevede che gli enti del servizio sanitario nazionale possano bandire, entro il 31 dicembre 2018, procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, tenuto conto del fabbisogno e nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente;
   tali soggetti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché aver maturato alla data del 30 ottobre 2013, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo con contratto di lavoro a tempo determinato anche presso enti del medesimo ambito regionale diversi da quelli che indicono la procedura;
   ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pertanto, non è requisito per l'ammissione l'essere in servizio ad una determinata data, ma l'essere in servizio solo in particolari periodi, anche non continuativi. È comunque da sottolineare come il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato ammette alla selezione di personale soggetti con requisiti diversi previsti dalla disciplina in materia di stabilizzazioni eventualmente approvata dalle regioni in attuazione delle suddette norme statali;
   sulla base della normativa citata sembrerebbe essere escluso dalla stabilizzazione tutto il personale ausiliario di categoria A di cui l'azienda ospedaliera n. 7 di Ragusa si è avvalsa esercitando le facoltà riconosciute dall'articolo 49, comma 3, della legge n. 15 del 5 novembre 2004;
   infatti, il suddetto personale, assunto periodicamente con rapporto di lavoro a tempo determinato, per quattro mesi, non avrebbe maturato, alla data del 30 ottobre 2013, il requisito di tre anni di servizio, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni;
   quindi, se è vero che l'applicazione della legge n. 15 del 5 novembre 2004, ha consentito all'azienda n. 7 di formare un gruppo di lavoro specializzato, di cui avvalersi periodicamente è altrettanto vero che, né la citata legge n. 5 del 2004 nell'attuale quadro normativo nazionale e regionale, ha previsto una specifica assunzione per il predetto personale –:
   se non sia necessario chiarire se il personale, assunto periodicamente con rapporto di lavoro a tempo determinate per quattro mesi, abbia i requisiti per essere ammesso al concorso riservato di cui in premessa;
   in caso di risposta negativa, se non sia opportuno adottare iniziative normative dirette ad assumere personale con quello ausiliario di categoria A, di cui sopra, che ha svolto mansioni rilevanti con grande professionalità presso l'azienda ospedaliera n. 7 di Ragusa, che si è avvalsa della facoltà di assunzione riconosciuta dall'articolo 49, comma 3, della legge n. 15 del 5 novembre n. 2004.
(4-13178)