• C. 338 EPUB Proposta di legge presentata il 19 marzo 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.338 Disposizioni concernenti la disciplina della pesca dei pesci pelagici nonché in materia di titoli professionali marittimi
approvato con il nuovo titolo
"Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale"


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 338


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato CATANOSO GENOESE
Disposizioni concernenti la disciplina della pesca dei pesci pelagici nonché in materia di titoli professionali marittimi
Presentata il 19 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La Politica comune della pesca mira a instaurare un corretto equilibrio tra l'offerta e la domanda nell'interesse dei pescatori e dei consumatori europei e per garantire la protezione degli stock ittici dallo sfruttamento eccessivo. Dopo circa venti anni di Politica comune della pesca le risorse ittiche sono diminuite e la pesca illegale è aumentata, a danno dei pescatori professionali rispettosi della legge, che hanno pagato con i minori profitti propri e dell'equipaggio il rispetto delle norme.
      Il settore della pesca nel Mediterraneo è stato oggetto di continui controlli e restrizioni, che si sono concretizzati in un eccessivo proibizionismo che ha limitato la diversificazione dello sforzo di pesca.
      Non sono stati effettuati i dovuti studi scientifici sul reale impatto ambientale degli attrezzi da pesca messi al bando ed è necessario armonizzare i regolamenti in vigore, per garantire il reale interesse alla tutela biologica degli stock e la difesa del lavoro degli operatori del settore della pesca, tenendo conto che è logico e incontrovertibile che la diversificazione dello sforzo di pesca e il contenimento dei costi sono elementi indispensabili per la tutela biologica degli stock.
      Prima delle pesanti restrizioni imposte dalle istituzioni internazionali, europee, nazionali e, financo, regionali, la flotta peschereccia artigianale operava con piena e autonoma consapevolezza della necessità di assicurare insieme la tutela dell'ambiente e del lavoro in mare, tramite una naturale diversificazione dello sforzo di pesca, realizzata alternando le catture con attrezzi diversificati che, a seconda dei periodi di pesca, permettevano un'attività di pesca economicamente redditizia. Si realizzava un naturale mantenimento dei prezzi del pescato, in quanto la diversificazione degli attrezzi e delle tipologie di pesca, operata naturalmente dagli operatori del settore, determinava il contenimento del prezzo di vendita, perché le catture diversificate venivano sbarcate in tempi e modi diversi, mantenendo il valore aggiunto del pesce fresco e permettendo una redditizia attività, che si tramutava automaticamente e naturalmente in un minore sforzo di pesca, facendo quindi raggiungere al pescatore il risultato economico del mantenimento dell'impresa mediante minori catture, essendo ottimale il rapporto tra costi e ricavi, da una parte, e peso e prezzo, dall'altra, come impone la migliore gestione delle attività economiche. Oggi, dopo un ventennio di restrizioni e limitazioni che hanno annullato la diversificazione dell'attività di pesca e aggravato i costi di esercizio e di mantenimento delle imbarcazioni, si è invertito il rapporto tra costi e ricavi e tra peso e prezzo, in quanto i costi e gli adempimenti a carico delle imprese sono smisuratamente aumentati (blue box, logbook elettronico, gasolio eccetera), mentre i prezzi di vendita del pescato sono diminuiti (a causa delle restrizioni relative agli attrezzi utilizzabili e ai periodi in cui è consentita la pesca, all'introduzione delle quote relative al tonno, al divieto delle catture accidentali, alle norme sui rigetti in mare). Le imbarcazioni, forzatamente dedite quasi tutte alla stessa tipologia di pesca nello stesso periodo, sbarcano contemporaneamente il pescato determinando la diminuzione del prezzo di vendita, anche a causa delle grosse partite di pesce d'importazione congelato che provengono dai Paesi terzi non interessati da alcuna limitazione.
      Gli attrezzi da pesca più pesantemente colpiti dalle limitazioni sono stati il palangaro (il cui utilizzo è principalmente mirato alla cattura di tonnidi e pesce spada, e che i pescatori, nel naturale esercizio della propria attività di pesca del pesce spada, del tonno rosso e del tonno bianco, hanno da sempre utilizzato garantendo una diversificazione delle catture delle diverse specie a seconda dei periodi dell'anno, attuando una spontanea diversificazione dello sforzo di pesca per ragioni di tutela ambientale ed economica) e la ferrettara (che fin dal 1995 è stata utilizzata nei mesi estivi quale valida alternativa al palangaro e che, pur comportando catture più modeste, a fronte di un considerevole investimento iniziale consentiva di mantenere bassi i costi di gestione, rendendo di fatto economicamente redditizia l'attività a tutto vantaggio della diversificazione dell'attività di pesca e della tutela ambientale).
      Le disposizioni della presente proposta di legge mirano ad armonizzare le regole europee, garantendo il mantenimento del delicato equilibrio tra sfruttamento della risorsa e sostenibilità, al fine di rendere praticabile ed ecosostenibile la pesca dei pesci pelagici e grandi migratori ed evitando i rigetti in mare.
      L'articolo 1 opera una redistribuzione delle quote per la pesca del tonno rosso, assegnando una percentuale maggiore alla pesca con il palangaro, in coerenza con l'orientamento europeo che nel 2010 ha disposto una diminuzione (da 49 a 12) delle unità italiane autorizzate a praticare il sistema detto «circuizione», senza invece limitare il numero delle imbarcazioni autorizzate all'utilizzo del palangaro. Tale ultimo sistema non comporta la cattura del tonno rosso durante la fase della riproduzione, in quanto è scientificamente provato che in tale fase il tonno rosso perde l'appetito. L'aumento della quota destinata alla pesca con il palangaro, soprattutto, si giustifica in considerazione del fatto che l'attribuzione di ogni nuova quota a tale sistema di pesca determina una ricaduta occupazionale nettamente superiore rispetto a quella che deriva dalla circuizione, con un rapporto di 1 a 7 in termini di marittimi dipendenti imbarcati, come si evince dalla seguente tabella esemplificativa:
Sistema di pesca
No imbarcazioni autorizzate
Quota complessivamente assegnata anno 2012
Marittimi dipendenti presunti
Circuizione
12
Tonn. 1.377,60
120
Palangaro
30
Tonn. 196,67
120

      Considerando quindi, a titolo puramente esemplificativo, che ogni imbarcazione autorizzata alla circuizione impieghi 10 marittimi dipendenti e ogni imbarcazione autorizzata all'utilizzo del palangaro ne impieghi 4, il rapporto quota/lavoratori è maggiore di 1 a 7 a vantaggio del sistema del palangaro, con una ricaduta occupazionale non paragonabile, anche in considerazione del fatto non marginale che le quote assegnate alle 30 imbarcazioni autorizzate all'utilizzo del palangaro per l'anno 2012 sono state assolutamente inconsistenti, in quanto le 12 imbarcazioni autorizzate al sistema della circuizione detengono il 77,051 per cento del contingente nazionale, mentre il restante 22,949 per cento è diviso tra le altre 5 voci autorizzative, tra cui il palangaro.
      Introducendo una quota minima prevista per legge si assicura la redditività della pesca autorizzata, consentendo una proficua campagna di pesca a tutte le imbarcazioni. L'articolo introduce altresì il principio che il contingente di quote di tonno rosso attribuito all'Italia dall'Unione europea è un bene pubblico temporaneamente assegnato per l'utilizzo a ben determinate imbarcazioni. Al proposito, è bene sottolineare che in passato si è assistito al trasferimento di quote di tonno rosso tra imbarcazioni a seguito di accordi tra privati, senza che fosse stabilito di fatto alcun criterio oggettivo di assegnazione, ma, al contrario, in base alla mera discrezionalità di alcuni soggetti privati. Per evitare questa stortura, trattandosi di un bene pubblico, si ritiene necessario stabilire un criterio unico oggettivo per l'eventuale ripartizione degli esuberi e delle quote non più utilizzate.
      Si ribadisce quanto previsto dal regolamento (CE) n. 302/2009, chiarendo il trattamento delle catture accidentali morte eccedenti il 5 per cento, al fine di evitare il rigetto degli esemplari catturati morti in mare e regolamentando le successive procedure da attuare, dando un riscontro economico ai pescatori e con la previsione dell'imputazione di tutte le catture accessorie al contingente italiano, perseguendo così il pubblico interesse e l'utilità sociale della beneficenza ed evitando che gli esemplari siano comunque illegalmente sbarcati e alimentino il mercato nero.
      Inoltre, si abroga il massimale delle catture accessorie con il palangaro, dato che questo è l'unico sistema per la pesca del tonno rosso che risulta adeguatamente selettivo, ed è quindi quello più ecocompatibile. L'articolo stabilisce espressamente che, ove venga aumentato il contingente, si provvederà all'autorizzazione di ulteriori imbarcazioni che utilizzino il palangaro, assicurando una forte ricaduta socio-economica e occupazionale, e puntualizza i criteri di assegnazione prioritaria.
      In ottemperanza al regolamento (CE) n. 302/2009, si dispone che gli esemplari di tonno rosso catturati nell'ambito di attività di pesca sportiva o ricreativa debbano sempre essere rilasciati, in coerenza con la finalità sportiva di tali attività e al fine di tutelare la risorsa ittica: infatti, dato che la taglia minima del tonno rosso è di 30 chilogrammi, anche le catture realizzate nell'ambito della pesca sportiva possono dare luogo a sbarchi di esemplari di notevoli dimensioni, che sono poi venduti al mercato nero, alimentando la pesca illegale. Al proposito, si pensi al numero altissimo di pescatori sportivi che teoricamente potrebbero catturare un esemplare al giorno di qualsiasi peso superiore a 30 chilogrammi per un periodo autorizzato di circa centoventi giorni all'anno: ciò si tradurrebbe in una pesca sproporzionata, senza alcuna possibilità di razionalizzazione e controllo e contraria al dettato europeo in materia. Per le vere e proprie gare sportive, invece, si autorizza la detenzione e lo sbarco del tonno rosso, in quanto è necessaria la pesatura del pescato.
      L'articolo 2 regolamenta la pesca del pesce spada. Il comma 1 recepisce la raccomandazione ICCAT 11-03, relativa al fermo di tale attività. Il comma 2 stabilisce le misure tecniche degli attrezzi interessati al fermo, in quanto in passato si è consentita la pesca del tonno bianco (ala

lunga) durante il fermo della pesca del pesce spada, causando un'alta mortalità di esemplari giovanili catturati con il sistema del palangaro di superficie. Poiché è dimostrato che con lo specifico attrezzo per la pesca del pesce spada le catture accidentali di esemplari giovanili, anche nel periodo ottobre-novembre, sono quasi inesistenti, mentre al contrario tali catture sono considerevoli durante la pesca del tonno bianco (ala lunga), è prevista la deroga di cui al comma 3. Il comma 4 stabilisce un fermo facoltativo dell'imbarcazione limitato agli armatori che possano dimostrare di esercitare prevalentemente o esclusivamente la pesca con il palangaro. Si stabiliscono poi gli indennizzi per il personale marittimo dipendente (comma 5) e per gli armatori (comma 6). Il comma 8 prevede un fermo della commercializzazione del pesce spada in concomitanza con il periodo di fermo pesca, per evitare che degli esemplari catturati nel Mediterraneo da Paesi terzi non interessati dalle limitazioni siano commercializzati sul territorio nazionale, annullando di fatto la tutela biologica prevista dalla raccomandazione ICCAT 11-03.
      Il comma 9 stabilisce il divieto di importazione di pesce spada da Paesi terzi che lo catturano con attrezzi o sistemi di pesca messi al bando dai regolamenti europei (le spadare).
      L'articolo 3 disciplina l'utilizzo della ferrettara, che costituisce una valida alternativa al palangaro nel periodo primaverile ed estivo. La ferrettara, se utilizzata correttamente e compatibilmente con la disciplina europea, permette una riduzione dei costi di gestione e conseguentemente dello sforzo di pesca. Al proposito, occorre partire dalla consapevolezza che le attuali restrizioni sono state imposte in base a un atteggiamento eccessivamente sanzionatorio e in considerazione dell'obiettiva difficoltà di controllare usi scorretti della ferrettara; in questo contesto sono state introdotte le pesanti sanzioni previste dall'articolo 13 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, in caso di violazione delle disposizioni relative alla detenzione a bordo ovvero alle modalità tecniche di utilizzo di reti da posta derivanti, consistenti nell'immediata sospensione della licenza di pesca e nel suo ritiro definitivo in caso di recidiva. Si ritiene tuttavia che le misure tecniche di cui è attualmente possibile l'adozione consentano di superare questo atteggiamento eccessivamente sanzionatorio, garantendo un corretto utilizzo della ferrettara, compatibile con le norme europee vigenti. In questo contesto, si reintroduce a scopo puramente cautelativo l'obbligo di detenzione di un solo attrezzo (ferrettara o palangaro).
      L'articolo 4 concerne la «piccola pesca», vietando la pesca allo strascico nelle zone in cui vi è un'alta concentrazione di piccola pesca artigianale, qualora ne faccia richiesta almeno il 70 per cento delle imbarcazioni autorizzate all'esercizio della piccola pesca iscritte nel compartimento marittimo di riferimento. Questo intervento è reso necessario dal fatto che, in determinate zone, singole imbarcazioni operanti lo strascico impediscono di fatto l'attività a una moltitudine di imbarcazioni dedite alla piccola pesca artigianale.
      L'articolo 5 vieta l'uso del palangaro per la pesca sportiva: il palangaro, infatti, in quanto attrezzo professionale, permetterebbe al diportista un eccessivo prelievo di specie ad alto valore commerciale, con obiettive difficoltà di controllo da parte delle autorità competenti.
      L'articolo 6 prevede norme di semplificazione in materia di titoli marittimi. Si ritiene al proposito che un'esperienza di cinque anni maturata nelle mansioni rispettivamente di «capo barca» per la pesca costiera e di «motorista abilitato» possa consentire di ottenere l'abilitazione al conseguimento dei titoli immediatamente superiori di «marinaio autorizzato» e di «meccanico navale di seconda classe».
      L'articolo 7 introduce la possibilità di «accorpare» imbarcazioni di medie dimensioni, al fine di realizzare una sola imbarcazione di più grandi dimensioni, abilitata alla pesca nel Mar Mediterraneo, usufruendo di un finanziamento pubblico pari al 60 per cento dei costi sostenuti, con lo scopo di ottenere una riduzione di fatto dello sforzo di pesca sia in termini numerici sia in termini di stazza lorda, prevedendosi una riduzione automatica del 10 per cento del rilascio di nulla osta per nuove costruzioni.
      L'articolo 8, infine, prevede l'ampliamento del raggio di azione dei pescherecci abilitati alla pesca costiera ravvicinata, limitatamente al periodo primaverile ed estivo, in cui si registrano condizioni meteorologiche generalmente favorevoli.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Pesca del tonno rosso).

      1. Il contingente complessivo di tonno rosso assegnato all'Italia in attuazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, di seguito denominato «regolamento», è ripartito tra i sistemi di pesca in conformità alla tabella 1 allegata alla presente legge.
      2. Le quote individuali del contingente di cui al comma 1 sono assegnate a ciascuna unità da pesca autorizzata alla cattura del tonno rosso in proporzione alla quota relativa alla precedente campagna di pesca. In caso di mancato raggiungimento della quota minima prevista dalla tabella 1, a ciascuna unità di stazza lorda pari o superiore a 5 tonnellate è attribuito un contingente aggiuntivo fino al raggiungimento della predetta quota minima, tramite corrispondente riduzione della quota non divisa di cui alla medesima tabella.
      3. Il contingente complessivo di tonno rosso assegnato all'Italia in attuazione delle disposizioni del regolamento costituisce un bene pubblico. I contingenti individuali assegnati a ciascuna unità da pesca autorizzata alla cattura del tonno rosso non possono essere trasferiti, tranne che in caso di sostituzione o cessione dell'unità stessa. In caso di cessione, il proprietario dell'unità può cedere il contingente insieme all'unità o trasferirlo a un'altra unità di sua proprietà. Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo, in tutti i casi in cui l'unità non è in grado di utilizzare il contingente individuale a essa assegnato, esso torna nella disponibilità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che provvede alla sua riassegnazione ripartendolo tra le altre unità autorizzate in proporzione ai contingenti

già assegnati a ciascuna di esse. I contingenti assegnati alle unità autorizzate in relazione a ciascuno dei sistemi di pesca di cui alla tabella 1, non ancora utilizzati al momento della chiusura della relativa campagna di pesca, sono ripartiti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tra le unità autorizzate in relazione agli altri sistemi di pesca la cui campagna non è ancora conclusa, in proporzione ai contingenti già assegnati a ciascuna di esse.
      4. In conformità a quanto previsto dall'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento, le unità da pesca non espressamente autorizzate alla pesca attiva del tonno rosso possono effettuare catture accessorie entro il limite del 5 per cento del totale delle catture di altre specie, calcolato in peso o in numero di esemplari sbarcati.
      5. In conformità a quanto previsto dall'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento, gli esemplari catturati morti in eccedenza rispetto al limite di cui al comma 4 del presente articolo nei periodi in cui la pesca al tonno rosso è aperta, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 4, sono detenuti a bordo e sbarcati nei modi previsti dal regolamento stesso, per essere detratti dal contingente complessivo assegnato all'Italia, con imputazione alla quota non divisa di cui alla tabella 1, ovvero, qualora tale quota risulti esaurita, alle quote relative agli altri sistemi di pesca di cui alla medesima tabella. Gli esemplari catturati morti di cui al presente comma sono venduti, con modalità definite dalle autorità marittime competenti, tramite appositi accordi con i commercianti all'ingrosso autorizzati. I relativi ricavi sono ripartiti in misura uguale tra organizzazioni non lucrative di utilità sociale individuate dalle autorità competenti e il proprietario dell'unità da pesca che ha effettuato la cattura, a titolo di concorso nelle spese.
      6. Nei periodi in cui la pesca al tonno rosso è aperta, l'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2000, relativo al limite massimo di cattura annua accidentale di tonno rosso, non si applica alle catture accessorie effettuate da unità da pesca che praticano esclusivamente il sistema di pesca con palangaro.
      7. A decorrere dall'anno 2013, ai sensi dei paragrafi 1 e 6 del regolamento, essendo stato assegnato all'Italia un contingente complessivo di tonno rosso superiore a quello relativo all'anno 2012, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali utilizza la quota aggiuntiva al fine di autorizzare nuove unità alla pesca attiva del tonno rosso con il sistema con palangaro, mediante bando pubblico e secondo un criterio di ripartizione a punteggio, attribuendo:

          a) 1 punto, alle unità non autorizzate all'utilizzo di attrezzi trainati, del sistema di pesca a circuizione e della draga idraulica, ovvero a quelle i cui proprietari presentano una previa dichiarazione di rinuncia mediante decurtazione dalla licenza di pesca degli stessi al momento dell'ottenimento delle quote;

          b) 1 punto, alle unità che esercitano prevalentemente la pesca al pesce spada con il sistema di pesca con palangaro;

          c) 1 punto, alle unità abilitate esclusivamente all'utilizzo degli attrezzi palangaro e lenza;

          d) 1 punto, alle unità abilitate esclusivamente all'utilizzo dei sistemi tradizionali di pesca con arpione.

      8. In conformità a quanto previsto dagli articoli 12, paragrafo 5, e 13, paragrafo 4, del regolamento, considerato che i sistemi di pesca autorizzati per la pesca ricreativa e sportiva non consentono la cattura di esemplari morti, i soggetti che praticano la pesca ricreativa o sportiva non possono detenere né sbarcare esemplari di tonno rosso, e, in caso di cattura, devono provvedere al loro immediato rilascio, salvo che nell'ambito di competizioni sportive autorizzate, nelle quali sia prevista la pesatura del pescato. In quest'ultimo caso, gli esemplari di tonno rosso catturati sono devoluti in beneficenza.

Art. 2.
(Pesca del pesce spada).

      1. In conformità a quanto previsto dalla raccomandazione n. 11-03 dell'International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT), dal 1o ottobre al 30 novembre di ogni anno sono vietati la pesca, anche a seguito di catture accessorie, la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco e la commercializzazione di esemplari di pesce spada.
      2. Nello stesso periodo di cui al comma 1, è vietato l'utilizzo dell'attrezzo «palangaro di superficie derivante»; in tale periodo, l'utilizzo del palangaro è consentito solo qualora esso sia stabilmente posato sul fondo del mare.
      3. In deroga al comma 2, le autorità competenti possono autorizzare l'utilizzo del palangaro per la pesca del pesce spada anche nel periodo ivi indicato da parte di unità da pesca i cui proprietari possono dimostrare di esercitare esclusivamente o prevalentemente la pesca di grandi pesci pelagici con il palangaro, purché siano utilizzati ami di misura non inferiore a 7 centimetri di lunghezza, in conformità a quanto previsto dalla citata raccomandazione n. 11-03 dell'ICCAT.
      4. I proprietari delle unità da pesca di cui al comma 3 possono, nel periodo di cui ai commi 1 e 2, depositare i documenti di bordo presso i competenti uffici del porto in cui si trova l'unità, effettuando un periodo, anche parziale, di arresto dell'unità per fermo della pesca del pesce spada.
      5. Ai marittimi membri dell'equipaggio delle unità da pesca di cui al comma 4 è attribuito un indennizzo pari al trattamento economico minimo garantito previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria applicabile, con riferimento alla rispettiva qualifica.
      6. Ai proprietari delle unità da pesca di cui al comma 4 è attribuito un indennizzo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti «de minimis», nella misura determinata in base alla tabella 2 allegata alla presente legge.


      7. Gli indennizzi di cui ai commi 5 e 6 sono attribuito agli aventi diritto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il tramite delle competenti capitanerie di porto.
      8. Nel periodo di cui al comma 1 è vietata la commercializzazione sul territorio nazionale di qualsiasi tipo di pesce spada fresco o congelato, ad eccezione di quello pescato dalle unità da pesca di cui al comma 3, previa presentazione della documentazione necessaria a certificare la provenienza del pesce spada dalle attività di pesca autorizzate ai sensi del medesimo comma.
      9. È vietata la commercializzazione sul territorio nazionale di pesce spada proveniente da Paesi terzi, per cui non sia possibile accertare che la relativa cattura è avvenuta senza l'utilizzo di attrezzi o sistemi di pesca proibiti dall'Unione europea.
Art. 3.
(Pesca tradizionale e stagionale con l'attrezzo «ferrettara»).

      1. Al fine di tutelare le specificità della pesca tradizionale e stagionale ed evitare i disagi che lo svolgimento di attività di pesca costiera può determinare nei confronti della navigazione da diporto, è consentita la pesca con l'utilizzo dell'attrezzo denominato «ferrettara», purché di lunghezza non superiore a 2,5 chilometri e con una maglia di apertura non superiore a 180 millimetri, nel periodo dal 15 aprile al 31 agosto di ogni anno, nei limiti stabiliti dall'atto di abilitazione all'esercizio dell'attività, e comunque a una distanza di più di tre miglia dalla costa. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a modificare il proprio decreto 21 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 24 settembre 2011, al fine di adeguarlo alle disposizioni del presente comma.
      2. I proprietari delle unità da pesca abilitate all'utilizzo della ferrettara e del palangaro, nello svolgimento dell'attività di

pesca, possono utilizzare e detenere a bordo uno solo di tali attrezzi.
      3. Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono sanzionate ai sensi delle norme vigenti.
Art. 4.
(Piccola pesca).

      1. Nelle zone marittime caratterizzate da un'elevata concentrazione di attività di piccola pesca artigianale, qualora ne facciano richiesta i proprietari di almeno il 70 per cento delle unità da pesca che esercitano tale attività, iscritte nel compartimento marittimo di riferimento, può essere vietata la pesca a strascico a distanza inferiore dalle tre miglia dalla costa. L'individuazione delle zone di cui al presente articolo e le modalità per la sua attuazione sono disposte con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 5.
(Pesca sportiva e ricreativa).

      1. È vietato l'utilizzo del palangaro nelle attività di pesca sportiva e ricreativa.

Art. 6.
(Norme per la semplificazione dell'acquisizione di titoli marittimi).

      1. Il titolo di marinaio autorizzato alla pesca, di cui all'articolo 257 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, può essere conseguito anche dai soggetti che non hanno sostenuto l'esame previsto dal numero 5) del primo comma del medesimo articolo, qualora possano dimostrare di essere stati imbarcati con la qualifica di capo barca per la pesca costiera per un periodo di almeno cinque anni.


      2. Il titolo di meccanico navale di seconda classe per motonavi, di cui all'articolo 271 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, può essere conseguito anche dai soggetti che non hanno sostenuto l'esame previsto dal numero 5) del primo comma del medesimo articolo, qualora possano dimostrare di essere stati imbarcati con la qualifica di motorista abilitato per un periodo di almeno cinque anni.
      3. Il Governo provvede ad apportare al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le modificazioni necessarie per adeguarlo alle disposizioni del presente articolo.
Art. 7.
(Incentivi per la costruzione di nuove unità da pesca).

      1. Al fine di promuovere una diminuzione dell'impatto dell'attività della pesca di pesci pelagici, il presente articolo prevede la concessione di incentivi per la sostituzione delle unità da pesca di medie dimensioni con unità di dimensioni maggiori, previa rinuncia a una percentuale della capacità di pesca.
      2. In caso di demolizione di due o più unità da pesca di lunghezza «fuori tutto» compresa tra 12 e 20 metri, può essere rilasciata una licenza di pesca per l'esercizio dell'attività con utilizzo di un'unità di nuova costruzione, di lunghezza «fuori tutto» superiore a 20 metri, da adibire alla pesca mediterranea di grandi pesci pelagici, previa rinuncia al 10 per cento di tonnellate di stazza lorda complessiva.
      3. È concesso un contributo a fondo perduto pari al 60 per cento delle spese documentate sostenute per la costruzione delle nuove unità da pesca di cui al comma 2. Il contributo di cui al presente comma può essere destinato anche a organismi societari o cooperativi, costituiti

per lo specifico scopo, con compagine societaria interamente composta da pescatori professionali.
      4. In deroga ai commi 1 e 2, le autorità competenti posso autorizzare, in luogo della demolizione delle unità da pesca cui non è stata rinnovata la licenza di pesca, la vendita delle medesime unità all'estero o la loro trasformazione in unità da diporto.
Art. 8.
(Norme derogatorie in materia di pesca costiera ravvicinata).

      1. Nel periodo compreso tra il 1o aprile e il 30 settembre di ogni anno, le unità abilitate alla pesca costiera ravvicinata che esercitano prevalentemente la pesca di grandi pesci pelagici utilizzando il palangaro possono esercitare l'attività di pesca a una distanza dalla costa non superiore a 80 miglia, mantenendo le relative dotazioni di sicurezza.
      2. Nel periodo di cui al comma 1, le unità da pesca di cui al medesimo comma di lunghezza «fuori tutto» pari o superiore a 18 metri, dotate del sistema di identificazione navale anticollisione Automatic Identification System (AIS), possono esercitare l'attività di pesca senza limiti di distanza dalle coste, mantenendo le relative dotazioni di sicurezza.

Tabella 1
(Articolo 1, comma 1)

Sistema di pesca
Percentuale
Quota minima (tonnellate)
Circuizione (PS)
60
50
Palangaro (LL)
20
5
Tonnara fissa (TRAP)
8
_
Pesca sportiva e ricreativa (SPOR)
2
_
Quota non divisa (UNCL)
10
_

Tabella 2
(Articolo 2, comma 6)

Dimensione dell'unità da pesca (tonnellate di stazza lorda – GT)
Contributo fisso unitario (euro)
Contributo per GT (euro)
da 1 a 10
500
160
fino a 25
1.300
85
fino a 50
2.700
40
fino a 100
4.200
12
fino a 250
4.700
    8
fino a 500
6.000
    4
fino a 1.500
7.500
    2