• C. 926 EPUB Proposta di legge presentata il 13 maggio 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.926 [Ddl intercettazioni] Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e di atti d'indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 926


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato COSTA
Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e di atti d'indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
Presentata il 13 maggio 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge, che riproduce il testo presentato dal Governo nella XVI legislatura atto Camera n. 1415, contiene una nuova disciplina delle intercettazioni disposte nel procedimento penale, rendendo inoltre più rigorosi i divieti di pubblicazione degli atti, gli obblighi di astensione del giudice e i casi di sostituzione del pubblico ministero.
      L'intervento normativo contempera le necessità investigative con il diritto dei cittadini a vedere tutelata la loro riservatezza, soprattutto quando estranei al procedimento.
      Il diritto all'intangibilità della vita privata e familiare e la libertà di ricevere e di comunicare informazioni o idee costituiscono, infatti, valori fondamentali della persona, espressamente tutelati sia nella Costituzione (articoli 13 e 15), sia nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (articoli 8 e 10), firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge n. 848 del 1955.
      Sulla base di tali princìpi, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato che requisiti essenziali per garantire un'adeguata protezione del diritto alla privacy sono la definizione delle categorie di persone assoggettabili a intercettazione, la natura dei reati che vi possono dar luogo, la fissazione di un termine massimo per la durata delle intercettazioni e la tutela degli interlocutori che siano casualmente attinti dalle intercettazioni senza aver alcun collegamento con l'oggetto delle indagini in corso di svolgimento.
      Per garantire il pieno rispetto di tali princìpi è necessario che la legislazione in materia di intercettazioni operi un'efficace selezione dei presupposti e dei limiti di tale mezzo di ricerca della prova, al tempo stesso prevedendo un regime differenziato per i reati di terrorismo, di criminalità organizzata e di più grave allarme sociale, così da apprestare la massima tutela della comunità.
      L'intervento normativo prevede, per la prima volta, un termine di durata massima delle operazioni di intercettazione, ad esclusione di quelle disposte nei procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata, terrorismo o minaccia col mezzo del telefono, e attribuisce in ogni caso la competenza ad autorizzare le relative operazioni al tribunale in composizione collegiale.
      Inoltre, il testo riformula i presupposti di legge e i criteri di ammissibilità delle intercettazioni e contempla limiti più rigorosi all'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni.
      Sotto il profilo della tutela della riservatezza, la riforma interviene sul piano dell'esecuzione delle operazioni di intercettazione e sul divieto di pubblicazione degli atti.
      È previsto che le operazioni di intercettazione siano concentrate presso centri di intercettazione istituiti presso ogni distretto di corte d'appello. Ciò al fine di garantire il miglior livello di sicurezza nell'acquisizione e nel trattamento dei dati e, contestualmente, di ridurre le spese che, negli ultimi anni, hanno registrato una crescita costante, soprattutto a causa dei costi per il noleggio degli apparati tecnici.
      In relazione alla pubblicazione degli atti e, in particolare, di quelli relativi alle intercettazioni, vengono rafforzati i divieti già previsti dalla legge, per evitare la propalazione di notizie riservate, soprattutto se relative a terzi estranei al procedimento penale.
      Sono previsti l'aggravamento delle sanzioni esistenti e l'inserimento di nuove fattispecie criminose, nonché della responsabilità dell'ente per il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale.
      La riforma proposta si compone di diciotto articoli.
      L'articolo 1 apporta modifiche agli articoli 36 e 53 del codice di procedura penale, relativi, rispettivamente, all'astensione del giudice e alla sostituzione del pubblico ministero.
      In primo luogo, viene introdotta una nuova lettera h-bis) al comma 1 dell'articolo 36 del codice di procedura penale, che prescrive l'obbligo di astensione del giudice nei casi in cui renda pubblicamente dichiarazioni relative al processo affidatogli. Al pari degli altri motivi di astensione, anche in questo caso è, infatti, configurabile un interesse del giudice che ne pregiudica l'imparzialità e la terzietà rispetto ai fatti oggetti del procedimento.
      In secondo luogo, viene previsto che il procuratore della Repubblica provveda alla sostituzione del pubblico ministero quando questi sia iscritto nel registro degli indagati per il reato di illecita rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale di cui è titolare (articolo 379-bis del codice penale). Al fine di evitare denunce strumentali a carico del pubblico ministero titolare dell'indagine, il capo dell'ufficio, prima di provvedere alla sostituzione, deve sentire il procuratore della Repubblica competente a indagare, ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, sulla rilevanza, serietà e gravità dei fatti. Infine, la norma prevede che, nel caso in cui anche il procuratore sia indagato per lo stesso reato, procede il procuratore generale.
      L'articolo 2 modifica gli articoli 114 e 115 del codice di procedura penale, relativi al divieto di pubblicazione di atti di indagine.
      In primo luogo, viene previsto il divieto assoluto di pubblicazione degli atti di indagine preliminare, di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o al fascicolo delle investigazioni difensive, anche quando è venuto meno il cosiddetto «segreto istruttorio» (articolo 329 del codice di procedura penale) e fino alla conclusione delle indagini preliminari o, se prevista, dell'udienza preliminare.
      In secondo luogo, l'articolo 2 prevede il divieto assoluto di pubblicazione, anche dopo la conclusione delle indagini o dell'udienza preliminare, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione.
      In terzo luogo, con una modifica all'articolo 115 del codice di procedura penale, si prevede che nei casi di iscrizione nel registro degli indagati di impiegati dello Stato o di persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale autorizzazione, per reati di pubblicazione di atti coperti dal segreto, il procuratore della Repubblica informa l'organo disciplinare competente che, nei successivi trenta giorni, sentito il presunto autore del fatto, può disporre la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi.
      Negli articoli 3 e 4 sono disciplinati i limiti e i presupposti delle intercettazioni.
      L'articolo 3, comma 1, sottopone l'acquisizione dei tabulati relativi al traffico telefonico o telematico agli stessi limiti delle intercettazioni. A tale riguardo, la Corte costituzionale, nelle sentenze n. 81 del 1993 e n. 281 del 1998, ha affermato che anche riguardo ai tabulati telefonici opera la tutela che l'articolo 15 della Costituzione appresta alla libertà e alla segretezza di ogni forma di comunicazione, auspicando una normativa per l'acquisizione e per l'utilizzazione della documentazione relativa al traffico telefonico, che non trovano adeguata collocazione nella disciplina generale prevista dal codice in tema di dovere di esibizione di atti e documenti e di sequestro. Anche la Corte europea dei diritti dell'uomo, discutendo nel 1984 sul caso Malone della legittimità della registrazione dei dati esteriori delle comunicazioni telefoniche nel Regno Unito, ha riconosciuto che «i verbali delle registrazioni contengono informazioni, in particolare i numeri chiamati, i quali costituiscono un elemento integrante della comunicazione telefonica» e ha concluso che la consegna di queste informazioni alla polizia, senza il consenso dell'abbonato, si risolve in un'interferenza con il diritto garantito dall'articolo 8 della citata Convenzione europea, il quale tutela la privacy. Pertanto, se tali dati sono legittimamente acquisiti dal gestore del servizio telefonico, essi non possono, senza un'idonea disciplina legale, essere comunicati ad altri soggetti, nemmeno qualora si tratti di organi giudiziari che li richiedono in vista del loro impiego nel corso di un procedimento penale (Corte europea dei diritti dell'uomo 2 agosto 1984, Malone, «Publications of the European Court of Human Rights», serie A, volume 82, 1984).
      L'articolo 3, comma 1, indica, inoltre, per quali reati si possono disporre le operazioni di intercettazione.
      In generale, si tratta dei delitti puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore a dieci anni. Rispetto alla norma vigente, risulta, quindi, raddoppiato il limite edittale della reclusione.
      In deroga a tale criterio, le lettere b) e d) del comma 1 dell'articolo 3 prevedono una serie di reati per i quali l'intercettazione può essere disposta indipendentemente dai limiti di pena. Si tratta dei delitti di mafia e di terrorismo e dei reati di gravissimo allarme sociale, tra i quali l'omicidio, la rapina e l'estorsione aggravate, il sequestro di persona a scopo di estorsione, la violenza sessuale aggravata, l'usura, il traffico di armi, l'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti e l'associazione per delinquere finalizzata a commettere gravi reati. Ad essi vengono assimilati, sotto il profilo dell'ammissibilità delle intercettazioni, i reati di ingiuria, minaccia, usura, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono.
      Infine, la lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 prevede che l'intercettazione può essere disposta quando si procede per delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Si tratta dello stesso limite attualmente previsto dall'articolo 266, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale.
      Il comma 2 dell'articolo 3 modifica i limiti di ammissibilità delle intercettazioni tra presenti (cosiddetta «intercettazione ambientale»), stabilendo che, qualunque sia il luogo nel quale l'intercettazione è disposta, devono esserci fondati motivi per ritenere che sia in corso di svolgimento l'attività criminosa. Nella sua formulazione attuale, l'articolo 266, comma 2, del codice di procedura penale prevede questo limite solo quando l'intercettazione venga eseguita presso l'abitazione di una persona o altro luogo di privata dimora, nel quale si compiono, cioè, gli atti caratteristici della vita domestica.
      Infine, il comma 3 dell'articolo 3 prevede che, nei procedimenti in cui vi sia una persona offesa, e su sua richiesta, le operazioni di intercettazione possono essere disposte anche quando si procede per delitti non colposi per i quali è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, limitatamente alle utenze e ai luoghi nella disponibilità della stessa persona offesa.
      L'articolo 4 modifica l'articolo 267 del codice di procedura penale, relativamente ai presupposti e alla competenza ad autorizzare le operazioni di intercettazione.
      L'intercettazione può essere disposta quando sussistono gravi indizi di reato ed essa sia indispensabile per la prosecuzione delle indagini e sempreché risultino specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per cui si procede, basate su elementi non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche già intercettate nel medesimo procedimento. In questo modo si rende più pregnante la motivazione del provvedimento che autorizza le operazioni di intercettazione.
      L'articolo 4, comma 1, lettera a), introduce una profonda innovazione in merito alla competenza ad autorizzare l'intercettazione, che viene affidata al tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha richiesto l'intercettazione, in composizione collegiale.
      L'articolo 4, comma 1, lettera c), prevede che il decreto del pubblico ministero, che dispone l'intercettazione, indichi le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal tribunale in pari misura. Rispetto all'attuale formulazione dell'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale, viene introdotto un limite di durata massima delle operazioni di intercettazione, pari a tre mesi, corrispondente alla metà del termine ordinario di durata delle indagini preliminari. Infine, è previsto che il tribunale non possa modificare, né sostituire, il decreto con il quale ha autorizzato le operazioni di intercettazione.
      L'articolo 4, comma 1, lettera d), prevede un regime speciale dei presupposti e della durata delle operazioni quando l'intercettazione è disposta nei procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata, di terrorismo o di minaccia col mezzo del telefono. In questi casi l'autorizzazione è data dal tribunale se vi sono sufficienti indizi di reato. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma è sempre prorogabile dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, senza previsione di un termine di durata massima delle operazioni; nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero.
      L'articolo 5 disciplina l'esecuzione delle operazioni, modificando l'articolo 268 del codice di procedura penale.
      Nel novellato comma 3 del citato articolo 268 si prevede una profonda innovazione relativamente agli impianti da utilizzare per lo svolgimento delle operazioni di intercettazione, che devono essere compiute per mezzo di impianti installati nei centri di intercettazione istituiti presso ogni distretto di corte d'appello. Questa innovazione tiene conto di quanto previsto dall'articolo 2, commi 82 e 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che ha previsto che il Ministero della giustizia avviasse, entro il 31 gennaio 2008, la realizzazione di un sistema unico nazionale, articolato su base distrettuale di corte d'appello, delle intercettazioni telefoniche, ambientali e altre forme di comunicazione informatica o telematica, disposte o autorizzate dall'autorità giudiziaria, anche attraverso la razionalizzazione delle attività svolte dagli uffici dell'amministrazione della giustizia. Con questo nuovo sistema le operazioni di registrazione sono state concentrate presso ciascun distretto di corte d'appello, in modo da limitare i soggetti che hanno accesso alle intercettazioni e garantire il miglior livello di sicurezza nell'acquisizione e nel trattamento dei dati. Tale modifica consentirà, inoltre, un elevato risparmio di spesa.
      Le operazioni di ascolto delle conversazioni saranno invece compiute mediante gli impianti installati presso la procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini.
      L'articolo 5, comma 1, lettera a), capoverso 1, e l'articolo 6, comma 1, lettera a), prevedono, inoltre, che i verbali e i supporti delle registrazioni siano custoditi in un archivio riservato tenuto presso il pubblico ministero che ha richiesto al tribunale l'autorizzazione a disporre l'intercettazione, con divieto di allegazione anche parziale al fascicolo di indagine. Al termine delle operazioni il tribunale, in un'apposita udienza, provvede a selezionare le intercettazioni rilevanti e utilizzabili nel procedimento.
      L'articolo 6 stabilisce che le intercettazioni sono in ogni caso distrutte, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, con la procedura prevista nell'articolo 269, comma 3, del codice di procedura penale. Anche nel procedimento di distruzione la competenza appartiene al tribunale, nella stessa composizione collegiale prevista per l'autorizzazione delle operazioni di intercettazione. Resta ferma la facoltà per le parti interessate e per il pubblico ministero di chiedere al tribunale la distruzione della documentazione non necessaria per il procedimento, a tutela della riservatezza delle persone coinvolte nell'intercettazione.
      Gli articoli 7 e 8 modificano le disposizioni degli articoli 270 e 271 del codice di procedura penale relative all'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni.
      L'articolo 7 ribadisce il principio generale secondo cui i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le operazioni sono state autorizzate e disposte. A questo principio è apportata una deroga per consentire l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni, come prova o indizio in un procedimento diverso, contro lo stesso indagato o contro altre persone, quando esse risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del medesimo codice di procedura penale, a condizione che esse non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte.
      L'articolo 8 integra i divieti di utilizzazione, già previsti nell'articolo 271 del codice di procedura penale, con una nuova ipotesi.
      Viene previsto che nei casi di modifica del titolo del reato in un altro che non consente l'intercettazione, nel corso dell'udienza preliminare o del dibattimento, i risultati delle intercettazioni sono inutilizzabili qualora il reato non rientri tra quelli indicati dall'articolo 266 del codice di procedura penale. Ciò in quanto i limiti di ammissibilità non soltanto devono sussistere al momento dell'autorizzazione, ma devono anche essere riconosciuti dal giudice che utilizza la prova. Tale inutilizzabilità, a differenza di quella prevista dall'articolo 270, non consente deroghe neppure per i reati di terrorismo e di criminalità organizzata.
      L'articolo 9 modifica l'articolo 292 del codice di procedura penale. Si prevede che l'ordinanza con la quale il giudice applica la misura cautelare non possa contenere il testo delle conversazioni intercettate, ma solo il loro contenuto. Il testo delle conversazioni integrali deve, invece, essere inserito in un apposito fascicolo allegato agli atti.
      L'articolo 10 modifica l'articolo 329 del codice di procedura penale, relativamente all'ambito e alle regole generali in tema di segreto.
      In primo luogo, è previsto che oggetto del segreto siano non soltanto gli atti ma anche le attività di indagine.
      In secondo luogo, viene modificata la procedura per la «desecretazione» prevista dal comma 2 dell'articolo 329 del codice di procedura penale, prevedendo che, quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero possa chiedere al giudice l'autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o parti di essi. In tale caso gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero. Resta invariata la ratio della norma, che consente di far venire meno il segreto su atti, o parti di essi, rientranti, per lo più, tra quelli cui il difensore non ha diritto di assistere (come, ad esempio, fotografie e identikit) e, più in generale, permette eccezionalmente la pubblicazione non del solo contenuto ma dello stesso testo degli atti, indipendentemente se siano o meno ancora segreti.
      L'articolo 11 modifica l'articolo 380, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale, estendendo l'arresto obbligatorio in flagranza anche al delitto di associazione per delinquere finalizzata a commettere furti aggravati e in abitazione. Attraverso questa modifica è possibile, in virtù del rinvio operato dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 7), del codice di procedura penale, come richiamato nel novellato articolo 266, comma 1, lettera b), del medesimo codice, autorizzare le intercettazioni anche in relazione a questi delitti di rilevante allarme sociale.
      L'articolo 12 contiene alcune modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
      In relazione al novellato articolo 89 (conservazione dei supporti relativi alle intercettazioni effettuate), il termine «nastri» viene sostituito con quello «supporti», per adeguare la terminologia alle nuove tecniche di memorizzazione delle intercettazioni. Viene previsto, altresì, che tali supporti siano archiviati anche in base al numero del procedimento risultante dal registro delle notizie di reato del procedimento al quale sono riferiti e che il procuratore della Repubblica designi un funzionario responsabile del servizio di intercettazione, nonché della tenuta del registro riservato (ove sono contenute tutte le indicazioni relative alle operazioni di intercettazione) e dell'archivio riservato (ove sono contenuti i supporti materiali).
      In relazione al novellato articolo 129 (informazione del pubblico ministero sull'esercizio dell'azione penale nei confronti degli ecclesiastici), si provvede a recepire il risultato degli accordi intercorsi tra Stato e Chiesa, con la precisazione del contenuto dell'informazione e con l'individuazione dell'autorità ecclesiastica destinataria della comunicazione in oggetto.
      L'articolo 13 contiene una serie di modifiche al codice penale, volte a rafforzare il sistema sanzionatorio in relazione alle condotte di diffusione di notizie inerenti gli atti di indagine e, in particolare, alle intercettazioni.
      In primo luogo, viene riformulato l'articolo 379-bis del codice penale (rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale), prevedendo la reclusione da uno a cinque anni per «Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza». Ove il fatto sia commesso per colpa le pene sono diminuite. La norma appronta una tutela penale fondata sull'accesso «qualificato» agli atti del procedimento penale ed essendo riferita espressamente al solo procedimento penale si pone in termini di specialità rispetto all'articolo 326 del codice penale, che riguarda la rivelazione e l'utilizzazione di segreti di ufficio.
      In secondo luogo, viene modificato l'articolo 614 del codice penale, attraverso la riformulazione del concetto di privata dimora. Viene in questo modo estesa la portata applicativa della norma, così da rendere penalmente rilevante ogni introduzione non autorizzata in luogo privato.
      In terzo luogo, viene introdotto l'articolo 617-septies del codice penale, che sanziona chiunque prenda illecitamente diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti da segreto. Tale formulazione consente di escludere la responsabilità penale di chi si limiti a ricevere tali atti, senza concorrere nell'accesso illecito ai luoghi ove gli stessi vengono custoditi.
      Infine, vengono inasprite le sanzioni per i casi di pubblicazione arbitraria degli atti di un procedimento penale.
      Si provvede, innanzitutto, a riformulare il reato previsto dall'articolo 684 del codice penale. Senza modificare la natura contravvenzionale dell'illecito, è previsto che la pubblicazione arbitraria degli atti di un procedimento penale sia punita con la pena congiunta dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da 250 a 750 euro.
      Inoltre, è prevista una circostanza aggravante per il caso in cui la pubblicazione arbitraria riguardi le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, le altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni. In questi casi, la pena è dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da 500 a 1.032 euro.
      In relazione alle condotte di pubblicazione arbitraria, viene introdotto, con l'articolo 14, il principio della responsabilità dell'ente, attraverso l'introduzione dell'articolo 25-octies.1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il giudice, con la sentenza con la quale accerta il reato, può condannare l'editore al pagamento di una sanzione pecuniaria compresa tra cento e trecento quote. La responsabilità dell'ente può essere esclusa dimostrando di aver adottato, nell'organizzazione interna, codici di condotta che rendono la pubblicazione arbitraria non attribuibile all'inosservanza delle regole di governance.
      L'articolo 15 contiene alcune modifiche alla legge sulla stampa (legge 8 febbraio 1948, n. 47), relativamente al procedimento per la rettifica delle informazioni ritenute non veritiere o lesive della reputazione dei soggetti interessati, diffuse attraverso trasmissioni radiofoniche e televisive ovvero tramite i siti internet. Viene, inoltre, prevista una specifica procedura di rettifica anche per la stampa non periodica e si dispone che la rettifica non rechi nessun commento ulteriore.
      L'articolo 16 abroga l'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il cui contenuto è confluito all'interno dell'articolo 267, comma 3-bis, introdotto dall'articolo 4.
      L'articolo 17 apporta alcune modificazioni al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (cosiddetto «codice della privacy»).
      Sono previste la possibilità per il Garante per la protezione dei dati personali di vietare il trattamento di dati inerenti al procedimento penale, effettuato in violazione delle disposizioni previste dallo stesso codice e dal codice di deontologia, nonché la possibilità di prescrivere, quale misura a tutela dell'interessato, la pubblicazione o la diffusione della decisione che accerti la violazione. Al procedimento potranno partecipare il Consiglio nazionale dei giornalisti e il competente consiglio dell'Ordine dei giornalisti.
      L'articolo 18 prevede la disciplina transitoria, disponendo che le modifiche introdotte dalla legge non si applicheranno ai procedimenti pendenti alla sua data di entrata in vigore.
      Si dispone, infine, che le disposizioni relative alle operazioni di registrazione compiute per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica, presso ogni distretto di corte d'appello saranno applicabili decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'apposito decreto del Ministro della giustizia.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche agli articoli 36 e 53 del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

          «h-bis) se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli».

      2. All'articolo 53, comma 2, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: «lettere a), b), d), e)» sono inserite le seguenti: «e h-bis), nonché se il magistrato risulta iscritto nel registro degli indagati per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, in relazione ad atti del procedimento assegnatogli, sentito in tale caso il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11 in merito alla rilevanza, serietà e gravità dei fatti»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore generale procede allo stesso modo, sentito il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11, se il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario risultano indagati per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, ovvero hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito a un procedimento pendente presso il loro ufficio».

Art. 2.
(Modifiche agli articoli 114 e 115 del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o del relativo

contenuto, di atti di indagine preliminare, nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, anche se non sussiste più il segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare».

      2. All'articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 7 è sostituito dal seguente:
      «7. È in ogni caso vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271».

      3. All'articolo 115 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare, che nei successivi trenta giorni, ove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità e sentito il presunto autore del fatto, può disporre la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi».

Art. 3.
(Modifica dell'articolo 266 del codice di procedura penale).

      1. L'articolo 266 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
      «Art. 266. – (Limiti di ammissibilità). – 1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni

o comunicazioni sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

          a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a dieci anni determinata a norma dell'articolo 4;

          b) delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, e 407, comma 2, lettera a);

          c) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;

          d) reati di ingiuria, minaccia, usura, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono.

      2. Negli stessi casi di cui al comma 1 è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.
      3. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite, su richiesta della persona offesa e limitatamente alle utenze ovvero ai luoghi nella disponibilità della stessa, nei procedimenti relativi ai delitti non colposi per i quali è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni».

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. Il pubblico ministero richiede al tribunale nella composizione di cui all'articolo

322-bis, comma 1-bis, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato, contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile, quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistono specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento»;

          b) al comma 2, dopo le parole: «con decreto motivato», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile» e la parola: «giudice», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «tribunale»;

          c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
      «3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal tribunale in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi»;

          d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
      «3-bis. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a un delitto di criminalità organizzata, di terrorismo o di minaccia col mezzo del telefono, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data se vi sono sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero secondo le previsioni del comma 2»;

          e) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 3-bis, il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria»;

          f) il comma 5 è sostituito dal seguente:
      «5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni».

Art. 5.
(Modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
      «1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali e i supporti delle registrazioni sono custoditi nell'archivio riservato di cui all'articolo 269.
      2. Il verbale di cui al comma 1 contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione dell'intercettazione; nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all'ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.
      3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte d'appello. Le operazioni di ascolto sono compiute

mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini»;

          b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
      «3-ter. Ai procuratori generali presso la corte d'appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3»;

          c) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
      «4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero salvo che il tribunale, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga.
      5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il tribunale autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari.
      6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine di cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. È vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti»;

          d) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
      «6-bis. È vietato disporre lo stralcio delle registrazioni e dei verbali prima del deposito previsto dal comma 4.
      6-ter. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al tribunale, il quale fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il tribunale decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127»;

          e) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
      «7. Il tribunale, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.
      8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7».

Art. 6.
(Modifiche all'articolo 269 del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente

in un apposito archivio riservato tenuto presso l'ufficio del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo»;

          b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «non più soggetta a impugnazione» sono aggiunte le seguenti: «e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3»;

          c) ai commi 2 e 3, la parola: «giudice», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «tribunale».

Art. 7.
(Modifica all'articolo 270 del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), e non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte».

Art. 8.
Modifiche all'articolo 271 del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 271, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 3, 5, 6 e 6-bis».
      2. All'articolo 271 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      «1-bis. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora, nell'udienza preliminare o nel dibattimento, il fatto risulti diversamente qualificato e in

relazione ad esso non sussistano i limiti di ammissibilità previsti dall'articolo 266».
Art. 9.
(Modifica all'articolo 292 del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 292 del codice di procedura penale, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:
      «2-quater. Nell'ordinanza le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allegato agli atti».

Art. 10.
(Modifiche all'articolo 329 del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 329, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «Gli atti d'indagine» sono sostituite dalle seguenti: «Gli atti e le attività d'indagine».
      2. All'articolo 329 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può chiedere al giudice l'autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero».

Art. 11.
(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 380, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale, dopo le parole: «o dalle lettere a), b), c), d),» sono inserite le seguenti: “e), e-bis),».

Art. 12.
(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271).

      1. All'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è abrogato;

          b) al comma 2, le parole: «I nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche» e dopo le parole: «previsto dall'articolo 267, comma 5» sono inserite le seguenti: «, nonché il numero che risulta dal registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335»;

          c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
      «2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione, della tenuta del registro riservato delle intercettazioni e dell'archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali e i supporti».

      2. All'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «dell'imputazione» sono inserite le seguenti: «, con espressa menzione degli articoli di legge che si assumono violati, nonché della data e del luogo del fatto»;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. Quando l'azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un

religioso del culto cattolico, l'informazione è inviata all'autorità ecclesiastica di cui ai commi 2-ter e 2-quater»;

          c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
      «2-bis. Il pubblico ministero invia l'informazione anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato, ovvero quando è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare; nei casi in cui risulta indagato un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico invia, altresì, l'informazione quando è stata applicata nei suoi confronti ogni altra misura cautelare personale, nonché quando procede all'invio dell'informazione di garanzia di cui all'articolo 369 del codice.
      2-ter. Quando risulta indagato o imputato un vescovo diocesano, prelato territoriale, coadiutore, ausiliare, titolare o emerito, o un ordinario di luogo equiparato a un vescovo diocesano, abate di un'abbazia territoriale o sacerdote che, durante la vacanza della sede, svolge l'ufficio di amministratore della diocesi, il pubblico ministero invia l'informazione al cardinale Segretario di Stato.
      2-quater. Quando risulta indagato o imputato un sacerdote secolare o appartenente a un istituto di vita consacrata o a una società di vita apostolica, il pubblico ministero invia l'informazione all'ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica competente»;

          d) il comma 3-bis è abrogato.

Art. 13.
(Modifiche al codice penale).

      1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:
      «Art. 379-bis. – (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). – Chiunque rivela indebitamente notizie

inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
      Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.
      Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione fino a un anno»;

          b) all'articolo 614, primo comma, le parole: «di privata dimora» sono sostituite dalla seguente: «privato»;

          c) dopo l'articolo 617-sexies è inserito il seguente:
      «Art. 617-septies. – (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). – Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni»;

          d) all'articolo 684, le parole: «fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 51 a euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 250 a euro 750»;

          e) all'articolo 684, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «Se il fatto di cui al primo comma riguarda le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, le altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 500 a euro 1.032».

Art. 14.
(Introduzione dell'articolo 25-decies.1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

      1. Dopo l'articolo 25-decies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
      «Art. 25-decies.1 – (Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale). – 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a trecento quote».

Art. 15.
(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47).

      1. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
      «Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32-quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;

          b) al quarto comma, dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «, senza commento,»;

          c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:
      «Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo

57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui sono state pubblicate immagini o ai quali sono stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonee collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata»;

          d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma»;

          e) dopo il quinto comma è inserito il seguente:
      «Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».

Art. 16.
(Abrogazione).

      1. L'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 17.
(Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

      1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 5 dell'articolo 139 è sostituito dal seguente:
      «5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia o, comunque, delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 del presente codice, il Garante può vietare il trattamento o disporne il blocco ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c)»;

          b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
      «5-bis. Nell'esercizio dei compiti di cui agli articoli 143, comma 1, lettere b) e c), e 154, comma 1, lettera e), il Garante può anche prescrivere, quale misura necessaria a tutela dell'interessato, la pubblicazione o la diffusione in una o più testate della decisione che accerta la violazione, per intero o per estratto, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione.
      5-ter. Nei casi di cui al comma 5-bis, il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell'Ordine dei giornalisti anche in relazione alla responsabilità disciplinare, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti.
      5-quater. La pubblicazione o la diffusione di cui al comma 5-bis è effettuata gratuitamente nel termine e secondo le modalità prescritti con la decisione, anche per quanto riguarda la collocazione, le relative caratteristiche anche tipografiche e l'eventuale menzione di parti interessate. Per le modalità e le spese riguardanti la pubblicazione o la diffusione disposta su testate diverse da quelle attraverso la

quale è stata commessa la violazione, si osservano le disposizioni dell'articolo 18 del regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie, di cui alla deliberazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato 8 agosto 2012, n. 23788, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 28 agosto 2012»;

          c) all'articolo 170, comma 1, dopo le parole: «26, comma 2, 90,» sono inserite le seguenti: «139, comma 5-bis,».

Art. 18.
(Disciplina transitoria).

      1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
      2. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 5 della presente legge, entrano in vigore il 1 gennaio 2014 e si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l'entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 268. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.