• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/08634    la direttiva 2004/49/CE al CAPO IV, articolo 16, punto F, stabilisce che tra i compiti assegnati all'Autorità preposta alla sicurezza ferroviaria, vi sia quello di «controllare,...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08634presentato daDE LORENZIS Diegotesto diMercoledì 11 maggio 2016, seduta n. 622

   DE LORENZIS. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   la direttiva 2004/49/CE al CAPO IV, articolo 16, punto F, stabilisce che tra i compiti assegnati all'Autorità preposta alla sicurezza ferroviaria, vi sia quello di «controllare, promuovere e, se del caso, imporre ed elaborare un quadro normativo in materia di sicurezza, compreso il sistema di disposizioni nazionali in materia di sicurezza»;
   l'articolo 4 del decreto legislativo n. 162 del 2007 incarica l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria (ANSF) di svolgere i compiti e le funzioni per essa previsti dalla direttiva 2004/49/CE dandole competenza per l'intero sistema ferroviario nazionale;
   è noto che qualora esista la possibilità di interpretare a proprio piacimento le norme in materia di sicurezza, si potrebbe pregiudicare o annullare l'efficacia delle stesse. In virtù di quanto sopracitato, l'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo – Norme nazionali di sicurezza – stabilisce che: «l'Agenzia provvede affinché gli standard e le norme nazionali di sicurezza siano pubblicate in un linguaggio chiaro e accessibile agli interessati e messe a disposizione di tutti i gestori dell'infrastruttura, delle imprese ferroviarie, di chiunque richieda un certificato di sicurezza e di chiunque richieda un'autorizzazione di sicurezza»;
   il sindacato Fast Ferrovie, con nota prot.1111/7/SN dell'11 gennaio 2012 chiedeva esplicitamente all'ANSF se attraverso disposizioni di esercizio, le imprese ferroviarie potessero integrare e/o modificare le norme di esercizio;
   con nota del 24 gennaio 2012, 1'ANSF rispondeva che le «DEIF» sono solamente applicative delle suddette norme nazionali ma non chiariva quanto invece precisato nella domanda, ossia se fosse possibile per le società di trasporto ferroviario, produrre delle integrazioni o delle modifiche anche lievi, fatto che continua a produrre dubbi in merito alla legittimità di alcune procedure legate alla sicurezza dell'esercizio;
   con nota prot. 11/SG/OR.S.A. Ferrovie del 19 gennaio 2016, il sindacato Or.S.A. poneva all'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria i seguenti quesiti riguardanti la sicurezza ferroviaria:
    a) se la procedura indicata nel decreto Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria 1/2009 sopracitato fosse a suo tempo da considerarsi cogente per RFI e per le Imprese Ferroviarie, oppure fossero da ritenersi legittime anche le integrazioni da queste emanate a mezzo DEIF senza il rispetto delle procedure in esso menzionate;
    b) se l'entrata in vigore del decreto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria 4/2012, abbia in tal senso ampliato i margini di discrezionalità delle imprese rispetto alla suddetta questione, permettendo oggi ad esse, all'interno dei principi generali stabiliti dall'Agenzia, l'emanazione di integrazioni di norme di esercizio in maniera autonoma;
   nella risposta fornita dall'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria alle suddette domande, l'Agenzia si riferisce unicamente alla impossibilità di un'autonoma scelta di modifica delle norme di esercizio da parte delle imprese ferroviarie, cosa non richiesta dalla domanda del sindacato Or.S.A., mentre, a quanto risulta all'interrogante, nulla veniva chiarito in merito all'unico oggetto di interesse del quesito, ossia alla possibilità per le suddette imprese Ferroviarie di integrare, senza il preventivo assenso dell'Agenzia, le norme di esercizio –:
   se il Ministro possa chiarire definitivamente se le integrazioni alle suddette norme prodotte dalle imprese ferroviarie senza preventiva autorizzazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria fossero, prima del decreto n. 4 del 2012, ovvero sono, a seguito dell'emanazione di quest'ultimo, da ritenersi legittime e, in caso contrario, quali iniziative di competenza intenda assumere;
   quali iniziative di competenza intenda adottare per verificare costantemente che l'applicazione puntuale delle disposizioni emanate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria sia uniforme per tutte le imprese ferroviarie operanti sul territorio nazionale. (5-08634)