• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/01326 MARGIOTTA - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che: in data 26 marzo 2013 veniva emessa la circolare ministeriale n. 23876, avente ad oggetto...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-01326 presentata da SALVATORE MARGIOTTA
martedì 10 dicembre 2013, seduta n.148

MARGIOTTA - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:

in data 26 marzo 2013 veniva emessa la circolare ministeriale n. 23876, avente ad oggetto "Indicazioni sulle modalità di rispetto degli obblighi di gestione degli oli usati";

essa intendeva rispondere alla domanda formulata dalla Regione Piemonte che chiedeva di fornire un indirizzo chiaro ed univoco in relazione alle spedizioni transfrontaliere di oli usati ai sensi del regolamento (CE) n. 1013/2006 ed, in particolare, dell'articolo 12;

in merito agli oli usati, l'articolo 216-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 al comma 4 chiarisce che "al fine di dare priorità alla rigenerazione degli oli usati, le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal territorio italiano verso impianti di incenerimento e coincenerimento collocati al di fuori del territorio nazionale, sono escluse nella misura in cui ricorrano le condizioni di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006". In questo caso "si applicano i principi di cui agli articoli 177 e 178, nonché "il principio di prossimità" che permettono "lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti" (art. 182-bis, lettera b));

ne consegue che il principio di prossimità si applica esclusivamente alle procedure di smaltimento di oli usati per incenerimento in strutture fuori dal territorio italiano e che lo stesso principio non opera invece nel caso di spedizioni transfrontaliere di oli usati dal territorio italiano verso impianti di rigenerazione situazioni all'estero. Queste procedure di spedizione sono valutate solamente in accordo con il regolamento (CE) n. 1013/2006 e, in particolare, con l'art. 12;

la circolare n. 23876 del Ministero sembrerebbe sostenere che il trasporto transfrontaliero di oli usati, quando implichi lunghe percorrenze, non costituisca una soluzione ottimale dal punto di vista ambientale, essendo invece preferibili altre forme di gestione degli oli usati (ad esempio il recupero di energia) all'interno del territorio italiano;

tale interpretazione è stata seguita dalla Regione Lombardia, che, in applicazione della circolare, in data 10 ottobre 2013 ha sollevato obiezione alla richiesta di spedizione transfrontaliera di oli usati da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati (COOU), destinati ad un impianto di rigenerazione in Germania. Contro tale decisione è già stato promosso ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio;

nel 2012 la Commissione europea apriva una procedura d'infrazione contro la Repubblica polacca per l'introduzione illegittima di restrizioni in merito al trasporto internazionale di rifiuti a seguito di un'interpretazione ritenuta errata del testo del regolamento (CE) n. 1013/2006. Nella fattispecie le autorità polacche introducevano requisiti normativi che erano in contrasto con il regolamento, e che imponevano una condizione per cui il consenso per l'esportazione di oli usati destinati alla rigenerazione e al riciclo in strutture situate in un altro Stato membro dell'Unione europea era concesso solo quando si fosse verificata una saturazione della capacità di rigenerazione degli impianti situati nel territorio polacco,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia trasmesso gli atti adottati dalla Regione Lombardia in applicazione della circolare n. 23876 del 16 marzo 2013 alla Commissione europea come esplicitamente richiesto dall'amministrazione regionale;

se non ritenga, in ragione delle procedure di infrazione già aperte dalla Commissione europea nei confronti di altri Stati membri, di verificare la compatibilità dei contenuti della circolare con la normativa comunitaria in materia di libera circolazione delle merci;

se in base alle indicazioni fornite a Regioni e Province autonome con la citata circolare n. 23876, non distinguendo de facto nella normativa del trasporto transfrontaliero degli oli usati (art. 216-bis) tra destinazione a smaltimento e a rigenerazione, intenda altresì estendere il principio di prossimità anche agli altri rifiuti pericolosi come pile, farmaci scaduti e contenitori etichettati "T e/o F" (contenitori di colle e collanti, disinfettanti, TIP, eccetera), che al momento godrebbero di regimi diversi.

(4-01326)