• Testo DDL 2405

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Atto a cui si riferisce:
S.2405 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2405
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI)
di concerto con il Ministro dell'interno (ALFANO)
con il Ministro della giustizia (ORLANDO)
con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)
e con il Ministro dello sviluppo economico (GUIDI)

(V. Stampato Camera n. 3511)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 maggio 2016

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 maggio 2016

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in euro 19.120 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016 e in euro 11.380 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni degli oneri di cui al periodo precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede per gli oneri relativi alle spese di missione, mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 19, paragrafo 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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