• C. 1514 EPUB Proposta di legge presentata l'8 agosto 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.1514 Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e ripristino dell'efficacia delle disposizioni preesistenti, nonché disciplina delle elezioni primarie per la designazione dei candidati a cariche pubbliche elettive


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1514


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato VARGIU
Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e ripristino dell'efficacia delle disposizioni preesistenti, nonché norme e deleghe al Governo in materia di disciplina delle elezioni primarie per la designazione dei candidati a cariche pubbliche elettive
Presentata l'8 agosto 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge ha l'obiettivo di riformare il sistema elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, abrogando la legge n. 270 del 2005 e restituendo efficacia alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge. Inoltre si intendono aprire alla partecipazione dei cittadini i processi decisionali per la selezione dei candidati nella quota uninominale e, contestualmente, per la scelta dei candidati a cariche pubbliche elettive monocratiche.
      Approvata a maggioranza, senza il consenso delle opposizioni, sul finire della XV legislatura, la legge n. 270 del 2005, meglio nota come «Porcellum», dalla non lusinghiera definizione datale dal suo stesso proponente, ha contribuito fortemente in questi anni ad aumentare il divario tra rappresentanti e rappresentati, alimentando il clima di sfiducia verso le istituzioni.
      Nonostante generici appelli e promesse di cambiamento e vani tentativi di riforma, ben tre consultazioni elettorali sono state regolate da questo sistema elettorale che, da un lato, ha quasi annullato il potere di scelta degli elettori restringendolo in una lista bloccata e, dall'altro, ha di gran lunga allentato i vincoli della rappresentanza territoriale attraverso la liberalizzazione della multicandidatura.
      Inoltre, come dimostrato dalle ultime elezioni (e non solo, nel 2006 successe la stessa cosa), il sistema vigente può agevolare la costituzione di maggioranze diverse tra le due Camere per la presenza di due diversi premi di maggioranza - uno alla Camera dei deputati su base nazionale, l'altro al Senato della Repubblica su base regionale.
      La legge elettorale vigente implica dunque con certezza, al di là del possibile rischio di generare instabilità politico-istituzionale, un reale deficit democratico che in questi otto anni ha condizionato la selezione del ceto politico-parlamentare, affidandola esclusivamente all'opaco e pervasivo potere di nomina dei partiti politici, esercitato attraverso un'assegnazione dei seggi scientificamente predeterminata dalle segreterie degli stessi partiti.
      Negli anni, visto l'immobilismo della politica, alcune iniziative referendarie hanno coinvolto e mobilitato milioni di cittadini, ma non una parola né un gesto hanno fatto seguito a questa voglia di partecipazione. La richiesta dei cittadini di eleggere i propri rappresentanti attraverso la preferenza è affondata in un silenzio gravido di indifferenza e in estenuanti rinvii che hanno ingrossato le fila del voto di protesta.
      Dettata dalla consapevolezza che l'inerzia conservatrice e l'incapacità di riforma della politica, già palese nell'ultima parte della scorsa legislatura, possano lasciare intatto il sistema elettorale vigente, questa proposta di legge intende, nelle more di un più compiuto processo di riforma elettorale, restituire un primo spiraglio di fiducia e di speranza ai cittadini ripristinando il sistema elettorale previgente e scongiurando uno scenario politico-istituzionale dannoso e sconfortante per il nostro Paese.
      Il cosiddetto «Mattarellum», che ha regolato le elezioni delle due Camere dal 1994 al 2001, ha infatti il vantaggio di essere già noto ai cittadini che, in primo luogo, hanno saputo apprezzare l'efficacia in termini di rappresentatività, responsabilità e accountability dell'elezione dei propri rappresentanti attraverso il collegio uninominale e che, in secondo luogo, hanno constatato gli effetti positivi di un sistema prevalentemente maggioritario.
      Malgrado la permanenza di una quota proporzionale con lista bloccata, comunque sensibilmente più ridotta, il «nuovo» sistema elettorale sarebbe già in grado di rispondere in maniera immediata e quasi emergenziale alla volontà di cambiamento dei cittadini.
      Il Mattarellum viene però modificato introducendo l'indicazione del candidato premier della coalizione e del programma condiviso dalle forze politiche che dichiarano il collegamento in coalizione.
      Come si evince anche dalla struttura dell'articolato, si tratterebbe di una garanzia di base, di un provvedimento de minimis che possa sensibilizzare e responsabilizzare la classe politica a superare definitivamente l'attuale sistema elettorale prima ancora di compiere ogni altro tentativo di riforma, dagli esiti incerti e dalle strade più o meno già percorse e battute.
      L'approvazione di questa proposta di legge a larghissima maggioranza in questo inizio di legislatura invertirebbe così la nociva tendenza manifestatasi nel dicembre 2005 e, auspicabilmente, concederebbe maggiore tempo alle migliori energie riformatrici presenti nella Camera dei deputati per attivarsi in favore di una nuova legge elettorale, da formulare all'interno di un nuovo quadro costituzionale e di un rinnovato sistema istituzionale.
      Inoltre, questa proposta di legge introduce un elemento di novità nella modalità di selezione dei candidati nella quota uninominale, aprendo i processi decisionali, ora esclusivo appannaggio dei partiti politici, a una maggiore partecipazione dei cittadini.
      Per diminuire il distacco tra rappresentanti e rappresentati non è sufficiente la semplice restituzione del diritto di scelta ai cittadini, ripristinando la quota uninominale maggioritaria. È invece necessario istituzionalizzare, attraverso una legge ordinaria, il processo partecipativo delle elezioni primarie, che ha vissuto finora nel nostro Paese una lunga fase sperimentale, discrezionale, senza regole costanti e condivise.
      Il sistema di selezione delle elezioni primarie, portando alla luce i potenziali candidati e le loro ipotesi di programma e di governo, eviterebbe gli infiniti patteggiamenti tra pochi interlocutori portatori di interessi e costituirebbe un'occasione di crescita dell'intera classe politica, non solo parlamentare.
      Ricordiamo infatti che alla fine del XIX secolo negli Stati Uniti d'America, contesto in cui le elezioni primarie sono nate e hanno trovato terreno fertile e vita lunga, questo sistema di selezione ha indirettamente contribuito a mettere in crisi i pesanti e tradizionali apparati dei partiti politici e il loro controllo pervasivo sulla politica e sull'amministrazione municipale e statale.
      Il proponente sostiene dunque la necessità di riconoscere e di regolare l'istituto delle elezioni primarie per la selezione delle candidature nei singoli collegi, rendendole obbligatorie e affidando la loro organizzazione non alle mutevoli scelte dei partiti politici, ma alla certezza della normativa, garantita dallo Stato.
      Il ricorso a elezioni primarie obbligatorie e organizzate dallo Stato, nella presente proposta di legge, si estende anche alla selezione dei candidati a cariche di tipo monocratico (presidente della regione e sindaco per comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti), mentre le elezioni primarie si intendono facoltative e agevolate per i rappresentanti nei consigli regionali e comunali.
      Si ritiene infatti indispensabile dare pieno fondamento democratico e più ampia legittimazione anche ai vertici degli organi di governo locale, rappresentanti delle istituzioni più vicine alle esigenze dei cittadini.
      In alcune regioni come la Sardegna tale necessità è stata espressa a gran voce anche attraverso una consultazione referendaria: in occasione del referendum del maggio 2012, oltre all'abolizione delle province, 50.3249 cittadini sardi, pari al 96,85 per cento di quelli andati alle urne, hanno in maniera pressoché plebiscitaria espresso la loro nettissima volontà di eleggere i prossimi candidati alla carica di presidente della regione attraverso il sistema delle elezioni primarie.
      Il quadro complessivo delineato e promosso dalla presente proposta di legge permetterebbe dunque la diffusione di un clima culturale positivo e favorevole al ricorso costante alle elezioni primarie, considerate elemento fondante di un circuito positivo che parte doppiamente dal basso: non solo dai cittadini, ma anche dalle comunità locali.
      Attraverso la regolamentazione delle elezioni primarie si vuole prima di tutto garantire il radicamento territoriale dei candidati, riducendo il ricorso dei partiti politici alla tecnica del «paracadutaggio», che ha spesso determinato l'elezione di candidati sganciati da ogni sorta di vincolo e logica territoriale, in collegi ritenuti «blindati».
      Ma, più in generale, l'obiettivo finale è quello di ampliare la platea dei cittadini coinvolti nei meccanismi decisionali, per rigenerare il rapporto tra i cittadini e i gruppi politici e per cancellare definitivamente nei partiti politici il senso di onnipotenza nelle decisioni, che non aiuta certo la qualità della scelta.
      L'affidamento dell'organizzazione delle elezioni primarie alla competenza degli specifici uffici pubblici, usualmente coinvolti nel processo elettorale, risponde, infine, all'esigenza di rafforzare il grado di istituzionalizzazione dello strumento e, soprattutto, a quella di garantire la regolare gestione e il corretto svolgimento di queste «pre» consultazioni elettorali, togliendo ai partiti politici ogni tentazione di utilizzarle per regolamenti di conti interni.
      Il sistema descritto viene introdotto, a livello nazionale, modificando i testi unici per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e al decreto legislativo n. 533 del 1993, che disciplinano le elezioni delle due Camere, e semplificano il processo pre-elettorale.
      L'articolo 1 abroga la legge n. 270 del 2005 e ripristina il sistema elettorale previgente. Gli articoli 2 e 3 modificano i citati testi unici per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, adeguando i procedimenti pre-elettorali per lo svolgimento delle elezioni primarie.
      Gli articoli 4 e 5 recano norme di dettaglio circa lo svolgimento delle elezioni primarie per la selezione, rispettivamente, dei designati a capo della forza politica o della coalizione e dei candidati nella quota uninominale.
      In entrambe le disposizioni si delega poi il Governo a determinare ulteriormente secondo specifici princìpi e criteri direttivi lo svolgimento delle elezioni primarie, le procedure per la registrazione, condizione per l'ottenimento del diritto di elettorato attivo, e il sistema elettorale da adottare.
      Inoltre gli articoli 6 e 7 regolano, nel rispetto delle leggi regionali, le elezioni primarie per i candidati alla presidenza di regione e alla carica di sindaco dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
      L'articolo 8 stabilisce le regole per la propaganda elettorale e le spese valide per tutte le elezioni primarie, mentre l'articolo 9 indica obblighi precisi a carico dei candidati alle elezioni primarie di qualsiasi livello.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e ripristino dell'efficacia delle disposizioni preesistenti).

      1. La legge 21 dicembre 2005, n. 270, e gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2006, n. 121, sono abrogati.
      2. Fatte salve le disposizioni relative alle elezioni dei deputati e dei senatori nella circoscrizione Estero, di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

Art. 2.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezioni primarie per la designazione del capo della forza politica e dei candidati nella quota uninominale).

      1. Dopo l'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
      «Art. 14-bis. – 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il

collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.

          2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.

          3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale e il nome e il cognome della persona da loro indicata attraverso elezioni primarie come capo della forza politica.

          4. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e il cognome della persona indicata a seguito di elezioni primarie come unico capo della coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

          5. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, comma 1.

          6. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi.

      Art. 14-ter. – 1. Per la designazione del capo della forza politica da indicare contestualmente al deposito del programma elettorale, ai sensi dell'articolo 14-bis, i partiti politici e le coalizioni di partiti devono svolgere elezioni primarie

dirette in tutto il territorio nazionale, secondo le disposizioni di legge.

          2. Ogni partito politico o coalizione di partiti ha l'obbligo di indicare come capo della forza politica o della coalizione solo il candidato più votato nelle rispettive graduatorie formatesi a conclusione delle elezioni primarie svolte in tutto il territorio nazionale.

      Art. 14-quater.1. Per la designazione dei candidati nella quota uninominale, i partiti politici e le coalizioni di partiti devono svolgere nei singoli collegi elezioni primarie dirette.

          2. La lista di ogni partito politico o coalizione di partiti all'interno di ciascun collegio deve prevedere solo il candidato più votato nelle rispettive graduatorie formate a conclusione delle elezioni primarie in ogni singolo collegio.

          3. I candidati risultati non vincitori a conclusione delle elezioni primarie in ogni singolo collegio non possono candidarsi, nella tornata elettorale immediatamente successiva alle elezioni primarie, in nessuna lista nella quota uninominale.

          4. Le elezioni primarie dirette per la designazione dei candidati nella quota uninominale sono regolate da disposizioni di legge».

      2. L'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 15. – 1. Entro le ore 16 del quindicesimo giorno dall'indizione delle elezioni primarie e, comunque, non oltre le ore 16 del settantacinquesimo giorno antecedente al voto, le liste o le forze politiche che intendono presentare la propria lista nel collegio uninominale devono depositare il proprio contrassegno presso il Ministero dell'interno.

          2. In caso di scioglimento anticipato delle Camere, il termine per la presentazione del contrassegno è ridotto a dieci giorni dall'indizione delle elezioni primarie e comunque, non oltre il cinquantacinquesimo giorno antecedente al voto.

          3. Il contrassegno deve essere depositato da una persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato.

          4. Agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del Ministero dell'interno rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

          5. Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare».

      3. L'articolo 17 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 17. – 1. All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o i gruppi politici organizzati devono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, dei candidati alle elezioni primarie nei singoli collegi e relativi documenti.

          2. La designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio.

          3. Il Ministero dell'interno dà immediata comunicazione della designazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la stessa designazione si riferisce».

      4. L'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 18. – 1. A conclusione delle elezioni primarie e, comunque, non oltre il trentesimo giorno antecedente al voto, gli uffici elettorali circoscrizionali proclamano vincitore il candidato più votato all'interno delle rispettive liste nei singoli collegi e procedono alla comunicazione delle liste definitive dei candidati al Ministero dell'interno.

          2. Nessuna sottoscrizione è richiesta alle forze politiche».

      5. Gli articoli 20, 21, 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 3.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezioni primarie per i candidati nella quota uninominale).

      1. L'articolo 8 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:
      «Art. 8. – 1. I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature per l'elezione del Senato della Repubblica devono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di volere distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 14-bis, 15, 16, 17 e 18 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni».

      2. Gli articoli 9, 10, 11 e 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 4.
(Elezioni primarie per la selezione dei designati a capo della forza politica o della coalizione).

      1. Entro centocinquanta giorni dalla scadenza della legislatura in corso, i partiti politici devono chiedere all'Ufficio elettorale centrale nazionale di indire elezioni primarie per la selezione dei designati a capo della forza politica o della coalizione. In caso di scioglimento anticipato delle Camere precedente al centocinquantesimo giorno dalla scadenza della legislatura in corso, l'obbligo decade. In caso di scioglimento anticipato delle Camere successivo al centocinquantesimo giorno dalla scadenza della legislatura in corso, le consultazioni primarie per la selezione dei designati

a capo della forza politica o della coalizione non sono obbligatorie.
      2. Entro sette giorni dall'indizione delle elezioni primarie, l'ufficio elettorale centrale nazionale stabilisce la data in cui si svolgono le elezioni primarie, sentiti il prefetto e i sindaci dei comuni in cui si svolgono le elezioni stesse.
      3. L'ufficio elettorale competente, in collaborazione con i comuni, comunica ai cittadini la data e le modalità di svolgimento delle elezioni primarie mediante affissioni pubbliche. Le medesime comunicazioni sono pubblicate anche nel sito internet del Ministero dell'interno, nei siti istituzionali dei comuni e nei siti ufficiali del partito politici o delle coalizioni dei partiti.
      4. Le elezioni primarie dei partiti politici e delle coalizioni di partiti si svolgono contestualmente in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente il termine per la presentazione del contrassegno.
      5. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare lo svolgimento delle elezioni primarie per la designazione dei capi della forza politica o della coalizione.
      6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere il diritto di elettorato attivo solo per i cittadini che si iscrivono entro un termine prestabilito al registro delle elezioni primarie presso gli uffici elettorali del comune di residenza e che versano allo stesso comune un contributo a titolo di partecipazione alle spese per lo svolgimento delle elezioni primarie;

          b) prevedere che i cittadini iscritti al registro delle elezioni primarie possono votare per eleggere il candidato di una sola lista;

          c) definire le modalità e i termini secondo i quali i partecipanti alle elezioni primarie devono presentare la propria

candidatura, prevedendo, in particolare, come condizione primaria, un numero di sottoscrizioni a sostegno della singola candidatura al momento della presentazione delle liste definitive;

          d) prevedere l'eventualità di un secondo turno tra i due candidati più votati nelle elezioni primarie di ogni singola lista o coalizione qualora il candidato più votato non superi il 50 per cento più 1 dei voti;

          e) prevedere che i seggi siano costituiti secondo le stesse modalità previste per le elezioni politiche e che in ogni seggio siano adottate modalità di voto che ne assicurino la segretezza;

          f) prevedere che il numero e la distribuzione dei seggi per lo svolgimento delle elezioni primarie siano definiti successivamente al compito dei soggetti aventi diritto all'elettorato attivo in modo da garantire una distribuzione omogenea nel territorio senza eccessivi oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 5.
(Elezioni primarie per la selezione dei candidati nella quota uninominale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica).

      1. Entro centoventi giorni dalle elezioni l'ufficio elettorale competente indice elezioni primarie per i candidati in ciascun collegio della quota uninominale. In caso di scioglimento anticipato delle Camere, l'indizione viene effettuata contestualmente al decreto di scioglimento delle Camere.
      2. Entro sette giorni dall'indizione delle elezioni primarie, l'ufficio elettorale competente stabilisce la data in cui si svolgono le elezioni primarie, sentiti il prefetto e i sindaci dei comuni in cui si svolgono le elezioni stesse. In caso di scioglimento anticipato delle Camere, il termine è ridotto a tre giorni.
      3. L'ufficio elettorale competente, in collaborazione con i comuni, comunica ai cittadini la data e le modalità di svolgimento delle elezioni primarie mediante

affissioni pubbliche. Le medesime comunicazioni sono pubblicate anche nel sito internet del Ministero dell'interno, nei siti istituzionali dei comuni e nei siti ufficiali dei partiti politici o delle coalizioni dei partiti.
      4. Le elezioni primarie dei partiti politici e delle coalizioni di partiti si svolgono in tutti i collegi uninominali in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il sessantesimo e il quarantacinquesimo giorno antecedente il voto. In caso di scioglimento anticipato delle Camere, le elezioni primarie si tengono in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il quarantesimo e il trentacinquesimo giorno antecedente il voto.
      5. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare lo svolgimento delle elezioni primarie per la designazione dei capi del partito politico o della coalizione di partiti.
      6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere il diritto di elettorato attivo esclusivamente all'interno del collegio di residenza solo per i cittadini che si iscrivono entro un termine prestabilito al registro delle elezioni primarie presso gli uffici elettorali del comune di residenza e che versano allo stesso comune un contributo a titolo di partecipazione alle spese per lo svolgimento delle elezioni primarie;

          b) prevedere che i cittadini iscritti al registro delle elezioni primarie possono votare per eleggere il candidato di una sola lista;

          c) definire le modalità e i termini secondo i quali i partecipanti alle elezioni primarie devono presentare la propria candidatura, prevedendo, in particolare, come condizione primaria un numero di sottoscrizioni a sostegno della singola candidatura, al momento della presentazione delle liste definitive;

          d) stabilire che il candidato che raccoglie il maggior numero di voti è nominato candidato nel collegio del partito politico o della coalizione di partiti;

          e) prevedere che i seggi siano costituiti secondo le stesse modalità previste per le elezioni politiche e che in ogni seggio siano adottate modalità di voto che ne assicurino la segretezza;

          f) prevedere che il numero e la distribuzione dei seggi per lo svolgimento delle elezioni primarie sia definito successivamente al computo dei soggetti aventi diritti all'elettorato attivo in modo da garantire una distribuzione omogenea nel territorio senza eccessivi oneri a carico del bilancio dello Stato.

      7. I candidati alle elezioni primarie sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione in cui si impegnano, nel caso in cui diventino membri delle Commissioni parlamentari competenti in materia di bilancio, finanze, giustizia, industria, trasporti, telecomunicazioni o attività produttive ovvero di altre commissioni parlamentari che possono determinare un conflitto d'interessi:

          a) ad alienare o a sottoporre a blind trust ovvero a dare in gestione senza vincoli di conservazione o di informazione preventiva le partecipazioni, detenute direttamente o indirettamente nonché tramite società fiduciarie, in società concessionarie di pubblico servizio ovvero di licenze televisive o radiotelevisive ovvero di testate editoriali;

          b) a non prendere parte alle deliberazioni aventi ad oggetto materie in relazione alle quali possa insorgere un conflitto di interessi ovvero, in alternativa, a dismettere o a costituire in blind trust le attività che comportano un conflitto di interessi;

          c) a rispettare le disposizioni della legge 20 luglio 2004, n. 215, e, in particolare, quelle riguardanti impieghi o lavori pubblici o privati dei membri del Governo.

Art. 6.
(Elezioni primarie a livello regionale).

      1. Per la designazione dei candidati alla carica di presidente di regione, i partiti politici e le coalizioni di partiti devono svolgere elezioni primarie dirette. Il coordinamento dell'organizzazione di tali elezioni è affidato all'ufficio elettorale regionale per le primarie costituito presso la corte d'appello del comune capoluogo di regione.
      2. Le regioni, nell'ambito della loro autonomia e in base alle singole specificità territoriali, definiscono le modalità di svolgimento delle elezioni primarie e l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo.
      3. Ai fini di cui al comma 2, le regioni sono tenute all'osservanza dei seguenti criteri:

          a) prevedere il diritto di elettorato attivo solo per i cittadini residenti interessato alla consultazione che si iscrivono entro un termine prestabilito al registro delle elezioni primarie presso gli uffici elettorali del comune di residenza e che versano allo stesso comune un contributo a titolo di partecipazione alle spese per lo svolgimento delle elezioni primarie;

          b) prevedere che i cittadini iscritti al registro delle elezioni primarie possono votare per eleggere il candidato di una sola lista;

          c) definire le modalità e i termini secondo i quali i partecipanti alle elezioni primarie devono presentare la propria candidatura, anticipando gli obblighi relativi alla raccolta delle sottoscrizioni;

          d) stabilire che il candidato che raccoglie il maggior numero di voti è nominato candidato alla presidenza della regione;

          e) prevedere che i seggi siano costituiti secondo le stesse modalità previste per le elezioni politiche e che in ogni seggio siano adottate modalità di voto che ne assicurino la segretezza;

          f) prevedere che il numero e la distribuzione dei seggi per lo svolgimento delle elezioni primarie siano definiti successivamente al computo dei soggetti aventi diritto all'elettorato attivo in modo da garantire una distribuzione omogenea nel territorio senza eccessivi oneri a carico del bilancio dello Stato.

      4. I partiti politici o le coalizioni di partiti possono organizzare elezioni primarie dirette per la selezione dei candidati consiglieri di regione. A tale scopo, le coalizioni che optano per lo svolgimento di tale selezione godono di una maggiorazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale pari al 20 per cento, esclusivamente destinati ai candidati consiglieri eletti medianti le elezioni primarie.

Art. 7.
(Elezioni primarie a livello comunale).

      1. Per la designazione dei candidati alla carica di sindaco di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, i partiti politici e le coalizioni di partiti devono svolgere elezioni primarie dirette.
      2. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione del contrassegno, i legali rappresentanti del partito politico o della coalizione di partiti richiedono all'ufficio elettorale competente di indire le elezioni primarie per la selezione dei propri candidati alla carica di sindaco.
      3. L'ufficio elettorale comunale istituisce un apposito collegio dei garanti che sovrintende alla regolarità delle elezioni primarie, nomina gli scrutatori e i componenti delle commissioni elettorali, delibera in modo insindacabile su ogni forma di ricorso e proclama il vincitore, la cui indicazione a candidato alla carica di sindaco è obbligatoria.
      4. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare lo svolgimento delle elezioni primarie per la designazione

dei candidati alla carica di sindaco, in conformità a princìpi e criteri direttivi conformi ai criteri di cui articolo 6, comma 3, opportunamente adeguati.
      5. Per la designazione dei candidati alla carica di sindaco di un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, i partiti politici e le coalizioni di partiti possono svolgere elezioni primarie dirette organizzate secondo le stesse disposizioni dei commi 2 e 3 e del decreto legislativo adottato ai sensi del comma 4.
      6. In tutti i comuni i partiti politici o le coalizioni di partiti possono organizzare elezioni primarie dirette per la selezione dei candidati alla carica di consigliere comunale.
      7. I partiti politici o le coalizioni di partiti che optano per elezioni primarie dirette nei casi di cui ai commi 5 e 6 godono di una maggiorazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale pari al 20 per cento.
Art. 8.
(Propaganda elettorale e spese).

      1. Alle elezioni primarie si applicano le disposizioni vigenti in materia di propaganda e di spese elettorali. Le spese dei candidati alle elezioni primarie non possono, comunque, superare un quinto delle spese previste per la partecipazione alle elezioni stesse.

Art. 9.
(Obblighi dei candidati alle elezioni primarie).

      1. Tutti i candidati alle elezioni primarie per qualsiasi carica pubblica elettiva sono tenuti a:

          a) possedere i requisiti per la candidabilità fissati dal testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di

Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

          b) comunicare entro due mesi dalle elezioni primarie i dati identificativi dei soggetti che hanno finanziato o sostenuto anche indirettamente la campagna elettorale, pena la decadenza dalla carica e l'incandidabilità ad altre cariche pubbliche elettive.