• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.9/01324/010 in sede di discussione del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/1324/10 presentato da ANTONIO D'ALI'
giovedì 19 maggio 2016, seduta n. 630

Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale»,
premesso che:
nell'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione afferiranno una sola professione sanitaria ordinata in Collegi e albi (TSRM) ed almeno 17 professioni sanitarie prive sia dei primi (Collegi) che dei secondi (albi) oltre che una professione sanitaria con solo albo (Assistenti sanitari provenienti dai Collegi IPASVI);
considerato che:
appare evidente che la sola norma primaria non potrà essere sufficiente a far si che le professioni oggi prive di Collegio e/o albo che confluiranno nel nuovo Ordine siano immediatamente operative e, conseguentemente, equiparate ai TSRM;
affinché quanto sopra si realizzi secondo quanto disposto dalla norma, ognuna delle medesime dovrà adempiere a:
1. identificare i professionisti da iscrivere all'albo (censimento);
2. verificare i titoli abilitanti dei soggetti di cui al punto precedente;
3. predisporre il sistema di riscossione delle quote (per assicurare ai subentranti di poter sostenere e partecipare sia alle proprie spese che a quelle in comune);
4. formalizzare l'unicità della rappresentatività professionale (a differenza dei TTSSRM, attualmente le altre professioni hanno una o più Associazioni maggiormente rappresentative riconosciute con decreto ministeriale);
le suddette attività richiederanno risorse umane, economiche, logistiche, strumentali, procedurali e temporali (il decreto ministeriale di costituzione degli albi sarà solo la premessa formale alla loro concreta realizzazione),
impegna il Governo:
a prevedere che, in attesa della reale istituzione degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione formalmente istituiti con Decreto del Ministero della Salute di cui all'articolo 3, comma 13, del disegno di legge n. 1324-A, e pertanto degli adempimenti di cui sopra in carico alle professioni non ancora ordinate, l'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e l'albo dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica possano da subito esercitare le funzioni e le competenze a essi attribuite dalla norma, al pari degli altri Ordini di cui al comma 9 del medesimo articolo;
a prevedere, altresì, che nelle more della realizzazione di quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute di cui all'articolo 3, Capo I, articolo 2, comma 2, lettera a), del disegno di legge n. 1324-A, restino in carica, anche a livello nazionale, gli Organi in essere alla data dell'entrata in vigore della legge.
(numerazione resoconto Senato G3.103)
(9/1324/10)
D'ALI', RIZZOTTI