• C. 3844 EPUB Proposta di legge trasmessa dal Senato il 19 maggio 2016

link alla fonte  |  scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.3844 Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti
approvato con il nuovo titolo
"Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti e di Giuseppe Mazzini"


Frontespizio Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3844


PROPOSTA DI LEGGE
APPROVATA DALLA 7a COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
l'11 maggio 2016 (v. stampato Senato n. 1349)
d'iniziativa dei senatori
MARCUCCI, NENCINI, ZANDA
Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti
Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 19 maggio 2016
torna su
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Al fine di preservare la memoria di Giacomo Matteotti, tenuto anche conto del novantesimo anniversario della morte, celebrato nel 2014, attraverso lo svolgimento di attività continuative organizzate uniformemente su tutto il territorio nazionale, la tutela dei beni archivistici e la ricerca storica, è stanziato, per l'anno 2016, un contributo di 300.000 euro. A tal fine, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri uno specifico fondo da destinare al finanziamento di progetti relativi allo studio del pensiero matteottiano e alla sua diffusione.
      2. I progetti finanziabili ai sensi del comma 1 hanno ad oggetto l'erogazione di borse di studio, la digitalizzazione e catalogazione di materiale bibliografico di rilevante valore culturale, la digitalizzazione, il riordinamento e l'inventariazione di materiale archivistico di rilevante valore culturale, la cura e il restauro delle strutture museali, il finanziamento di pubblicazioni inedite relative allo studio del pensiero politico di Matteotti, nonché iniziative didattiche e formative, attraverso il coinvolgimento diretto degli istituti scolastici dell'intero territorio nazionale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, provvede, con proprio decreto e mediante l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, all'istituzione di un bando di selezione per la realizzazione di progetti relativi alle finalità indicate nel comma 2.
      4. I progetti di cui al presente articolo devono essere presentati da istituti culturali

dotati di personalità giuridica, attivi almeno da cinque anni e privi di scopo di lucro. Tali progetti sono esaminati dalla Commissione prevista dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2009, n. 126, allo scopo appositamente integrata da un rappresentante della Direzione generale biblioteche e istituti culturali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e da un rappresentante della Direzione generale per gli archivi del medesimo Ministero, ai quali non spetta alcun compenso, rimborso spese, gettone di presenza o emolumento comunque denominato.
Art. 2.

      1. Al finanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, pari a 300.000 euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nel programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.