• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/13208    con il decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 è stato istituito il tirocinio formativo attivo (TFA), percorso di formazione degli insegnanti nato per sostituire le scuole di...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13208presentato daSCOTTO Arturotesto diLunedì 16 maggio 2016, seduta n. 625

   SCOTTO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   con il decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 è stato istituito il tirocinio formativo attivo (TFA), percorso di formazione degli insegnanti nato per sostituire le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) chiuse nel 2008;
   ai sensi dell'articolo 3 commi 2 e 3, di tale decreto è stato attivato anche il percorso di tirocinio formativo attivo per gli abilitati in «strumento musicale nella scuola secondaria di I grado»;
   si tratta della classe di concorso A056, ex A077;
   dunque, nonostante fossero in possesso del diploma di conservatorio di vecchio ordinamento (dello stesso valore di una qualsiasi altra laurea magistrale), i docenti di strumento musicale hanno dovuto dapprima sostenere una serie di prove selettive analoghe a quelle svolte dagli altri insegnanti in formazione con il tirocinio formativo attivo, per poi proseguire con un percorso formativo triennale composto da un biennio specialistico ad indirizzo didattico ed un anno di tirocinio formativo attivo;
   il numero di prove sostenute e di ore di formazione previste, oltre che la quantità di impegno da profondervi, travalica ampiamente il livello richiesto ai precedenti bienni per la formazione docenti, con i quali si sono abilitati finora i docenti;
   nel 2013 sono poi stati istituiti i percorsi abilitanti speciali (PAS), che inizialmente non erano previsti per la classe di concorso di strumento musicale;
   nell'anno accademico 2013/2014, tuttavia, i PAS vennero attivati anche per l'allora classe di concorso A077;
   in tal modo il calcolo del fabbisogno per l'accesso all'insegnamento è stato falsato e alterato, con abilitati attraverso PAS in certi casi fino a dieci volte più numerosi degli abilitati con tirocinio formativo attivo;
   il Ministero ha provato a «risarcire» i docenti abilitati con tirocinio formativo attivo vittime di questa situazione con la previsione, all'interno del decreto ministeriale n. 353 del 2014, del cosiddetto «bonus TFA»;
   per gli abilitati ai sensi dell'articolo 15 comma 1 del decreto ministeriale n. 249 del 2010 esso è stato quantificato in 42 punti, mentre per gli abilitati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dello stesso decreto esso ammonta in 66 punti;
   nel decreto ministeriale n. 353 del 2014, però, gli abilitati in strumento musicale vengono prima presi in considerazione nei primi due capoversi dell'articolo 5, comma 1, e poi inspiegabilmente esclusi dall'applicazione del bonus al terzo capoverso dello stesso comma;
   ciò è avvenuto attraverso il rimando all'utilizzo di un allegato obsoleto ed inutile ai fini valutativi che ci si prefiggeva;
   è del tutto evidente il legittimo affidamento maturato dagli abilitati in questione e derivante dalla relazione tra i posti banditi nei conservatori per l'ammissione al biennio ad indirizzo didattico per la classe di concorso A077 e il fabbisogno di docenti a livello regionale; si parla di tre anni di studio, corsi, esami, tesi di laurea, tirocinio, relazione finale, esame finale e di tutte le energie fisiche, intellettuali ed economiche investite in questo percorso;
   tra l'altro l'articolo 3, comma 6, del decreto ministeriale n. 249 del 2010 prevede l'incompatibilità con qualsiasi altro corso universitario, il che implica la rinuncia a qualsiasi altra prospettiva universitaria e di alta formazione artistica e musicale –:
   quali iniziative intenda il Ministro assumere per garantire il pieno riconoscimento del valore concorsuale dell'esame per l'ammissione ai suddetti corsi sostenuto dagli abilitati negli anni accademici 2014/2015 e 2015/2016 nella classe di concorso A077;
   se non ritenga opportuno, a tal fine, assumere iniziative per istituire un doppio canale di assunzione e una nuova di tabella di valutazione che tenga conto sia della selettività del tirocinio formativo attivo che della valutazione dei titoli artistici. (4-13208)