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Atto a cui si riferisce:
C.3797 Istituzione di zone franche produttive nei siti contaminati di interesse nazionale e regionale, nonché agevolazioni previdenziali per i lavoratori operanti in tali aree


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3797


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
ZAPPULLA, AMATO, BARGERO, BERRETTA, CAPODICASA, CARELLA, CENSORE, FEDI, GIACOBBE, GNECCHI, NARDI, RIBAUDO, ROMANINI, ZOGGIA
Istituzione di zone franche produttive nei siti contaminati di interesse nazionale e regionale, nonché agevolazioni previdenziali per i lavoratori operanti in tali aree
Presentata il 2 maggio 2016


      

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Onorevoli Colleghi! — La legislazione riconosce come siti di interesse nazionale (SIN) le aree in cui l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali o sotterranee è talmente esteso e grave da costituire un serio pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente naturale. Identificati e perimetrati dal Governo a partire dal 1998 attraverso diversi decreti legislativi, tra i quali il decreto legislativo n. 152 del 2006, i SIN solitamente corrispondono ad aree industriali dismesse o in attività, poli siderurgici, cave, discariche abusive o no, porti ed ex miniere.
      I SIN individuati nella tabella allegata pubblicata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare rappresentano aree contaminate molto estese classificate pericolose dallo Stato e che necessitano di interventi di bonifica del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali sotterranee per evitate danni ambientali e sanitari.
      Il criterio di inclusione di un sito tra i SIN tra dipende in gran parte dal rischio sanitario che le condizioni del sito rappresentano per le popolazioni.
      L'articolo 36-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, ha apportato modifiche ai criteri di individuazione dei SIN stabiliti dall'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Sulla base di tali criteri è stata effettuata una ricognizione dei 57 siti classificati come SIN e, con l'elenco di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2013, il numero dei SIN è stato ridotto a 39. La competenza amministrativa sui 18 siti che non soddisfano i nuovi criteri è passata alle rispettive regioni; però, con sentenza n. 7586/2014 del 16 luglio 2014, il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto il ricorso contro il declassamento a sito inquinato di interesse regionale del sito «Bacino del fiume Sacco». La bonifica dei siti contaminati di interesse nazionale e regionale rappresenta uno dei problemi più rilevanti che il nostro Paese stenta ad affrontare: non a caso la Camera dei deputati è stata più volte impegnata in un'approfondita discussione su mozioni aventi come oggetto in molti casi anche l'avvio, dopo molti anni, dei programmi di bonifica relativi ai 40 siti contaminati finora riconosciuti di interesse nazionale e ai 17 riconosciuti di interesse regionale. I siti hanno subìto contaminazioni derivanti da attività industriali ma anche da stoccaggio di rifiuti o da perdite da linee o serbatoi di idrocarburi.
      Queste contaminazioni sono pericolosissime e da queste sono derivati e continuano a derivare rischi rilevanti per la salute (tumori e altre gravi patologie) dei cittadini residenti in quelle zone e per l'ecosistema. Le operazioni di bonifica a tutt'oggi sono in notevole ritardo e nella maggior parte dei siti siamo fermi alla perimetrazione dei siti contaminati. Pertanto, ad avviso dei proponenti, per le aree dove si sono accumulati particolari ritardi o addirittura nelle quali sono stati bloccati le opere e gli interventi di bonifica già previsti con intese, programmi o accordi di programma, è necessaria l'istituzione di un'autorità nazionale per verificare, monitorare e sbloccare gli interventi e le risorse previsti per le bonifiche dei siti individuati.
      La presente proposta di legge si prefigge, in particolare, due obiettivi: il primo è quello di sostenere i comuni interessati da siti contaminati di interesse nazionale e regionale, inquinamento e alterazione del sistema ambientale che hanno rappresentato un freno allo sviluppo socio-economico dei comuni. Insieme alle ormai indilazionabili azioni di bonifica, è necessario prevedere iniziative per il sostegno delle imprese già operanti o per l'avvio di nuove attività che promuovano lo sviluppo negato o frenato dalla presenza di siti contaminati. Si intende inoltre dare impulso ad attività fondamentali per il rilancio economico di tali aree e, al contempo, assicurare la migliore gestione nel rispetto della trasparenza e della legalità nell'utilizzo delle risorse pubbliche, attribuendo al prefetto, o a una persona da lui designata, la presidenza degli istituendi consorzi.
      La proposta di legge, pertanto, istituisce zone franche produttive nei comuni interessati dalla presenza di siti contaminati di interesse nazionale e regionale. Le zone franche sono costituite fino al 31 dicembre 2040 ovvero fino alla data di completamento definitivo della bonifica se questa è antecedente alla citata data.
      Il secondo obiettivo che si intende perseguire è quello di garantire ai lavoratori delle aree situate nei SIN adeguati benefìci previdenziali. Stiamo parlando, infatti, di maestranze che hanno operato per molti anni in realtà e in attività comunque esposte a rischi ambientali, che hanno messo a serio rischio e repentaglio la sicurezza e la salute degli stessi e delle loro famiglie.
      Non si intendono né criminalizzare intere stagioni e processi di industrializzazione né invocarne la chiusura e la soppressione. Si tratta di prendere atto di ciò che la storia economica, produttiva e sanitaria ci ha consegnato: ovvero anni di normativa carente sul terreno della salvaguardia dell'ambiente e della salute dei lavoratori, decenni in cui il ricatto lavoro-salute ha determinato scelte produttive inadeguate e in molti casi sbagliate. Oggi per molti di questi siti si tratta di puntare insieme al risanamento ambientale e alle bonifiche verso produzioni verdi e sostenibili con al centro la qualità dei prodotti e la sicurezza nel lavoro, la salute dei lavoratori e dei cittadini, nonché la tutela dell'ambiente e del territorio. Molte patologie sono, infatti, riconducibili alle attività di lavoro industriali e alle sostanze manipolate e inalate nelle aree industriali in esame. Condizioni che hanno ridotto la qualità del lavoro, la qualità della vita e le stesse capacità lavorative. Pertanto, prevedere in favore dei lavoratori che hanno operato in queste aree per almeno dieci anni benefìci previdenziali, pur minimi, ai fini del pensionamento e del calcolo della pensione è un atto elementare di diritto e di giustizia.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione di una zona franca produttiva nei siti contaminati di interesse nazionale e di interesse regionale).

      1. Al fine di favorire le attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche nonché di sostenere e di promuovere lo sviluppo dell'occupazione e il rilancio socio-economico, è istituita una zona franca produttiva ubicata nei territori dei comuni nei quali sono stati individuati siti contaminati di interesse nazionale e regionale.
      2. Alla delimitazione della zona franca nei comuni di cui al comma 1 del presente articolo si provvede, acquisito il parere del consorzio di cui all'articolo 3, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico.
      3. Le aree di cui al comma 1 sono costituite in zona franca fino al 31 dicembre 2040 ovvero fino alla completa e definitiva bonifica dei siti contaminati di interesse nazionale e regionale presenti se tale bonifica avviene prima della citata data.

Art. 2.
(Agevolazioni fiscali)

      1. Rientrano nel regime della zona franca di cui all'articolo 1 le attività produttive che perseguono finalità occupazionali e di riequilibrio territoriale nonché di recupero ambientale e che acquisiscono, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto, un parere favorevole dal consorzio di cui all'articolo 3.
      2. Le attività produttive di cui al comma 1 possono usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal comma 3 per un periodo transitorio non superiore a dieci anni.
      3. Alle imprese insediate nella zona franca dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo

1 è riconosciuto un credito d'imposta pari a una percentuale del 20 per cento del reddito d'impresa realizzato tramite le attività ubicate nella zona franca e reinvestito per l'ampliamento degli impianti e della produzione nella zona medesima purché da questo derivi anche un aumento dei livelli occupazionali. Tale credito d'imposta è usufruibile almeno nei sei periodi d'imposta successivi a quello della realizzazione del reddito stesso.
      4. La percentuale del credito d'imposta di cui al comma 3 può essere ulteriormente differenziata, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, al fine di favorire la ricerca, l'innovazione e la promozione della crescita dimensionale delle imprese, nonché di promuovere interventi a finalità ambientale.
      5. Per la concessione di un contributo straordinario per le spese di avviamento, fino a un massimo di 1 milione di euro, in favore di ogni nuovo insediamento produttivo realizzato da parte di imprese nei comuni individuati come zona franca ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, il Ministro dello sviluppo economico è autorizzato a conferire a ogni consorzio di cui all'articolo 3 una somma pari a 20 milioni di euro annui.
      6. Nella zona franca il sistema creditizio e bancario può contribuire, con agevolazioni creditizie e finanziarie, nell'ambito di appositi accordi, ad agevolare la nascita e l'allargamento di iniziative imprenditoriali d'interesse nella medesima zona.
      7. Per un periodo pari a ventiquattro mesi è ridotta del 50 per cento l'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi prodotti dalle persone fisiche che esercitano attività di lavoro subordinato nella zona franca.
      8. Eventuali agevolazioni fiscali e previdenziali diverse da quelle stabilite dal presente articolo possono essere stabilite, previa consultazione con il consorzio di cui all'articolo 3, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 3.
(Istituzione del consorzio per la realizzazione e la gestione della zona franca).

      1. È istituito, in ciascuna delle aree individuate ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, un consorzio tra enti pubblici e privati, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la realizzazione e per la gestione della zona franca, di seguito denominato «consorzio», costituito con la partecipazione dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di categoria imprenditoriali, degli istituti di credito e dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi competenti per il territorio costituito in zona franca.
      2. Il consorzio è presieduto dal prefetto di zona o da persona da lui designata.
      3. Agli enti locali di cui al comma 1 del presente articolo che partecipano al consorzio non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
      4. Il consorzio ha, in particolare, il compito di provvedere alla formulazione di un progetto economico sul rapporto tra costi e benefìci delle attività realizzate nella zona franca.
      5. Il consorzio può essere beneficiario di strumenti a sovvenzione globale destinati all'ampliamento e alla costituzione di aziende industriali, commerciali, agricole, artigianali, turistiche o di servizi, situate nella zona franca.
      6. Il consorzio prevede l'obbligo, posto a carico delle imprese autorizzate a operare nella zona franca, di garantire o di ampliare i livelli occupazionali e la permanenza dell'attività produttiva nella medesima

zona franca per un periodo non inferiore a quindici anni.
Art. 4.
(Benefìci previdenziali per i lavoratori dei siti di interesse nazionale e regionale).

      1. Ai lavoratori impegnati in attività dirette o connesse agli stabilimenti che ricadono nei siti di interesse nazionale individuati ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché nei siti di interesse regionale individuati dall'elenco di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2013, per un periodo non inferiore a dieci anni, per i quali non si applicano le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento e dell'importo delle prestazioni pensionistiche è riconosciuto un beneficio previdenziale pari a un mese per ogni anno di effettivo lavoro o frazione superiore a sei mesi.
      2. La sussistenza e la durata dell'esposizione alle sostanze patogene all'interno dei siti di cui al comma 1 sono accertate e certificate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016 –2018, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.