• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/08738    la legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), all'articolo 1, commi 397 e 398, reca nuove disposizioni in materia di riordino della Croce rossa italiana,...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08738presentato daSCHULLIAN Manfredtesto diVenerdì 20 maggio 2016, seduta n. 628

   SCHULLIAN, GEBHARD, ALFREIDER e PLANGGER. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   la legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), all'articolo 1, commi 397 e 398, reca nuove disposizioni in materia di riordino della Croce rossa italiana, modificando quanto era stato precedentemente previsto dal decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, che portava l'Ente verso un radicale processo di privatizzazione;
   con la modifica dell'articolo 4 viene previsto che, fino alla conclusione delle procedure di ripiano dell'indebitamento dell'Associazione, non possano essere intraprese, o proseguite, azioni esecutive, o atti di pignoramento e sequestro, presso il conto di tesoreria della Croce rossa o presso terzi, per riscuotere coattivamente le somme dovute, con la conseguente nullità degli atti esecutivi eventualmente compiuti, con ciò impedendo l'esercizio del diritto, ad agire in giudizio per la tutela di diritti già oggetto di sentenze esecutive;
   la legge di stabilità 2016 è intervenuta soprattutto perché la Croce rossa si vede pignorate tutte le entrate a causa di una serie di debiti nati per la mancata ottemperanza a sentenze esecutive emesse negli anni passati a favore di lavoratori della Croce rossa italiana, che hanno messo in evidenza l'errata gestione, ma, con la nullità di tutti gli atti esecutivi notificati, ha così bloccato il legittimo esercizio dei diritti dei lavoratori che sono risultati vincitori nel contenzioso;
   si palesano non trascurabili dubbi di costituzionalità, soprattutto alla luce della tutela costituzionale del lavoro di cui agli articoli 35 e 36 della Costituzione, delle misure introdotte, allorché si priva di un diritto essenziale il cittadino e il lavoratore, ovvero di quello ad agire per l'adempimento di obblighi riconosciuti da sentenze esecutive –:
   se ritenga opportuno intervenire, per quanto di competenza, per consentire all'Ente di far fronte agli obblighi derivanti da sentenze esecutive concernenti i diritti dei lavoratori, prendendo in considerazione anche un eventuale iniziativa normativa tesa ad escludere, dal blocco delle azioni esecutive e degli atti di sequestro e di pignoramento le azioni concernenti i rapporti di lavoro. (5-08738)