• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.4/02905 i tragici fatti che hanno colpito la regione Sardegna ricollocano al centro del dibattito politico nazionale la questione, irrisolta, del consumo del suolo. Il governo del territorio ed i...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02905presentato daDI MAIO Luigitesto diMartedì 10 dicembre 2013, seduta n. 135

LUIGI DI MAIO, NUTI, VILLAROSA, BARBANTI, DE ROSA e VALLASCAS. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
i tragici fatti che hanno colpito la regione Sardegna ricollocano al centro del dibattito politico nazionale la questione, irrisolta, del consumo del suolo. Il governo del territorio ed i rispettivi aspetti fisici, geologici, culturali, sociali ed economici sono il cuore di un modello di sviluppo sostenibile;
il nostro Paese ha trascurato le inderogabili esigenze della corretta pianificazione territoriale, contribuendo a creare un sistema sclerotizzato che finisce per crollare quando viene messo sotto sforzo;
nel 2006, sotto la presidenza di Renato Soru, la regione Sardegna ha varato un piano paesaggistico che rappresenta l'eccellenza della pianificazione territoriale, il miglior piano d'Italia, tra i più innovativi d'Europa. L'elemento più avanzato di tutta la programmazione urbanistica regionale poggia sulla seguente considerazione: l'intera fascia costiera è un bene unitario unico al mondo inteso come bene ecologico, antropologico, storico e culturale. Tale ineccepibile impostazione è stata irrimediabilmente compromessa da una recente delibera della giunta Cappellacci che smonta la tutela del paesaggio attraverso le deroghe prevista dal cosiddetto «piano casa». Si abbandona l'eccellenza per aprire la strada al cemento selvaggio con una previsione di 50 milioni di metri cubi di case;
secondo l'ordine dei geologi sardi, «306 comuni (l'81 per cento del totale) possiedono porzioni del proprio territorio ad elevato rischio idrogeologico. L'attuazione di scrupolose politiche di difesa del suolo e delle opere di mitigazione, deve divenire prioritaria e supportata da risorse economiche certe, sulle quali basare una adeguata pianificazione e programmazione»;
occorre, inoltre, considerare che in una recente audizione presso l'VIII Commissione (Ambiente) della Camera dei deputati, il capo del dipartimento della protezione civile, dottor Franco Gabrielli, ha ricordato che eventi meteoidrologici intensi non determinano esclusivamente la distruzione e/o il danneggiamento di insediamenti, infrastrutture, colture agricole, beni mobili e, in taluni casi, la perdita di vite umane, ma causano anche un sensibile peggioramento delle condizioni di vulnerabilità del territorio, ovvero della sua propensione al dissesto a seguito di fenomeni meteorologici e idrologici anche di intensità inferiore. Tale aumento della vulnerabilità diventa significativamente maggiore in assenza di interventi di ripristino delle opere di difesa danneggiate dagli eventi alluvionali, come ormai si verifica di sovente. Infatti, a causa della mancanza di adeguate disponibilità economiche vengono finanziati solo interventi di somma urgenza, lasciando, nel prosieguo, il territorio più vulnerato di prima;
dalla stessa audizione si evince che: il nostro Paese si è dotato di una rete di strutture denominate «centri funzionali» il cui scopo è valutare gli scenari di rischio, nonché svolgere funzioni di supporto tecnico agli enti competenti per la gestione delle emergenze. Tuttavia, l'attivazione dei centri funzionali decentrati è in fase di ultimazione: il Dipartimento della protezione civile, assicurando comunque forme di sostegno e di collaborazione, ha recentemente perentoriamente sollecitato le amministrazioni regionali che allo stato non hanno attivato il proprio centro funzionale nonostante, dalla direttiva 24 febbraio 2004, che ne ha previsto l'istituzione, siano passati quasi dieci anni. Tali regioni sono 6: Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna;
si evidenzia, inoltre, che nel documento finale sulla comunicazione della Commissione europea relativa alla modernizzazione degli aiuti di Stato (COM(2012)209), approvato dalla X Commissione (Attività produttive) il 28 novembre 2012 della Camera dei deputati, si chiedeva di definire a livello europeo un elenco esaustivo delle tipologie di intervento qualificabili come aiuti in modo da assicurare certezza del diritto e ridurre il rischio di contenzioso. A tal fine, si riteneva necessario che tra gli aiuti dispensati dall'obbligo di notifica ex ante, in quanto ritenuti compatibili con il mercato, fossero inclusi quelli concessi in presenza di gravi calamità naturali, quali in particolare i terremoti particolarmente frequenti in Italia;
tale raccomandazione, condivisa dal Governo, si è tradotta nell'inserimento, nel testo definitivo dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 733 del 2013, di una disposizione in forza della quale la Commissione europea può dichiarare compatibili con il mercato comune, e non soggetti all'obbligo di notifica – tra gli altri – «gli aiuti della riparazione dei danni arrecati dalle calamità naturali»;
la legge 24 dicembre 2012, n. 243, reca disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio, ai sensi del nuovo sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1;
l'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 consente il ricorso all'indebitamento al verificarsi di eventi eccezionali, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti;
in tale ambito viene specificato che per eventi eccezionali si intendono i periodi di grave recessione economica relativi anche dell'area dell'euro o all'intera Unione europea e gli eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie, nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese; inoltre, l'articolo 3 del cosiddetto Fiscal compact impegna le Parti contraenti ad applicare e ad introdurre, entro un anno dall'entrata in vigore del trattato, con norme vincolanti e a carattere permanente, preferibilmente di tipo costituzionale, la regola per cui il bilancio deve essere in pareggio o in attivo;
tuttavia, il medesimo articolo 3 prevede che gli Stati contraenti potranno temporaneamente deviare dall'obiettivo a medio termine o dal percorso di aggiustamento in presenza di circostanze eccezionali, ovvero eventi inusuali che sfuggono al controllo dello Stato interessato e che abbiano rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria della pubblica amministrazione, oppure in periodi di grave recessione, a patto che tale disavanzo non infici la sostenibilità di bilancio a medio termine –:
se il Ministro interrogato non ritenga di doversi attivare nelle sedi opportune, affinché gli strumenti elencati nelle premesse possano tradursi in efficaci misure economiche a sostegno della messa in sicurezza del nostro Paese. (4-02905)