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Atto a cui si riferisce:
C.3807 Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata
approvato con il nuovo titolo
"Disciplina dell'attività di home restaurant"


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3807


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
RICCIATTI, COSTANTINO, KRONBICHLER, FRANCO BORDO, PIRAS, MELILLA, DURANTI, QUARANTA, SANNICANDRO, ZARATTI, NICCHI
Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata
Presentata il 4 maggio 2016


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di regolamentare l'attività di ristorazione in abitazione privata, di seguito «home restaurant», che risulta necessaria tenuto conto del numero delle persone e dei territori coinvolti da attività che si prefiggono di approfondire la cultura del cibo nell'intento di sviluppare i prodotti tipici locali.
      In Italia non ci sono leggi specifiche per l'attività di home restaurant, un'attività spesso esercitata senza alcun adempimento da parte dell'interessato, se non l'eventuale rilascio di una ricevuta relativa alla corresponsione di un compenso per l'erogazione di cibo prodotto in un immobile privato di proprietà o in locazione. Quindi tale attività dovrebbe rientrare nel campo delle attività saltuarie che sono tali se producono entrate inferiori a 5.000 euro.
      Il Ministero dello sviluppo economico nella risoluzione n. 50481 del 10 aprile 2015, ha affermato che l'attività di home restaurant «non può che essere classificata come un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto anche se i prodotti vengono preparati e serviti in locali privati coincidenti con il domicilio del cuoco, essi rappresentano comunque locali attrezzati aperti alla clientela».
      Per il Ministero dello sviluppo economico, quindi, all'attività di home restaurant si dovrebbe applicare la legge n. 287 del 1991 che si riferisce alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e che, all'articolo 2, recita: «Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati».
      L'interpretazione del Ministero dello sviluppo economico non appare congrua né esaustiva in quanto l'articolo 3 della legge n. 287 del 1991, al comma 6 esclude dall'applicazione della normativa le attività che si svolgono al domicilio del consumatore.
      Inoltre è da rilevare che nell'attività si home restaurant è previsto il pagamento di un corrispettivo e quindi, pur con modalità innovativa, si tratterebbe di un'attività economica.
      Il Ministero dello sviluppo economico, a supporto della sua interpretazione, cita anche un precedente parere, nota 98416 del 12 giugno 2013, con il quale classificava come attività economica quella esercitata da un cuoco nella propria villa, fornendo il servizio solo su specifica richiesta e solo per gli invitati del committente, anche in questo caso la sua interpretazione non sembra esauriente ed esaustiva delle problematiche derivanti dall'attività di home restaurant.
      La necessità di un intervento normativo e della regolamentazione dell'attività di home restaurant deriva anche dai dati relativi all'attività, come già rilevato.
      Secondo il Centro studi turistici della Federazione italiana esercenti pubblici e turistici (FIPET) Confesercenti nell'attività di home restaurant sono coinvolti circa 7.000 cuochi, con un fatturato stimato in oltre 7 milioni di euro nel 2014, sono 300.000 persone le persone coinvolte, tra turisti, avventori e conoscenti, in 37.000 eventi, e l'incasso medio è di poco inferiore a 200 euro.
      Milano, Roma e Torino sono le città dove maggiormente si registrano eventi, mentre nel Mezzogiorno è Bari una delle città più attive. La Lombardia (16,9 per cento), il Lazio (13,35) e il Piemonte (11,8 per cento) sono le regioni dove l'attività di home restaurant è più diffusa. Nella sola Milano risiede l'8,4 per cento dei cuochi e a Roma risulta l'8,2 per cento dell'offerta, mentre Bari e il Salento sono i centri più attivi al sud.
      Nella classifica dei fatturati e della spesa pro capite, la Confesercenti registra una spesa, media di 23,70 euro a testa, con la Lombardia che registra il 24,6 per cento degli ospiti, il Lazio il 18,6 per cento, il Piemonte il 15,8 per cento e la Puglia l'8,4 per cento. Le regioni che incassano di più, con importi superiori a 200 euro, sono Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Puglia e Basilicata, mentre Valle d'Aosta, Molise, Calabria e Sicilia non superano 150 euro.
      L'incasso medio dei cuochi è di 1.002 euro annui, con la Lombardia al vertice (1.203 euro annui) seguita dal Lazio (1.174 euro) e dal Piemonte (1.088 euro), Puglia e Basilicata sono in linea con i dati nazionali, mentre sotto la media troviamo Trentino Alto-Adige, Friuli Venezia Giulia, Molise, Calabria e Sicilia, tutte sotto i 600 euro.
      Appare quindi evidente che l'home restaurant è un'attività sempre meno amatoriale e sempre più imprenditoriale e a maggior ragione è necessario intervenire con una normativa che regolamenti non solo l'avvio e l'offerta di ristorazione, ma anche i controlli necessari per evitare che tale attività si configuri come una concorrenza sleale, nonché per garantire i requisiti e le certificazioni di tale attività, in particolare dal punto di vista igienico-sanitario, al fine di tutelare la salute e la sicurezza del consumatore.
      La presente proposta di legge è composta da sette articoli:

          l'articolo 1 indica la finalità;

          l'articolo 2 definisce l'attività di home restaurant come attività di erogazione di alimenti preparati da parte di persone fisiche all'interno di unità immobiliari ad uso abitativo principale dei soggetti interessati;

          l'articolo 3 dispone che per l'esercizio dell'attività di home restaurant è richiesto l'assenso del condominio e, in caso di locazione, del proprietario dell'unità immobiliare utilizzata per l'attività;

          l'articolo 4 dispone che il soggetto interessato all'avvio dell'attività di home restaurant deve inviare la relativa richiesta

al comune e all'azienda sanitaria locale competenti. La comunicazione scritta deve contenere i dati catastali dell'unità immobiliare destinata all'attività;

          l'articolo 5 definisce l'attività di home restaurant che è considerata «attività saltuaria», «abituale ma non organizzata» o «abituale e organizzata»;

          l'articolo 6 dispone che gli immobili adibiti all'attività di home restaurant devono possedere i requisiti igienico-sanitari e sono soggetti a verifiche trimestrali da parte dell'azienda sanitaria locale competente. Sono previste sanzioni nel caso in cui le verifiche accertino deficienze o irregolarità a carico dei locali o delle attrezzature ovvero da parte dei soggetti che esercitano l'attività;

          l'articolo 7 prevede da parte dei titolari dell'attività di home restaurant la sottoscrizione di una polizza assicurativa e che il corrispettivo relativo alla somministrazione di pasti e bevande a scopo di lucro deve avvenire esclusivamente attraverso pagamento con carte di credito o bancomat.

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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. La presente legge ha la finalità di valorizzare la produzione enogastronomica nell'ambito della cultura del cibo di qualità, in particolare attraverso l'utilizzo prioritario di prodotti tipici nel contesto territoriale dove si svolge l'attività di ristorazione in abitazione privata, di seguito denominata «home restaurant», garantendo i consumatori e la leale concorrenza.

Art. 2.

      1. Ai fini di cui alla presente legge, per attività di home restaurant si intende l'attività di erogazione non professionale, dietro compenso, di prodotti preparati da persone fisiche all'interno di unità immobiliari adibite ad uso abitativo principale, di proprietà, ovvero locate con contratto di locazione registrato.

Art. 3.

      1. Nel caso in cui l'attività di home restaurant sia esercitata:

          a) in unità immobiliari di proprietà adibite ad uso abitativo principale è obbligatorio l'assenso dell'assemblea condominiale attraverso apposita autorizzazione;

          b) in unità immobiliari adibite ad uso abitativo principale concesse in locazione con contratto registrato, è obbligatorio l'assenso scritto del proprietario, che deve darne comunicazione all'amministratore del condominio.

Art. 4.

      1. Ai fini dell'avvio dell'esercizio dell'attività di home restaurant i soggetti di cui all'articolo 2 devono inviare apposita comunicazione scritta al comune nel quale è

ubicata l'unità immobiliare adibita all'attività di home restaurant e all'azienda sanitaria locale (ASL) competente.
      2. Nella comunicazione scritta di cui al comma 1 devono essere indicati i dati catastali dell'unità immobiliare destinata all'attività di home restaurant e la quota dell'unità, anche in riferimento all'utilizzo di terrazzi e di giardini, utilizzata a tale fine.
      3. Il comune, entro sette giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, di concerto con la ASL competente, effettua un sopralluogo al fine di verificare l'idoneità dell'unità immobiliare. Il comune e la ASL competente, entro i successivi quindici giorni dalla data del sopralluogo, con atto congiunto dichiarano l'idoneità dell'unità immobiliare ad uso abitativo all'attività di home restaurant. In assenza dell'atto di cui al presente comma l'attività di home restaurant non può essere avviata.
      4. In caso di cessazione dell'attività di home restaurant, questa deve essere comunicata immediatamente al comune e alla ASL competente.
Art. 5.

      1. Le disposizioni recate dalla presente legge non si applicano all'attività di ristorazione svolta nelle unità immobiliari ad uso abitativo, a titolo privato tra persone strette da vincoli di parentela o di amicizia ovvero a livello caritatevole, in quanto attività esenti da procedure amministrative e non oggetto di corrispettivo.
      2. L'attività di home restaurant è considerata attività saltuaria qualora non produca un numero superiore a otto eventi mensili e a trentasei eventi annuali, purché le somme versate dagli ospiti a titolo di compenso non superino il limite di 5.000 euro annui.
      3. Qualora una delle condizioni di cui al comma 2 sia superata, l'attività di home restaurant è considerata abituale ma non organizzata, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
      4. Qualora l'attività di home restaurant produca un numero superiore a ventidue eventi mensili e, comunque, qualora le

somme versate dagli ospiti a titolo di compenso superino il limite di 40.000 euro annui, essa è considerata abituale e organizzata. Oltre i limiti fissati dal presente comma l'attività di home restaurant non è consentita.
Art. 6.

      1. Ai fini del regolare esercizio, l'unità immobiliare utilizzata per l'attività di home restaurant deve possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dalla legislazione e dai regolamenti comunali vigenti. La ASL competente, con cadenza trimestrale, verifica la sussistenza dei requisiti di cui al presente comma.
      2. I soggetti di cui all'articolo 2 che esercitano l'attività di home restaurant e le persone che coadiuvano nella preparazione degli alimenti devono essere in possesso dell'attestato dell'analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP) in materia di igiene e sicurezza alimentare.
      3. Qualora, a seguito delle verifiche di cui al comma 1, siano riscontrate mancanze o irregolarità a carico dei locali o delle attrezzature ovvero dei soggetti che esercitano l'attività di home restaurant, la ASL competente, in relazione ai relativi rischi di ordine igienico-sanitario, propone al comune:

          a) l'eliminazione delle mancanze o irregolarità, fissando un termine;

          b) la sospensione dell'attività di home restaurant;

          c) la revoca dell'autorizzazione sanitaria e dell'esercizio dell'attività di home restaurant.

      4. I provvedimenti di cui al comma 3 sono adottati dal comune entro sette giorni dalla proposta inviata dalla ASL, indipendentemente e senza pregiudizio dell'eventuale azione penale o sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 7.

      1. Al fine dell'esercizio dell'attività di home restaurant i soggetti di cui all'articolo

2 devono sottoscrivere un'apposita polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile per danni a terzi o a cose avvenuti nel corso dell'esercizio dell'attività.
      2. Il pagamento del corrispettivo relativo alla somministrazione di pasti e bevande a scopo di lucro nell'attività di home restaurant deve avvenire esclusivamente attraverso pagamento con carte di credito o di debito.