• C. 145 Proposta di legge presentata il 15 marzo 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.145 Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 145


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato CICU
Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Presentata il 15 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Nella XVI legislatura è stata approvata, da questo ramo del Parlamento, la modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La norma ha ottenuto 475 voti a favore, 7 astenuti e 2 voti contrari e tutti i gruppi parlamentari hanno dichiarato il loro voto favorevole.
      Il criterio di ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco cambia: si passa dal prevedere limiti statici, spesso non rispondenti alla reale capacità fisica dell'individuo, allo stabilire un nuovo criterio di idoneità, peraltro riconosciuto come il più efficace dalla comunità scientifica e medica e che ci allinea al sistema anglosassone e a quello degli altri Stati europei.
      Nella scorsa legislatura siamo arrivati, con il contributo di tutte le forze politiche, a questa proposta equilibrata, che consente, comunque, al Governo e ai Ministeri coinvolti, compresi quello della difesa e quello dell'interno, di poter proporre un regolamento che individui i criteri più rispondenti alle esigenze del comparto sicurezza.
      La legge 31 dicembre 2012, n. 244, dispone il conferimento di una delega al Governo per il complessivo riordino dello strumento militare con significative implicazioni sia sulla dotazione strumentale che su quella organica del personale militare e civile preposto al medesimo settore. I decreti delegati cambieranno molti aspetti della vita militare e il nuovo criterio fisico di selezione del personale che qui si propone si inserisce in questo quadro di modernizzazione e razionalizzazione dello strumento stesso.
      In particolare il provvedimento interviene sull'attuale disciplina relativa ai requisiti di altezza minima per l'ammissione ai concorsi del reclutamento del personale delle Forze armate. Si tratta di un intervento normativo che mira a consentire l'accesso alle Forze armate a chi nutre questo desiderio e ne avrebbe anche la capacità psicofisica, ma non viene ammesso finora alle selezioni in quanto non soddisfa i limiti di altezza attualmente richiesti.
      La Commissione difesa, nel corso dell'approfondito esame istruttorio svoltosi nella XVI legislatura, ha svolto una serie molto interessante ed approfondita di audizioni, e si è posta l'obiettivo di verificare se le ragioni storiche che diedero vita al deficit di statura siano ancora valide o se risultino ormai anacronistiche, anche alla luce delle moderne esigenze della difesa.
      Particolarmente significative e interessanti sono state le audizioni con la sanità militare e civile, che hanno fornito alla Commissione una serie di elementi importanti per il testo poi adottato, che prevede, appunto, che il requisito dell'altezza venga superato al fine di consentire che la valutazione delle performance fisiche non avvenga in base ad un criterio superficiale e privo di reale riscontro scientifico, bensì in base a parametri che la scienza medica ritiene più affidabili.
      Senza dunque adottare soluzioni semplicistiche o fuorvianti, come sarebbe stata la mera riduzione del limite di altezza, la nuova disciplina pone al centro della valutazione, al momento del reclutamento, le reali capacità fisiche soggettive e dunque non pregiudica l'efficienza dello strumento militare.
      Il provvedimento si compone di un unico articolo, che è composto da quattro commi.

        Il comma 1 precisa le finalità del provvedimento e novella l'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare nella parte in cui indica tra i requisiti del reclutamento anche i limiti di altezza stabiliti dal regolamento; adesso, invece, il riferimento è alle tabelle da definire con il regolamento, in modo da consentire la valutazione dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva. Il comma 2 disciplina le modalità di adozione del decreto volto a modificare nel senso indicato il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, prevedendo che su di esso sia acquisito il parere parlamentare. Il comma 3 prevede che il medesimo decreto introduca analoghi parametri anche per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato, potendo differenziarli esclusivamente in relazione al sesso maschile o femminile del candidato. Il comma 4 dispone che, nelle more dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni recanti i parametri fisici per il reclutamento del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che devono entrare in vigore contemporaneamente, continuino ad applicarsi i limiti di altezza previsti dalla vigente normativa.
      Ritengo importante sottolineare quanti giovani aspettino questo tipo di provvedimento. Lo aspettano come un momento di libertà, di parità, di giustizia e di partecipazione, di rispetto delle loro competenze, della loro passione e della loro motivazione.

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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Al fine di sostituire il requisito dei limiti di altezza per il reclutamento del personale delle Forze armate, previsto dall'articolo 587 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con parametri atti a valutare l'idoneità fisica del candidato al servizio, la lettera d) del comma 1 dell'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituita dalla seguente:

          «d) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento».

      2. Con regolamento adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono apportate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni necessarie per adeguarlo alla disposizione di cui al comma 1 del presente articolo. Lo schema di regolamento è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.


      3. Al fine di evitare ogni forma di discriminazione e garantire la parità di trattamento, il regolamento di cui al comma 2 stabilisce parametri fisici unici e omogenei per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, potendo differenziarli esclusivamente in relazione al sesso maschile o femminile del candidato; dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono conseguentemente abrogati gli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, e successive modificazioni.
      4. Nelle more dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni recanti i parametri fisici per il reclutamento del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che devono entrare in vigore contemporaneamente, continuano ad applicarsi i limiti di altezza previsti dalla vigente normativa.