• Testo DDL 2389

link alla fonte  |  scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.2389 [Decreto proroga missioni militari 2016] Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa"


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2389
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI)
dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI)
dal Ministro della difesa (PINOTTI)
e dal Ministro dell'interno (ALFANO)
di concerto con il Ministro della giustizia (ORLANDO)
e con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 2016

Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza

Onorevoli Senatori. -- Il provvedimento prevede disposizioni volte ad assicurare la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché degli interventi di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. Sono previsti, altresì, la proroga, fino al 31 dicembre 2016, dell’impiego del personale delle Forze armate per le esigenze di sicurezza connesse con lo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia e di quelle di alcune specifiche aree del territorio nazionale, nonché l’incremento di 750 unità del contingente di personale delle Forze armate impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, per il periodo dal 9 maggio 2016 al 31 dicembre 2016.

Il provvedimento, suddiviso in tre capi, è composto di dodici articoli.

Il Capo I prevede disposizioni relative alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

In particolare, l’articolo 1 prevede le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali che si svolgono in Europa.

In particolare, il comma 1 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alle seguenti missioni internazionali nei Balcani, in linea con la risoluzione delle Nazioni Unite 1244 (1999):

a) Multinational Specialized Unit (MSU), missione NATO svolta in Kosovo da carabinieri, insieme ad appartenenti a Forze di polizia militare di altri Paesi, con compiti di mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica, a supporto delle autorità locali, e per il reinserimento dei rifugiati; European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all’azione comune 2008/124/PESC adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 4 febbraio 2008, modificata e prorogata, da ultimo, fino al 14 giugno 2016 dalla decisione 2014/349/PESC del Consiglio, del 12 giugno 2014. La missione ha il mandato di assistere istituzioni, autorità giudiziarie e servizi di contrasto kosovari, nella loro evoluzione verso la sostenibilità e la responsabilizzazione e nell’ulteriore sviluppo e rafforzamento dell’indipendenza di un sistema giudiziario multietnico e di forze di polizia e doganali multietniche, assicurando che tali istituzioni non subiscano ingerenze politiche e aderiscano alle norme riconosciute a livello internazionale e alle migliori prassi europee. La missione assolve il mandato mediante attività di monitoraggio, tutoraggio e consulenza, mantenendo nel contempo alcune responsabilità esecutive;

b) Joint Enterprise, missione NATO svolta nell’area balcanica, con compiti di attuazione degli accordi sul cessate il fuoco, di assistenza umanitaria e supporto per il ristabilimento delle istituzioni civili. La missione è frutto della riorganizzazione della presenza NATO nei Balcani operata alla fine del 2004, che ha determinato l’unificazione di tutte le operazioni condotte nei Balcani (Kosovo Force -- KFOR, interazione NATO-UE, NATO Headquarters -- HQ di Skopje, Tirana e Sarajevo) in un unico contesto operativo (definito dalla Joint Operation Area), a seguito del passaggio di responsabilità delle operazioni militari in Bosnia-Erzegovina dalle forze NATO (SFOR) a quelle dell’Unione europea (EUFOR).

Il comma 2 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alla missione dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata EUFOR ALTHEA. La missione – istituita dall’azione comune 2004/570/PESC adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 12 luglio 2004 – ha l’obiettivo di contribuire al mantenimento delle condizioni di sicurezza per l’attuazione dell’accordo di pace di Dayton, aprendo altresì la strada all’integrazione della Bosnia-Erzegovina nell’Unione europea. Con la risoluzione 2247 (2015) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 10 novembre 2015, continua a essere confermato il riconoscimento alla missione del ruolo principale per la stabilizzazione della pace sotto gli aspetti militari, da svolgere in collaborazione con il NATO HQ presente a Sarajevo, e il relativo mandato è stato rinnovato per un periodo di dodici mesi, fino al 10 novembre 2016. Il contingente internazionale è di circa 800 unità. I Paesi contributori sono in totale 22, di cui 17 Stati membri dell’UE a cui si aggiungono Albania, Cile, Macedonia, Svizzera e Turchia. Nell’ambito di EUFOR ALTHEA opera la missione Integrated Police Unit (IPU), con il compito di sviluppare capacità nei settori dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché di supportare i compiti civili connessi con gli accordi di pace.

Il comma 3 autorizza la spesa per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) in Albania e nei Paesi dell’area balcanica. I programmi di cooperazione sono svolti in attuazione degli accordi sottoscritti con le competenti autorità di detti Paesi, con finalità sia di assistenza ai vertici delle relative amministrazioni nella riorganizzazione delle strutture di polizia e nell’adozione di politiche comuni sulla sicurezza, sia di miglioramento dell’efficacia delle relative Forze di polizia nelle attività di cooperazione operativa attraverso la condivisione di norme e di esperienze nelle azioni di intervento, nonché lo sviluppo di programmi formativi.

Il comma 4 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), già illustrata in riferimento alle missioni di cui al comma 1, e alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK).

L’UNMIK, forza internazionale delegata all’amministrazione civile del Kosovo, costituita sulla base della risoluzione 1244 (1999) adottata dal Consiglio di sicurezza dell’ONU il 10 giugno 1999, ha il compito di organizzare le funzioni amministrative essenziali, creare le basi per una solida autonomia e per l’autogoverno del Kosovo, facilitare il processo politico per determinare il futuro status del Kosovo, coordinare gli aiuti umanitari di tutte le agenzie internazionali, fornire sostegno alla ricostruzione delle infrastrutture più importanti, mantenere l'ordine pubblico, far rispettare i diritti umani, assicurare la sicurezza e il regolare ritorno in Kosovo di tutti i rifugiati e i dispersi.

Il comma 5 autorizza la spesa per la partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione dell’Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), già illustrata in riferimento al comma 4.

Il comma 6 autorizza la spesa per la partecipazione di personale militare italiano alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), prevista dall’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, fino al 31 dicembre 2015. L’UNFICYP, di cui alle risoluzioni 1251 (1999) e 2026 (2011) richiamate, da ultimo, dalla risoluzione 2263 (2016) adottata dal Consiglio di sicurezza il 28 gennaio 2016, che ne ha esteso il mandato fino al 31 luglio 2016, ha il compito di contribuire alla stabilizzazione dell’area, prevenendo possibili scontri tra le etnie greca e turca residenti nell’isola e svolgendo attività di assistenza umanitaria. Nel suo ambito opera l’UNPOL (United Nations Police) con compiti di monitoraggio presso le stazioni di Polizia nella «buffer zone».

Il comma 7 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale e mezzi della Marina militare alla missione NATO nel Mediterraneo orientale denominata Active Endeavour. In linea con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1368 (2001), 1373 (2001) e 1390 (2002), la missione, svolta da forze navali e aeree, è finalizzata al compimento di attività di prevenzione e protezione contro azioni terroristiche e di pirateria marittima nel Mediterraneo, attraverso operazioni di contromisure mine, attività di controllo e sorveglianza marittima e servizi di scorta del naviglio mercantile, condivisione in ambito NATO delle informazioni raccolte. L’Active Endeavour ha subito nel tempo ripetute trasformazioni, che hanno portato alla sostituzione delle forze navali, dispiegate permanentemente in zona di operazioni, con una combinazione di operazioni surge, condotte anche ricorrendo alle unità dei gruppi permanenti SNMG 1 e SNMG 2), ed unità in standby. Questo cambiamento costituisce uno dei primi passi di una complessa evoluzione che vedrà l’operazione passare da «platform based» a «network based», il cui fulcro sarà rappresentato da un’efficace rete di condivisione informatica/informativa. Proprio in tale ambito possono essere oggi misurati i più significativi risultati conseguiti dall’Active Endeavour. L’efficacia dell’azione deterrente in mare in funzione antiterroristica è diventata, infatti, l’elemento propulsivo per una sempre maggiore cooperazione dell’Alleanza con numerosi Paesi partner e del Dialogo Mediterraneo, che oggi contribuiscono in maniera fattiva al network informativo per il monitoraggio del Mediterraneo.

Il comma 8 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare all’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED, istituita dalla decisione (PESC) 2015/778, adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 18 maggio 2015 e ridenominata EUNAVFOR MED operazione SOPHIA dalla decisione (PESC) 2015/1926, adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 26 ottobre 2015. EUNAVFOR MED operazione SOPHIA è un’operazione di gestione militare della crisi che contribuisce a smantellare il modello di business delle reti del traffico e della tratta di esseri umani nel Mediterraneo centromeridionale, realizzata adottando misure sistematiche per individuare, fermare ed eliminare imbarcazioni e mezzi usati o sospettati di essere usati dai passatori o dai trafficanti, in conformità del diritto internazionale applicabile, incluse l'UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

L’operazione UE è condotta per fasi successive e conformemente ai requisiti del diritto internazionale:

a) in una prima fase, sostiene l'individuazione e il monitoraggio delle reti di migrazione attraverso la raccolta d'informazioni e il pattugliamento in alto mare conformemente al diritto internazionale;

b) in una seconda fase, suddivisa in due punti:

– punto i): procede a fermi, ispezioni, sequestri e dirottamenti in alto mare di imbarcazioni sospettate di essere usate per il traffico e la tratta di esseri umani, alle condizioni previste dal diritto internazionale applicabile, inclusi UNCLOS e protocollo per combattere il traffico di migranti;

– punto ii): conformemente alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite applicabili o al consenso dello Stato costiero interessato, procede a fermi, ispezioni, sequestri e dirottamenti, in alto mare o nelle acque territoriali e interne di tale Stato, di imbarcazioni sospettate di essere usate per il traffico e la tratta di esseri umani, alle condizioni previste da dette risoluzioni o detto consenso;

c) in una terza fase, conformemente alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite applicabili o al consenso dello Stato costiero interessato, adotta tutte le misure necessarie nei confronti di un'imbarcazione e relativi mezzi, anche eliminandoli o rendendoli inutilizzabili, che sono sospettati di essere usati per il traffico e la tratta di esseri umani, nel territorio di tale Stato, alle condizioni previste da dette risoluzioni o detto consenso.

EUNAVFOR MED operazione SOPHIA opera in coordinamento con altri organi e agenzie dell'Unione europea, in particolare FRONTEX, EUROPOL, EUROJUST, Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e pertinenti missioni PSDC (politica di sicurezza e di difesa comune).

Secondo quanto previsto dalla decisione (PESC) 2015/972, adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 22 giugno 2015, che ha disposto l’avvio in pari data dell’operazione, la valutazione se risultino soddisfatte le condizioni per la transizione oltre la prima fase dell'operazione, tenendo conto delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite applicabili e del consenso dello Stato costiero interessato, spetta al Consiglio dell’Unione europea, mentre è demandato al Comitato politico e di sicurezza il potere decisionale in merito a quando effettuare la transizione tra le varie fasi dell'operazione.

Nella sessione del 14 settembre 2015, il Consiglio dell’Unione europea ha concluso che sono soddisfatte tutte le condizioni perché EUNAVFOR MED operazione SOPHIA proceda alla seconda fase dell'operazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), della decisione (PESC) 2015/778.

Conseguentemente, la decisione (PESC) 2015/1772 del Comitato politico e di sicurezza del 28 settembre 2015 ha stabilito che l’EUNAVFOR MED operazione SOPHIA, con effetto dal 7 ottobre 2015, proceda alla seconda fase dell'operazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), della decisione (PESC) 2015/778.

Al riguardo, è intervenuta la risoluzione 2240 (2015) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 9 ottobre 2015, che autorizza gli Stati membri delle Nazioni Unite che agiscono a livello nazionale o attraverso organizzazioni regionali, compresa l’Unione europea, per un periodo iniziale di un anno, ad ispezionare le imbarcazioni che si trovano in alto mare al largo delle coste libiche quando vi siano ragionevoli motivi di sospettare che sono o saranno utilizzati per il traffico di migranti o la tratta di esseri umani dalla Libia; autorizza, altresì, gli Stati a sequestrare le imbarcazioni effettivamente utilizzate per il traffico di migranti o la tratta di esseri umani dalla Libia e a intraprendere eventuali ulteriori azioni, compresa la distruzione, in conformità con il diritto internazionale e con la dovuta considerazione degli interessi dei terzi che hanno agito in buona fede, nonché ad adottare, nello svolgimento di tali attività, tutte le misure commisurate alle circostanze specifiche nei confronti dei passatori dei migranti o dei trafficanti di esseri umani ed in conformità con il diritto internazionale dei diritti umani; invita gli Stati a condurre tutte le attività per fornire la sicurezza delle persone a bordo come priorità assoluta e per evitare di causare danni all’ambiente o alla sicurezza della navigazione.

L’articolo 2 prevede le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali che si svolgono in Asia.

In particolare, il comma 1 autorizza la spesa per la partecipazione di personale militare italiano alla missione della NATO in Afghanistan, denominata Resolute Support Mission (RSM), di cui alla risoluzione delle Nazioni Unite 2189 (2014) adottata dal Consiglio di sicurezza il 12 dicembre 2014, e per la proroga della partecipazione alla missione EUPOL Afghanistan.

La Resolute Support Mission (RSM) è subentrata, dal 1° gennaio 2015, alla missione ISAF (International Security Assistance Force), chiusa al 31 dicembre 2014, per lo svolgimento di attività di formazione, consulenza e assistenza a favore delle forze di difesa e sicurezza afgane e delle istituzioni governative. L’avvio della nuova missione, su invito del governo afgano, riflette gli impegni assunti dalla NATO ai vertici di Lisbona (2010), Chicago (2012), Newport in Galles (2014), appoggiati dalla risoluzione 2189 (2014) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 12 dicembre 2014, che ha sottolineato l'importanza del continuo sostegno internazionale per la stabilizzazione della situazione in Afghanistan e l’ulteriore miglioramento della funzionalità e capacità delle forze di difesa e sicurezza afgane, per consentire loro di mantenere la sicurezza e la stabilità in tutto il paese. Il piano di funzionamento della missione è stato approvato dai Ministri degli esteri della NATO alla fine di giugno 2014. I termini e le condizioni in cui le forze della NATO sono schierate in Afghanistan nell'ambito della missione, così come le attività che possono svolgere, sono definiti dallo Status of Forces Agreement (SOFA), firmato a Kabul il 30 settembre 2014 dal Presidente della Repubblica islamica dell'Afghanistan e dall’Alto rappresentante civile della NATO in Afghanistan e ratificato dal Parlamento afgano il 27 novembre 2014. A sostegno della missione sono schierate circa 12.900 unità provenienti da Paesi NATO e da Paesi partner. Nella riunione del 1° dicembre 2015, i Ministri degli esteri della NATO e dei Paesi partner hanno concordato per la continuazione della missione e il mantenimento degli attuali livelli di forza nel corso del 2016. Il piano della missione – pianificata per operare con una sede centrale, a Kabul, e quattro sedi territoriali, a Mazar-e Sharif, Herat, Kandahar e Laghman – prevede che l’attività di formazione, consulenza e assistenza sia condotta, in una prima fase (tuttora in corso), in ambito regionale e indirizzata a strutture organizzative a livello di corpo d’armata e di police headquarter, per essere poi successivamente concentrata nell’area di Kabul e indirizzata a strutture di livello ministeriale e a istituzioni nazionali. Il contingente nazionale, composto, in media, di 950 unità di personale dislocate di massima a Herat, svolge attività di training e advising a favore delle forze armate e di polizia afgane ed ha, altresì, il compito di assicurare la «force protection» e le attività di supporto sanitario (role 2).

La missione EUPOL Afghanistan, istituita dall’azione comune 2007/369/PESC adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 30 maggio 2007, riconfigurata dalla decisione 2010/279/PESC del Consiglio del 18 maggio 2010 e, in ultimo, modificata e prorogata, fino al 31 dicembre 2016, dalla decisione 2014/922/PESC del Consiglio del 17 dicembre 2014, persegue i seguenti obiettivi:

– sostenere le autorità afgane nell'ulteriore evoluzione verso un servizio di polizia civile efficace e responsabile, che sviluppi interazioni efficaci con l'intero settore della giustizia, nel rispetto dei diritti umani, inclusi i diritti delle donne;

– operare a favore di una transizione graduale e sostenibile, salvaguardando i risultati già raggiunti.

Per conseguire tali obiettivi, alla missione sono assegnati i seguenti compiti:

– assistere il governo afgano nel fare progredire la riforma istituzionale del ministero dell'interno e nel dare sviluppo ed attuazione coerente alle politiche e alla strategia per un dispositivo di polizia civile sostenibile ed efficace, compresa l'integrazione di genere, specie per quanto riguarda la polizia (civile) afgana in uniforme e quella anticrimine;

– assistere il governo afgano nell'accrescere il livello di professionalità della Polizia nazionale afgana (ANP), in particolare sostenendo il reclutamento, il mantenimento e l'integrazione sostenibili degli agenti di polizia di sesso femminile, lo sviluppo delle infrastrutture nel campo della formazione e potenziando le capacità nazionali di elaborazione e svolgimento di attività di formazione;

– sostenere le autorità afgane nel dare ulteriore sviluppo ai collegamenti tra la polizia e il settore più vasto dello stato di diritto e assicurare l'adeguata interazione con l'intero sistema giudiziario penale;

– migliorare la coesione e il coordinamento tra attori internazionali e continuare ad adoperarsi per lo sviluppo di strategie per la riforma della polizia, in particolar modo attraverso il Consiglio internazionale di coordinamento delle forze di polizia (IPCB), in stretto coordinamento con la comunità internazionale e mediante una permanente cooperazione con i partner principali.

L'EUPOL Afghanistan si compone di un comando avente sede a Kabul e opera a stretto contatto, in coordinamento e in cooperazione con il governo afgano e gli attori internazionali interessati, ove opportuno, tra cui la Resolute Support Mission condotta dalla NATO, la missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (UNAMA) e gli Stati terzi attualmente impegnati nella riforma di polizia in Afghanistan. Nell’ambito di tale missione, il personale dell’Arma dei carabinieri è impiegato in attività di addestramento della Afghan National Police (ANP) e dell’Afghan National Civil Order Police (ANCOP).

Il comma 2 autorizza la spesa per l’impiego di personale militare italiano negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia.

Il comma 3 autorizza la spesa per l’impiego di personale della Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Medio Oriente e Asia.

Il comma 4 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force (MTF). La missione, riconfigurata dalla risoluzione 1701 (2006) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l’11 agosto 2006, prorogata, in ultimo, fino al 31 agosto 2016, dalla risoluzione 2236 (2015) adottata dal Consiglio di sicurezza il 21 agosto 2015, ha il compito di agevolare il dispiegamento delle Forze armate libanesi nel sud del Libano fino al confine con lo Stato di Israele, contribuire alla creazione di condizioni di pace e sicurezza, assicurare la libertà di movimento del personale delle Nazioni Unite e dei convogli umanitari, assistere il Governo libanese nel controllo delle linee di confine per prevenire il traffico illegale di armi. Con lo scoppio della crisi siriana l’azione di UNIFIL è divenuta ancora più importante, in quanto il Libano svolge un ruolo cruciale per la stabilità di tutta la regione. Il contributo italiano alla missione si estende anche alla componente navale di UNIFIL (Maritime Task Force), per il controllo delle acque prospicienti il territorio libanese richiesto dal Department of Peacekeeping Operations delle Nazioni Unite.

L’autorizzazione di spesa prevista dalla presente disposizione è estesa, altresì, alla proroga dell’impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze armate libanesi, quale contributo italiano nell’ambito dell’International Support Group for Lebanon (ISG), inaugurato a New York il 25 settembre 2013 alla presenza del Segretario generale delle Nazioni Unite. La costituzione dell’ISG consegue ad un appello del Consiglio di sicurezza per un forte e coordinato sostegno internazionale inteso ad assistere il Libano nei settori in cui esso è più colpito dalla crisi siriana, compresi l'assistenza ai rifugiati e alle comunità ospitanti, il sostegno strutturale e finanziario al governo, il rafforzamento delle capacità delle forze armate libanesi, chiamate a sostenere uno sforzo senza precedenti per mantenere la sicurezza e la stabilità, sia all’interno del territorio sia lungo il confine siriano e la Blue Line.

Il comma 5 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alla missione internazionale Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), forza multilaterale con il compito di contribuire alla sicurezza del territorio svolgendo esclusivamente attività di monitoraggio e osservazione. La missione è stata richiesta dal Governo israeliano e dall'Autorità Nazionale Palestinese, firmatari dell'Accordo interinale sulla West Bank e sulla Striscia di Gaza del 28 settembre 1995, che prevede il ripiegamento dell'esercito israeliano da una parte della città di Hebron e la presenza temporanea di una forza di osservatori internazionali. Sia il Governo di Israele sia l'Autorità palestinese hanno dichiarato di gradire, nel corpo degli osservatori, la presenza di un contingente italiano, le cui qualità furono valutate positivamente nel 1994 durante la prima operazione ad Hebron, denominata TIPH 1. Alla missione partecipano, oltre all’Italia, Danimarca, Norvegia, Svezia, Svizzera e Turchia.

L’autorizzazione di spesa prevista dalla presente disposizione è estesa, altresì, alla proroga dell’impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi, a seguito della richiesta dell’Autorità Nazionale Palestinese, sostenuta dallo Stato d’Israele. L’attività di addestramento è svolta da personale dell’Arma dei carabinieri.

Il comma 6 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alla missione di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistence Mission in Rafah (EUBAM Rafah), istituita dall’azione comune 2005/889/PESC adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 12 dicembre 2005 e prorogata in ultimo, fino al 30 giugno 2016, dalla decisione (PESC) 2015/1065 del Consiglio del 2 luglio 2015, assunta a seguito delle raccomandazioni espresse in tal senso dal Comitato politico e di sicurezza, nella considerazione che la missione viene condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione di cui all’articolo 21 del Trattato sull’Unione europea. La missione, istituita dall’Unione europea su invito del Governo di Israele e dell’Autorità Nazionale Palestinese, in base all’accordo tra di essi stipulato il 15 novembre 2005, è intesa ad assicurare la presenza di una parte terza al valico di Rafah, al fine di contribuire, in coordinamento con gli sforzi dell’Unione per la costruzione istituzionale, all’apertura della frontiera tra Gaza e l’Egitto. La missione si colloca nel più ampio contesto degli sforzi compiuti dall’Unione europea e dalla comunità internazionale per sostenere l’Autorità Nazionale Palestinese nell’assunzione di responsabilità per il mantenimento dell’ordine pubblico ed è finalizzata a contribuire allo sviluppo delle capacità palestinesi di gestione della frontiera a Rafah, nonché ad assicurare il monitoraggio, la verifica e la valutazione dei risultati conseguiti nell’attuazione degli accordi in materia doganale e di sicurezza.

Il comma 7 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell’Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), prevista dall’azione comune 2005/797/PESC adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 14 novembre 2005 e prorogata in ultimo, fino al 30 giugno 2016 dalla decisione (PESC) 2015/1064 del Consiglio del 2 luglio 2015. L'EUPOL COPPS contribuisce all'istituzione di un apparato di polizia e giudiziario penale in senso lato efficace e duraturo sotto la direzione palestinese, conforme ai migliori standard internazionali, in cooperazione con i programmi di costruzione istituzionale dell'Unione e altre iniziative internazionali nel più ampio contesto della riforma del settore della sicurezza e della giustizia penale. A tal fine, l'EUPOL COPPS:

– assiste la polizia civile palestinese (PCP), conformemente alla strategia per il settore della sicurezza, nell'attuazione del piano strategico della PCP fornendo consulenza e sostegno, in particolare, ai funzionari superiori a livello di distretto, comando e ministero,

– assiste, fornendo consulenza e sostegno anche a livello ministeriale, le istituzioni della giustizia penale e l'ordine degli avvocati palestinese nell'attuazione della strategia per il settore della giustizia e dei vari piani istituzionali ivi connessi,

– coordina, agevola e fornisce consulenza, ove opportuno, con riguardo all'assistenza e ai progetti attuati dall'Unione, dagli Stati membri e da Stati terzi in relazione alla PCP e alle istituzioni della giustizia penale e individua e attua propri progetti, in settori pertinenti all'EUPOL COPPS e a sostegno dei suoi obiettivi.

Il comma 8 autorizza la spesa per la partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione dell’Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), già illustrata in riferimento al comma 7.

Il comma 9 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alle attività della Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh.

La Coalition of the willing per la lotta contro il Daesh si è costituita, su iniziativa degli Stati Uniti e in risposta alle richieste di aiuto umanitario e di supporto militare delle autorità regionali curde con il consenso delle autorità nazionali irachene, a seguito della Conferenza internazionale per la pace e la sicurezza in Iraq, tenutasi a Parigi il 15 settembre 2014, con l’obiettivo di fermare l’organizzazione terroristica che sta compiendo stragi di civili e di militari iracheni e siriani caduti prigionieri. Nel documento conclusivo della Conferenza internazionale, nell’individuare nel Daesh una minaccia non solo per l'Iraq, ma anche per l'insieme della comunità internazionale, è stata affermata l’urgente necessità di un’azione determinata per contrastare tale minaccia, in particolare, adottando misure per prevenirne la radicalizzazione, coordinando l’azione di tutti i servizi di sicurezza e rafforzando la sorveglianza delle frontiere.

In ordine alle minacce alla pace e sicurezza causate da atti terroristici internazionali, tra cui quelli perpetrati dal Daesh, sono intervenute le risoluzioni 2170 (2014), 2178 (2014), 2199 (2015), 2214 (2015), richiamate, in ultimo, dalla risoluzione 2249 (2015) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 20 novembre 2015, che, nel condannare fermamente gli attacchi terroristici perpetrati dal Daesh, avvenuti il 26 giugno 2015 a Sousse, il 10 ottobre 2015 ad Ankara, il 31 ottobre 2015 nel Sinai, il 12 novembre 2015 a Beirut e il 13 novembre 2015 a Parigi, considerati tutti come una minaccia alla pace e alla sicurezza, invita gli Stati membri che hanno la capacità di farlo a porre in essere – in accordo con il diritto internazionale, in particolare la Carta delle Nazioni Unite, come pure i diritti umani e il diritto umanitario e dei rifugiati – tutte le misure necessarie nel territorio sotto il controllo del Daesh in Siria e Iraq, al fine di intensificare e coordinare i loro sforzi per prevenire e sopprimere gli atti terroristici commessi in particolare dal Daesh, come pure da Al-Nusrah Front (ANF) e da tutti gli altri individui, gruppi, imprese ed entità associati con Al Qaeda e altri gruppi terroristici, e per sradicare il rifugio sicuro che essi hanno stabilito sopra parti significative dell'Iraq e della Siria.

La Coalizione internazionale si è progressivamente allargata e comprende ora sessanta Paesi. L’Italia partecipa alla Coalizione in attuazione delle risoluzioni n. 7-00456 delle Commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) della Camera dei deputati e Doc. XXIV, n. 34 delle Commissioni riunite 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) del Senato in data 20 agosto 2014 e in linea con le comunicazioni sulle misure di contrasto al terrorismo del Daesh rese dal Governo al Parlamento.

Il contributo nazionale messo a disposizione della Coalizione comprende:

– personale di staff presso i vari comandi della Coalizione;

– una componente aerea, con connessa cellula di supporto a terra, con compiti di ricognizione e rifornimento in volo;

– un contingente di personale, comprensivo di n. 100 unità appartenenti all’Arma dei carabinieri, per le attività di addestramento e di assistenza per il controllo del territorio a favore delle forze speciali irachene e delle unità regolari del Governo regionale del Kurdistan iracheno;

– a decorrere dal 1° aprile 2016, un dispositivo di «personnel recovery» per attività di ricerca, individuazione e recupero del personale rimasto isolato in ambiente ostile, composto di una ulteriore aliquota di personale (137 unità) e dei relativi assetti aeromobili;

– a decorrere dal 1° aprile 2016, un team di militari (circa 100 unità) per lo svolgimento delle necessarie attività di ricognizione e pianificazione, in sicurezza, propedeutiche all’eventuale successivo impiego di un contingente aggiuntivo di personale di circa 400 unità con compiti di «force protection» dell’area Mosul, anche in riferimento alle attività di consolidamento della diga ivi localizzata affidate dal Governo iracheno alla società «Trevi spa». In ordine all’accreditamento del personale militare che sarà impiegato nella specifica operazione, è in corso di perfezionamento lo scambio di Note verbali con il Governo iracheno inteso ad autorizzare l’ingresso e lo stazionamento del contingente italiano nel territorio della Repubblica d’Iraq, con passaporto diplomatico e riconoscimento del relativo status, assicurando l’uso dell’uniforme e il diritto a trasportare armi per la protezione personale dello staff, delle strutture e delle installazioni. Solo a seguito del perfezionamento del relativo iter, si procederà, previa conforme indicazione parlamentare, all’effettivo invio del personale aggiuntivo nel teatro operativo.

L’articolo 3 prevede le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali che si svolgono in Africa.

Il comma 1 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano all’operazione militare antipirateria dell’Unione europea denominata Atalanta, di cui all’azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, come in ultimo modificata e prorogata, fino al 12 dicembre 2016, dalla decisione 2014/827/PESC del Consiglio, del 21 novembre 2014. Anche per il periodo gennaio-settembre 2016, la partecipazione alle operazioni antipirateria è limitata unicamente a tale operazione. L’operazione Atalanta – secondo quanto previsto dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1814 (2008), 1816 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008), 2125 (2013), 2184 (2014), richiamate, in ultimo, dalla risoluzione 2246 (2015) del 10 novembre 2015 – ha il compito di svolgere attività di prevenzione e contrasto degli atti di pirateria ed è condotta in modo conforme all’azione autorizzata in caso di pirateria in applicazione degli articoli 100 e seguenti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata dall’Italia con la legge 2 dicembre 1994, n. 689, al fine di contribuire:

– alla protezione delle navi del PAM (programma alimentare mondiale) che inoltrano l’aiuto umanitario alle popolazioni sfollate della Somalia, conformemente al mandato della risoluzione 1814 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

– alla protezione delle navi vulnerabili che navigano al largo delle coste somale, nonché alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo delle coste somale, conformemente al mandato definito nelle risoluzioni 1846 (2008) e 1851 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Atalanta può contribuire, come compito secondario non esecutivo, nei limiti dei mezzi e delle capacità esistenti e su richiesta, all'approccio integrato dell'UE per la Somalia e alle pertinenti attività della comunità internazionale, aiutando in tal modo ad affrontare le cause profonde della pirateria e le sue reti.

Il mandato di Atalanta prevede:

– protezione delle navi del PAM, anche con la presenza di elementi armati di Atalanta a bordo delle navi interessate, anche quando navigano nelle acque territoriali e interne della Somalia;

– protezione delle navi mercantili che navigano nelle zone in cui essa è spiegata, sulla base di una valutazione della necessità effettuata caso per caso;

– sorveglianza delle zone al largo della Somalia, comprese le sue acque territoriali e interne che presentano rischi per le attività marittime;

– adozione delle misure necessarie, compreso l'uso della forza, per dissuadere, prevenire e intervenire per porre fine agli atti di pirateria o alle rapine a mano armata che potrebbero essere commessi nelle zone in cui essa è presente;

– arresto, fermo e trasferimento delle persone che si sospetta intendano commettere, commettano o abbiano commesso atti di pirateria o rapine a mano armata nelle zone in cui essa è presente; sequestro delle navi di pirati o di rapinatori o delle navi catturate a seguito di un atto di pirateria o di rapina a mano armata e che sono sotto il controllo dei pirati o dei rapinatori, nonché requisizione dei beni che si trovano a bordo, al fine dell’eventuale esercizio di azioni giudiziarie da parte degli Stati competenti;

– collegamento con le organizzazioni e gli organismi nonché gli Stati che operano nella regione per lottare contro gli atti di pirateria e le rapine a mano armata al largo della Somalia;

– raccolta e trasmissione all'Ufficio centrale nazionale INTERPOL degli Stati membri e a EUROPOL (Ufficio europeo di polizia), conformemente al diritto applicabile, di dati personali delle persone fermate relativi a caratteristiche che possono contribuire alla loro identificazione;

– monitoraggio delle attività di pesca al largo della Somalia e sostegno al regime di concessione di licenze e di registrazione per la pesca artigianale e industriale nelle acque sotto la giurisdizione somala sviluppato dalla FAO (l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura), con l'esclusione di qualsiasi attività di contrasto;

– instaurazione di rapporti con le entità somale e le società private che operano a loro nome, attive al largo della Somalia nel settore più ampio della sicurezza marittima, al fine di comprenderne meglio le attività, le capacità e le operazioni di eliminazione dei conflitti in mare;

– assistenza alle missioni EUCAP Nestor (European Union’s capacity building effort in the Horn of Africa and the Western Indian Ocean), EUTM Somalia (European Union Training Mission), nonché al rappresentante speciale dell'UE per il Corno d'Africa, su loro richiesta, attraverso supporto logistico, prestazione di consulenze o formazione in mare, nel rispetto dei rispettivi mandati, e collaborazione per l’attuazione dei pertinenti programmi dell'UE, in particolare il programma di sicurezza marittima regionale (MASE);

– sostegno alle attività del gruppo di monitoraggio di Somalia ed Eritrea (SEMG) ai sensi delle risoluzioni 2060 (2012), 2093 (2013) e 2111 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, monitorando e comunicando al SEMG le navi sospettate di sostenere le reti di pirati.

Il quartier generale della missione (EU OHQ) ha sede a Northwood (Regno Unito). L’area delle operazioni si estende tra il Golfo di Aden, il Mar Arabico, il bacino somalo e l’Oceano Indiano. Tale area è stata estesa dalla decisione 2012/174/PESC del Consiglio dell’Unione europea nel senso di consentire, in presenza di determinate condizioni, azioni anche a terra (limitatamente a una definita fascia costiera).

Il comma 2 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell’Unione europea denominate EUTM Somalia ed EUCAP Nestor e alle ulteriori iniziative dell’Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d’Africa e nell’Oceano indiano occidentale.

La missione EUTM Somalia, istituita dalla decisione 2010/96/PESC del Consiglio dell’Unione europea del 15 febbraio 2010, modificata e prorogata, in ultimo, fino al 31 dicembre 2016, dalla decisione (PESC) 2015/441 del Consiglio del 16 marzo 2015, è una missione militare di formazione, intesa a contribuire alla costituzione e al rafforzamento delle forze armate nazionali somale (SNAF) che rispondono al governo nazionale somalo, in coerenza con le esigenze e le priorità della Somalia. Per conseguire tale scopo, alla missione sono assegnati i seguenti compiti:

– fornire inquadramento, consulenza e sostegno alle autorità somale per la costituzione delle SNAF, l’attuazione del piano somalo per la sicurezza e la stabilizzazione nazionali e le attività di addestramento delle SNAF;

– fornire sostegno, nell’ambito dei suoi mezzi e delle sue capacità, ad altri attori dell’Unione europea per l’attuazione dei rispettivi mandati nel campo della sicurezza e della difesa in Somalia.

La missione militare dell'UE è schierata in Somalia, sia per contribuire ad un potenziamento istituzionale nel settore della difesa attraverso la consulenza strategica, sia per fornire un sostegno diretto all'esercito nazionale somalo attraverso la formazione, la consulenza e l'accompagnamento. La missione si tiene inoltre pronta a fornire sostegno, nell'ambito dei suoi mezzi e delle sue capacità, ad altri attori dell'Unione per l'attuazione dei rispettivi mandati nel campo della sicurezza e della difesa in Somalia. Il comando della missione è ubicato in Somalia, presso l'aeroporto internazionale di Mogadiscio. Esso svolge le funzioni di comando operativo e di comando della forza e comprende un ufficio di collegamento e sostegno a Nairobi e una cellula di sostegno a Bruxelles. La missione opera, nei limiti dei mezzi e delle capacità di cui dispone, in stretta cooperazione con gli altri attori internazionali nella regione, in particolare le Nazioni Unite e l'AMISOM (African Union Mission In Somalia), in linea con le esigenze concordate del governo federale somalo.

La missione EUCAP Nestor, istituita dalla decisione 2012/389/PESC del Consiglio dell’Unione europea del 16 luglio 2012, in ultimo modificata e prorogata, fino al 12 dicembre 2016, dalla decisione 2014/485/PESC del Consiglio del 22 luglio 2014, ha il mandato di assistere i Paesi del Corno d'Africa e dell'Oceano indiano occidentale a rafforzare la propria capacità di sicurezza marittima al fine di consentire loro di combattere la pirateria più efficacemente. L'EUCAP Nestor si focalizza principalmente sulla Somalia e, in via secondaria, su Gibuti, Seychelles e Tanzania. Per assolvere il mandato, alla missione sono assegnati i seguenti compiti:

– rafforzare la capacità degli Stati di esercitare una governance marittima efficace sulle loro coste, acque interne, mari territoriali e zone economiche esclusive;

– sostenere gli Stati nell'assumere la titolarità della lotta contro la pirateria conformemente allo stato di diritto e alle norme sui diritti umani;

– rafforzare la cooperazione regionale e il coordinamento della sicurezza marittima;

– dare un contributo mirato e specifico agli sforzi internazionali in corso.

L'EUCAP Nestor non svolge alcuna funzione esecutiva.

L’autorizzazione di spesa prevista dalla presente disposizione è riferita, inoltre, al funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti. La base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti – situata in un’area certamente strategica per il consolidamento degli sforzi della Comunità internazionale, ed in particolare dell’Unione europea anche in riferimento ai riflessi sui Paesi del «Mediterraneo allargato», intesi a contrastare l’espansione delle attività illegali (pirateria, immigrazione clandestina, traffico di droga) e l’incombente minaccia del terrorismo, attraverso il sostegno allo sviluppo di una capacità autosufficiente da parte degli Stati insistenti nella regione del Corno d’Africa – è stata costituita a seguito di due accordi tecnici siglati a Gibuti nel 2012 tra il Ministro della difesa italiano pro tempore e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale gibutiano, discendenti dall’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Gibuti il 30 aprile 2002, ratificato dalla legge 31 ottobre 2003, n. 327. Gli oneri relativi all’infrastruttura sono stati inizialmente finanziati con le risorse appositamente rese disponibili dall’articolo 33, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. L’infrastruttura, con una capacità massima di alloggiamento in emergenza operativa di 300 unità, è stata costruita nel periodo settembre 2013-febbraio 2014 con l’impiego di personale del 6° reggimento genio pionieri Trasimeno. La base – in esercizio effettivo da marzo 2014 e ancora in fase di completamento e perfezionamento – assicura, per ora, il supporto logistico per le esigenze connesse con la partecipazione italiana alle missioni internazionali che interessano l’area del Corno d’Africa e le zone limitrofe (attualmente: missioni Atalanta, Ocean Shield, EUTM Somalia, EUCAP Nestor, ulteriori iniziative dell’Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d’Africa e nell’Oceano indiano, attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane, nuclei militari di protezione antipirateria). Essa, ospitando un’aliquota stanziale minima di forze, organicamente inserita nella relativa struttura ordinativa, è in grado di garantire i servizi minimi di life support (force protection, attività amministrativa, manutenzione essenziale ordinaria, ecc.), secondo criteri di sostenibilità, flessibilità e modularità rispondenti ad un favorevole rapporto costo-efficacia. Allo scopo di contenere i costi di mantenimento e di esercizio, per la gestione della base è fatto ricorso, per quanto possibile, allo strumento dell’outsourcing presso ditte locali per la fornitura dei minimi servizi essenziali (ad es., vitto, billeting, manutenzione ordinaria, ecc.), nonché a sistemi in grado di ridurre al minimo indispensabile l’impiego delle risorse umane (quali ad es. sistemi di difesa passiva, videosorveglianza a circuito chiuso, ecc.). La task force interforze è attualmente costituita da 135 unità, necessarie per il funzionamento della base, per il completamento dei lavori infrastrutturali e per profili di sicurezza; a regime sarà ridotta a sole 63 unità.

L’autorizzazione di spesa prevista dalla presente disposizione comprende, infine, gli oneri relativi alla proroga dell’impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane. L’attività di addestramento è svolta da personale dell’Arma dei carabinieri.

Il comma 3 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), e alle missioni dell’Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger ed EUTM Mali, nonché per la partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione europea denominata EUCAP Sahel Mali.

La missione MINUSMA, istituita dalla risoluzione 2100 (2013) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 25 aprile 2013 e in ultimo prorogata, fino al 30 giugno 2016, dalla risoluzione 2227 (2015), adottata dal Consiglio di sicurezza il 29 giugno 2015, ha il seguente mandato:

– conseguire la stabilizzazione dei principali centri abitati, in particolare nel nord del Mali;

– sostenere le autorità di transizione del Mali per il ristabilimento dell'autorità dello Stato in tutto il Paese (attraverso la ricostruzione del settore della sicurezza, in particolare la polizia e la gendarmeria, così come dello stato di diritto e della giustizia, l’attuazione di programmi per il disarmo, la smobilitazione e reintegrazione degli ex combattenti e lo smantellamento delle milizie e gruppi di auto-difesa, in coerenza con gli obiettivi di riconciliazione e tenendo in considerazione le esigenze specifiche dei bambini smobilitati) e per l'attuazione della road map di transizione verso il pieno ripristino dell'ordine costituzionale, della governance democratica e dell'unità nazionale in Mali (attraverso un dialogo politico nazionale inclusivo e di riconciliazione, la promozione della partecipazione della società civile, comprese le organizzazioni femminili, l'organizzazione e lo svolgimento di elezioni politiche trasparenti inclusive e libere);

– proteggere la popolazione civile sotto minaccia imminente di violenza fisica, le donne e bambini colpiti dai conflitti armati, le vittime di violenza sessuale e di violenza di genere nei conflitti armati, il personale, le installazioni e le attrezzature delle Nazioni Unite, per garantire la sicurezza e la libertà di movimento;

– promuovere il riconoscimento e la tutela dei diritti umani;

– dare sostegno per l’assistenza umanitaria;

– operare per la salvaguardia del patrimonio culturale;

– realizzare azioni a sostegno della giustizia nazionale e internazionale per il perseguimento dei crimini di guerra e contro l'umanità.

La missione EUCAP Sahel Niger, istituita dalla decisione 2012/392/PESC del Consiglio dell’Unione europea del 16 luglio 2012, riconfigurata, in ultimo, e prorogata, fino al 15 luglio 2016, dalla decisione 2014/482/PESC del Consiglio del 22 luglio 2014, è intesa, nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'Unione europea per la sicurezza e lo sviluppo nel Sahel, a consentire alle autorità nigerine di definire e attuare la strategia di sicurezza nazionale. L'EUCAP Sahel Niger mira altresì a contribuire allo sviluppo di un approccio integrato, pluridisciplinare, coerente, sostenibile e basato sui diritti umani tra i vari operatori della sicurezza nigerini nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata. Al fine di conseguire tali obiettivi, l’EUCAP Sahel Niger:

– è disposto a sostenere la definizione e l'attuazione della strategia di sicurezza nigerina continuando nel contempo a fornire consulenza e assistenza nell'attuazione della dimensione di sicurezza della strategia nigerina per la sicurezza e lo sviluppo nel Nord;

– agevola il coordinamento di progetti regionali e internazionali che sostengono il Niger nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata;

– rafforza lo stato di diritto attraverso lo sviluppo delle capacità investigative in ambito penale, e in tale contesto sviluppa e attua adeguati programmi di formazione;

– sostiene lo sviluppo della sostenibilità delle forze di sicurezza e di difesa nigerine;

– contribuisce all'individuazione, pianificazione ed attuazione dei progetti nel settore della sicurezza.

L’ EUCAP Sahel Niger non svolge alcuna funzione esecutiva.

L’EUTM Mali, istituita dalla decisione 2013/34/PESC del Consiglio dell’Unione europea del 17 gennaio 2013, modificata dalla decisione 2014/220/PESC del Consiglio del 15 aprile 2014, con termine al 18 maggio 2016, è una missione militare di formazione, per fornire, nel sud del Mali, formazione e consulenza militare alle forze armate maliane (FAM) che operano sotto il controllo delle legittime autorità civili, al fine di contribuire al ripristino della capacità militare per consentire loro di condurre operazioni militari volte a ripristinare l’integrità territoriale maliana e ridurre la minaccia rappresentata dai gruppi terroristici. La missione mira a rafforzare le condizioni per il corretto controllo politico da parte delle legittime autorità civili delle FAM e ha l’obiettivo di rispondere alle esigenze operative delle FAM fornendo:

– sostegno nella formazione a favore delle capacità delle FAM;

– formazione e consulenza in materia di comando, controllo, catena logistica e risorse umane, nonché formazione in materia di diritto umanitario internazionale, protezione di diritti civili e umani.

Le attività dell’EUTM Mali sono condotte in stretto coordinamento con altri attori coinvolti nel sostegno alle FAM, in particolare con le Nazioni Unite e la Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (ECOWAS).

L’EUCAP Sahel Mali, istituita dalla decisione 2014/219/PESC del Consiglio dell’Unione europea del 15 aprile 2014 con un termine di ventiquattro mesi dalla data di avvio, è una missione civile in Mali a sostegno delle forze di sicurezza interna maliane (FSI: polizia, gendarmeria e guardia nazionale). Obiettivo della missione è consentire alle autorità maliane di ripristinare e mantenere l'ordine costituzionale e democratico nonché le condizioni per una pace duratura in Mali e ristabilire e mantenere l'autorità e la legittimità dello Stato su tutto il territorio maliano attraverso una efficace ristrutturazione della sua amministrazione. In sostegno alla dinamica maliana di restaurazione dell'autorità dello Stato, in stretto coordinamento con gli altri attori internazionali, in particolare la MINUSMA, la missione ha il compito di assistere e consigliare le FSI nell'attuazione della riforma della sicurezza stabilita dal nuovo governo, nella prospettiva di migliorare la loro efficacia operativa, ristabilire le loro rispettive catene gerarchiche, rafforzare il ruolo delle autorità amministrative e giudiziarie per quanto riguarda la direzione e il controllo delle loro missioni e agevolare un loro nuovo dispiegamento nel nord del Paese.

Il comma 4 autorizza la spesa per l’impiego di un ufficiale dell’Arma dei carabinieri in qualità di Police Advisor presso l’Uganda Police Force, in attuazione dell’accordo di collaborazione tecnica tra l’Arma dei carabinieri e la Polizia ugandese nei settori della formazione e logistico, siglato a Kampala il 19 maggio 2015.

L’articolo 4 prevede le autorizzazioni di spesa relative ad ulteriori esigenze connesse con le missioni internazionali.

In particolare, il comma 1 autorizza la spesa per le esigenze relative alla stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e alla realizzazione di infrastrutture, attinenti alle missioni internazionali di cui al presente decreto. Riguardo ai contratti di assicurazione del personale e di trasporto di persone e cose relativi alle missioni internazionali, occorre considerare che, trattandosi di spese eccedenti gli ordinari stanziamenti di bilancio, i relativi oneri trovano copertura finanziaria nei provvedimenti legislativi che autorizzano le relative spese. Quanto alle spese relative alle infrastrutture, si tratta della realizzazione di opere e dell’effettuazione di lavori connessi con esigenze organizzative e di sicurezza dei contingenti militari nelle aree in cui si svolgono le missioni internazionali.

Il comma 2 autorizza la spesa per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali.

Il comma 3 autorizza la spesa per interventi disposti dai comandanti dei contingenti militari delle missioni internazionali di cui al presente decreto, intesi a fronteggiare, nei casi di necessità e urgenza, le esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, entro il limite di spesa autorizzato per ciascun teatro operativo. Si tratta di attività di cooperazione civile-militare intesa a sostenere, in particolare, i progetti di ricostruzione, comprese le infrastrutture sanitarie, le operazioni di assistenza umanitaria, l’assistenza sanitaria e veterinaria, nonché interventi nei settori dell’istruzione e dei servizi di pubblica utilità.

Il comma 4 autorizza la spesa per le seguenti cessioni a titolo gratuito:

– alla Repubblica islamica dell'Afghanistan: mezzi e attrezzature per la gestione delle funzioni aeroportuali dell’aeroporto di Herat. L’autorizzazione di spesa copre gli oneri per il ristoro del materiale ceduto;

– alla Repubblica federale di Somalia: apparecchiature medicali e n. 4 natanti tipo gommone. La cessione si inserisce nel quadro delle attività di sostegno per la costituzione e il rafforzamento delle forze armate nazionali somale (SNAF), previste tra i compiti della missione EUTM Somalia, di cui all’articolo 3, comma 2, del presente decreto. L’autorizzazione di spesa copre gli oneri per il reintegro delle apparecchiature medicali, il ricondizionamento dei natanti e il relativo trasporto nazionale;

– alla Repubblica di Gibuti: n. 4 VBL PUMA e relativi kit di manutenzione, munizionamento calibro 155 mm. per M109L, n. 10 kit di manutenzione e n. 1 lotto di attrezzature per M109L. L’autorizzazione di spesa copre gli oneri per il ripristino dell’efficienza dei mezzi, il reintegro del materiale di munizionamento, l’acquisto dei kit di manutenzione e del lotto di attrezzature e la consegna;

– alla Repubblica tunisina: n. 1 ambulanza FIAT Ducato, n. 12 motori fuoribordo 40 HP, n. 11 gruppi elettrogeni 1500W e n. 3 rimorchi Bartoletti. La cessione si inserisce nel quadro delle attività di cooperazione nel campo militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, previste dalla convenzione fatta a Tunisi il 3 dicembre 1991, ratificata dalla legge 23 marzo 1998, n. 105. L’autorizzazione di spesa copre gli oneri per il ripristino dell’efficienza dei rimorchi e il trasporto di tutti i materiali;

– alla Repubblica d’Iraq: effetti di vestiario invernale, in particolare n. 2.000 sopravvestiti policromi vegetati e n. 2.000 impermeabili da libera uscita mod. 92 (cd. «5 pezzi»). La cessione si inserisce nel quadro degli impegni assunti nel contesto internazionale per sostenere gli sforzi del Governo iracheno nel contrasto alle azioni terroristiche del Daesh. L’autorizzazione di spesa copre gli oneri per il ristoro del vestiario ceduto, la rimozione dei segni distintivi e il trasporto nazionale;

– alla Repubblica libanese: effetti di vestiario invernale, in particolare n. 10.000 impermeabili da libera uscita mod. 92 (cd. «5 pezzi»). L’autorizzazione di spesa copre gli oneri per il ristoro del vestiario ceduto, la rimozione dei segni distintivi e il trasporto nazionale.

Il comma 5 autorizza la cessione, a titolo gratuito, di due motovedette classe 500 del Corpo delle capitanerie di porto alla Repubblica di Montenegro. La cessione si inserisce nel quadro dell’ampia cooperazione bilaterale esistente tra l’Italia e il Paese balcanico e, più in particolare, nel quadro del rafforzamento della collaborazione nei settori della sicurezza della navigazione e della sorveglianza degli spazi marittimi, per finalità di polizia marittima, soccorso in mare e controllo delle frontiere, nonché per la tutela dell’ambiente e la vigilanza sulla pesca. Le motovedette cedute rafforzano la capacità di controllo montenegrina di traffici illeciti lungo la propria costa e contribuiscono a rendere più sicura l'area marittima sotto la sovranità di Podgorica. Ciò acquisisce ulteriore rilevanza alla luce del futuro ingresso del Montenegro nella NATO. Il rafforzamento delle forze di guardia costiera montenegrine potrà essere utile anche in un'ottica di prevenzione qualora si creassero nuove diramazioni della rotta balcanica di migrazione che interessino direttamente il Montenegro e da lì, via mare, l'Italia.

Il comma 6 autorizza ad effettuare, nell’anno 2016, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alcune cessioni, a titolo gratuito, già autorizzate da precedenti provvedimenti di proroga delle missioni internazionali, in particolare:

– cessione alla Repubblica di Gibuti di quattro VBL PUMA 4X4 e undici kit per la manutenzione (articolo 14, comma 4, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43);

– cessione alla Repubblica d’Iraq di equipaggiamenti di protezione CBRN (chimico, batteriologico, radiologico, nucleare): n. 1.000 maschere M90; n. 2.000 filtri per maschere; n. 1.000 indumenti protettivi policromi; n. 1.000 cartine rivelatrici M72 (articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198);

– cessione alla Repubblica d’Albania di materiali di ricambio per veicoli VM 90P (articolo 4, comma 4, lettera b), del citato decreto-legge n. 174 del 2015);

– cessione alla Repubblica Araba d’Egitto di materiali di ricambio per velivoli F-16 (articolo 4, comma 5, lettera a), del citato decreto-legge n. 174 del 2015);

– cessione all’Uganda di n. 3 elicotteri A109 modello AII (articolo 4, comma 5, lettera b), del citato decreto-legge n. 174 del 2015).

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto, laddove erano previsti oneri per acquisto, ricondizionamento o trasporto nazionale ai luoghi di partenza, le relative spese sono state già sostenute nell’anno 2015, residuando per l’anno 2016 solo il concreto trasferimento dei materiali oggetto delle cessioni in parola alla destinazione finale.

Il comma 7 autorizza la spesa per il potenziamento dell’ordinario dispositivo aeronavale apprestato per la sorveglianza e la sicurezza dei confini nazionali nell’area del Mediterraneo centrale. A fronte del grave deterioramento del quadro di sicurezza determinato dalla crisi in Libia risulta, infatti, necessario adottare misure per assicurare la tutela degli interessi nazionali esposti ai maggiori rischi connessi con l’avanzata della minaccia terroristica. L’infittimento delle attività di pattugliamento, condotte nell’area del Mediterraneo interessata dalle principali rotte di comunicazione, determinerà una maggiore protezione a mare, segnatamente in riferimento al rischio di aumento dei traffici illeciti condotti in mare, principalmente il traffico di armi, di possibili infiltrazioni di terroristi nel territorio nazionale, di possibili azioni di matrice terroristica a danno di installazioni off shore e natanti, civili e militari. Tale rafforzamento contribuirà, altresì, alla raccolta di informazioni sulle attività dei gruppi terroristici, che, per gli ulteriori sviluppi, vedranno interessati gli organi competenti. Le risorse apprestate dalla disposizione in esame consentiranno di incrementare adeguatamente gli assetti dell’ordinario dispositivo aeronavale di sorveglianza per la sicurezza marittima con l’impiego di ulteriori unità navali, con componente elicotteristica, e aeromobili, anche a pilotaggio remoto (APR), e gli eventuali ulteriori assetti di sorveglianza elettronica.

Il comma 8 autorizza la spesa per la partecipazione di personale militare all’operazione della NATO denominata Active Fence, autorizzata dal North Atlantic Council in data 4 dicembre 2012. La missione consiste nello schieramento di batterie antimissile a difesa dei confini sud-orientali dell’Alleanza. Il comando della missione è detenuto dall’Air Command di Ramstein (in Germania) e gli assetti assegnati possono essere impiegati esclusivamente per attività di difesa missilistica, e non per l’imposizione di una no-fly zone. L’Italia partecipa all’operazione con un contingente di personale militare pari a 130 unità e una batteria SAMP/T dell’Esercito.

Il comma 9 autorizza la spesa per contribuire al potenziamento del dispositivo della NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dei Paesi membri dell’Europa orientale e dell’area sud-orientale dell’Alleanza. A seguito della crisi in Ucraina e nell’area mediorientale, la NATO ha incrementato l’attività di sorveglianza dello spazio aereo dei Paesi membri dell’Europa orientale e dell’area sud-orientale dell’Alleanza mediante l’impiego dei velivoli radar AWACS di proprietà comune dell’Alleanza. Per il rifornimento in volo di tali velivoli è necessario il contributo degli Stati membri in quanto l’Alleanza non dispone di aerocisterne di proprietà comune. L’Italia contribuisce con un velivolo KC-767 dell’Aeronautica militare.

Il comma 10 autorizza la spesa per contribuire al potenziamento del dispositivo della NATO per la sorveglianza navale dell’area sud dell’Alleanza. Le misure adottate dalla NATO in proposito sono intese a colmare i «critical shortfalls» in seno alle Standing Naval Forces (SNFs), che costituiscono lo strumento navale a più alta prontezza operativa a disposizione dell’Alleanza. Le SNFs sono costituite da quattro gruppi aeronavali permanentemente attivati, suddivisi per aree di responsabilità della NATO (gruppi 1 - area nord; gruppi 2 - area sud). L’Italia partecipa ai due gruppi navali di intervento, rispettivamernte, contro la minaccia convenzionale e contro quella derivante dall’eventuale utilizzo di mine subacquee nell’area sud di responsabilità della NATO, con il Mediterraneo quale principale area di presenza (Standing Naval Maritime Group 2 - SNMG2 - e Standing Naval Maritime Counter Measures Group 2 - SNMCMG2). L’autorizzazione di spesa è riferita al contributo nazionale di n. 1 unità cacciamine (MHC) nel SNMCMG 2.

Il comma 11 autorizza:

– la proroga, fino al 31 dicembre 2016, dell’impiego di 1.500 unità di personale delle Forze armate per le esigenze di sicurezza connesse con lo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia e di quelle di alcune specifiche aree del territorio nazionale, di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, attualmente previsto fino al 30 giugno 2016;

– l’incremento del contingente di personale delle Forze armate impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, di cui all’articolo 1, comma 472, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di ulteriori 750 unità dal 9 maggio al 31 dicembre 2016. La menzionata disposizione, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (cosiddetta operazione «Strade sicure»), nonché di quelli previsti dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6 (finalizzati al contrasto dei reati di criminalità organizzata e ambientale nella cosiddetta «terra dei fuochi»), ha autorizzato la proroga fino al 31 dicembre 2016 del contingente di 4.800 unità di personale delle Forze armate impegnato nell’espletamento dei servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili. Si tratta quindi di 750 unità aggiuntive che, a partire dal 9 maggio, possono essere integrate nella proroga del predetto piano d’impiego per il 2016, volto a soddisfare le straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto alla criminalità ed al terrorismo. A tali unità si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, riguardanti il trattamento economico e le modalità di impiego.

L’articolo 5 prevede disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni.

In particolare, il comma 1 rinvia alle disposizioni di cui all’articolo 3, commi da 1, alinea, a 5, 8 e 9, della legge n. 108 del 2009, le quali prevedono:

– articolo 3, comma 1, alinea: trattamento economico accessorio da erogare al personale che partecipa alle missioni, consistente nell’attribuzione dell’indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941;

– articolo 3, comma 2: disapplicazione della riduzione del 20 per cento stabilita dall’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all’indennità di cui al comma 1 del medesimo articolo 3;

– articolo 3, comma 3: per il personale impiegato nella missione relativa allo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell’area balcanica, corresponsione del trattamento economico di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642 (ora articoli 1808 e 2164 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010), calcolando l’indennità speciale nella misura del 50 per cento dell’assegno di lungo servizio all’estero. Anche in relazione a tale trattamento economico è previsto che non venga applicata la riduzione del 20 per cento stabilita dall’articolo 28, comma 1, del citato decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;

– articolo 3, comma 4: corresponsione ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali dell’indennità di impiego operativo in misura uniforme, pari, per il personale militare in servizio permanente e per i volontari in ferma breve trattenuti in servizio e per i volontari in rafferma biennale, al 185 per cento dell’indennità operativa di base di cui all’articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e, per i volontari in ferma prefissata, a euro 70. L’indennità in parola, se più favorevole, sostituisce le indennità di impiego operativo, ovvero l’indennità pensionabile, corrisposte ai militari secondo misure differenziate in ragione delle diverse condizioni di impiego in cui il personale di ciascuna Forza armata è chiamato abitualmente ad operare, come previsto dalla legge 23 marzo 1983, n. 78 (gli importi delle diverse indennità operative sono stati aggiornati nel tempo dai provvedimenti di concertazione relativi al trattamento economico del personale militare in servizio permanente e, per i volontari in ferma, dalle leggi n. 342 del 1986 e n. 231 del 1990). L’uniformità della misura prevista trova giustificazione nella considerazione che i militari inseriti nei contingenti impiegati nelle missioni operano in condizioni di rischio e di disagio sostanzialmente similari. A tale indennità viene applicato il trattamento fiscale e previdenziale previsto per l’indennità di imbarco dall’articolo 19, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e dall’articolo 51, comma 6, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

– articolo 3, comma 5: trattamento economico complessivo da erogare nei casi in cui l’ONU, nell’ambito delle missioni internazionali, attribuisce al personale militare incarichi di vertice tramite contratti individuali, che regolano il rapporto degli interessati con la stessa organizzazione, nonché i compiti sulla catena di comando multinazionale. La disposizione stabilisce che qualsivoglia retribuzione corrisposta dall’ONU allo stesso titolo sia versata all’amministrazione, al netto delle ritenute, fino alla concorrenza dell’importo corrispondente alla somma dei trattamenti nazionali (fisso e continuativo, per indennità di missione ai sensi del comma 1, per vitto e alloggio, ecc.), al netto delle ritenute, percepiti dagli interessati. Da tale compensazione sono esclusi indennità e rimborsi corrisposti dall’ONU per i servizi occasionali fuori sede, comandati autonomamente dalla stessa organizzazione internazionale;

– articolo 3, comma 8: possibilità di prolungare il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno per le esigenze connesse con le missioni internazionali, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi;

– articolo 3, comma 9: richiamo di talune disposizioni previste dal decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, per la disciplina da applicare al personale impiegato nelle missioni internazionali. In particolare, le disposizioni del decreto-legge n. 451 del 2001 richiamate prevedono:

– articolo 2, commi 2 e 3: corresponsione dell’indennità anche nei previsti periodi di riposo e recupero fruiti dal personale in costanza di missione, analogamente a quanto previsto dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, di conversione in legge del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, nonché, ai fini della corresponsione dell’indennità, equiparazione dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate ai volontari di truppa in servizio permanente, essendo tali categorie di personale in possesso di analogo stato giuridico e impiegati negli stessi compiti;

– articolo 3: trattamento assicurativo e pensionistico nei casi di decesso e invalidità per causa di servizio e, altresì, i casi di infermità contratta in servizio. In particolare, viene attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l’applicazione del coefficiente previsto dall’articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliando il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente. Nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio è prevista l’applicazione, rispettivamente, dell’articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308 (ora, articoli 1897 e 2183 del citato codice dell’ordinamento militare) e delle disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria, di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. E’, inoltre, disposto il cumulo del trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità con quello assicurativo, nonché con la speciale elargizione e con l’indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308 (ora, articoli 1895, 1896, 2181 e 2182 del codice dell’ordinamento militare), e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835 (ora, articoli 1898 e 2184 del codice dell’ordinamento militare), nei limiti stabiliti dall’ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio, è richiamata l’applicazione dell’articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall’articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339 (ora, articolo 881 del codice dell’ordinamento militare). Esso prevede che il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità possa, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (ora, articolo 1503 del codice dell’ordinamento militare), fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al personale che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi con il recupero dell'idoneità al servizio militare a seguito della infermità contratta. Negli stessi casi, per il personale militare in servizio permanente, non è computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione, a meno che le infermità comportino inidoneità permanente al servizio. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera. Nei confronti del personale deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi e a carico, qualora unici superstiti, i benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, consistenti nel diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto a ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli ovvero nell’assunzione per chiamata diretta nelle amministrazioni statali, ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni ed entro l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze;

– articolo 4: corresponsione dell’indennità di missione al personale militare in stato di prigionia o disperso e computo per intero del tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso ai fini del trattamento di pensione;

– articolo 5, comma 1, lettere b) e c): disapplicazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro e possibilità da parte del personale impiegato nelle missioni di utilizzare a titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative;

– articolo 7: estensione della disciplina prevista per il personale militare al personale civile eventualmente impiegato nelle missioni;

– articolo 13: particolare disciplina a favore del personale militare impiegato in missioni internazionali in materia di partecipazione ai concorsi interni banditi dall’Amministrazione (rinvio d’ufficio dell’interessato al primo concorso utile successivo, attribuzione ai soli fini giuridici dell’anzianità assoluta attribuita ai vincitori del concorso per il quale è stata presentata domanda, nonché dell’anzianità relativa determinata dal posto che sarebbe stato occupato nella relativa graduatoria con il diritto, se vincitore, all’attribuzione della stessa anzianità giuridica dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda).

È, altresì, richiamato l’articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2009, il quale prevede a favore del personale del Corpo della guardia di finanza la medesima disciplina stabilita per il personale delle Forze armate in materia di partecipazione ai concorsi interni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 451 del 2001.

Il comma 2 stabilisce che l’indennità di missione sia corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti, della diaria prevista per il Paese di destinazione dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 gennaio 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003).

Il comma 3 individua, per il calcolo dell’indennità da corrispondere al personale impiegato nelle missioni ivi elencate, una diaria di riferimento diversa da quella del Paese di effettiva destinazione.

Il comma 4 disciplina il trattamento economico accessorio del personale impiegato nelle missioni navali Active Endeavour (articolo 1, comma 7), EUNAVFOR MED operazione SOPHIA (articolo 1, comma 8) e Atalanta (articolo 3, comma 1) e nelle attività relative al potenziamento dell’ordinario dispositivo aeronavale nazionale apprestato per la sorveglianza e la sicurezza dei confini nell’area del Mediterraneo centrale (articolo 4, comma 7), nonché nell’operazione della NATO per la sorveglianza navale dell’area sud dell’Alleanza (articolo 4, comma 10). A tale personale il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, per il compenso forfettario di impiego, ai limiti di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 (protrazione dell’operazione, senza soluzione di continuità, per almeno quarantotto ore con l’obbligo di rimanere disponibili nell’ambito dell’unità operativa e possibilità di corrispondere il compenso per un periodo non superiore a 120 giorni all’anno) e, per la retribuzione per lavoro straordinario, ai limiti orari individuali previsti dai decreti adottati in attuazione dell’articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. È disposto, altresì, che il compenso forfettario di impiego sia corrisposto ai volontari in ferma prefissata di un anno nella misura prevista per i volontari in ferma prefissata quadriennale, pari al 70 per cento di quella spettante ai volontari di truppa in servizio permanente.

Il comma 5 è volto a consentire la prosecuzione dell’impiego nella specifica missione, fino al termine del periodo previsto e comunque per un massimo di sei mesi, del personale schierato nei teatri operativi eventualmente collocato in aspettativa per riduzione quadri, previo consenso degli interessati. Si tratta di una misura che:

– assicura maggiore flessibilità nell’impiego, garantendo con ciò maggiore efficienza operativa;

– non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto il personale in parola viene richiamato «senza assegni» (percependo quindi il trattamento economico ridotto di cui all’articolo 1821 del citato codice dell’ordinamento militare), e anzi comporta possibili risparmi, evitando che si debba procedere all’anticipata sostituzione degli interessati rispetto al piano di impiego del contingente originariamente previsto.

L’articolo 6 prevede, al comma 1, l’applicazione al personale impiegato nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, delle speciali disposizioni in materia penale di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all’articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. L’applicazione di tali disposizioni viene estesa anche al personale che, seppure non organicamente inserito nelle missioni internazionali previste dal presente provvedimento, è eventualmente inviato in supporto alle medesime missioni per fronteggiare imprevedibili e urgenti esigenze, anche connesse con il repentino deteriorarsi delle condizioni di sicurezza nelle diverse aree in cui sono impiegati i contingenti militari italiani. Diversamente, per tale personale opererebbe la disciplina penale ordinaria, che prevede, tra l’altro, in simili contesti l’applicazione del codice penale militare di guerra.

Quanto alle disposizioni oggetto di rinvio, l’articolo 5 del citato decreto-legge n. 209 del 2008 stabilisce, al comma 1, l’applicazione del codice penale militare di pace e delle disposizioni di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002, nella parte in cui dispongono in ordine alla competenza territoriale per l’accertamento dei reati militari, concentrata sul Tribunale militare di Roma, alle misure restrittive della libertà personale, all’udienza di convalida dell’arresto in flagranza e all’interrogatorio della persona destinataria di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il comma 2 condiziona la punibilità dei reati commessi dallo straniero nel territorio in cui si svolgono gli interventi umanitari e le missioni militari previste dal provvedimento legislativo di proroga, a danno dello Stato ovvero dei cittadini italiani che partecipano agli interventi e alle missioni stessi, alla richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. La disposizione è intesa a consentire all’autorità di Governo di valutare preventivamente se le condotte poste in essere siano tali da mettere effettivamente in pericolo interessi vitali dello Stato. Il comma 3 attribuisce al Tribunale di Roma la competenza territoriale per i reati di cui al comma 2, nonché per i reati attribuiti alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria commessi dal cittadino italiano che partecipa agli interventi e alle missioni di cui al decreto-legge medesimo, nel territorio e per il periodo di durata degli interventi e delle missioni stessi. Al riguardo va considerato che la prevista applicazione del codice penale militare di pace al personale militare impiegato nelle missioni comporta che numerosi reati ipotizzabili a carico di appartenenti alle Forze armate, che l’articolo 47 del codice penale militare di guerra configura come reati militari (conseguentemente attribuiti alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria militare), siano invece qualificati come reati comuni rientranti nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria. La disposizione in esame – che non incide sulla ripartizione della giurisdizione tra la magistratura ordinaria e la magistratura militare - è analoga a quella prevista per i reati militari commessi durante lo svolgimento delle missioni, per i quali l’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 421 del 2001 (richiamato dal comma 1 del presente articolo 5) attribuisce la competenza al Tribunale militare di Roma. Viene in tal modo delineato, per tutti i reati commessi nell’ambito degli interventi e delle missioni internazionali per la pace, un quadro normativo unitario sotto il profilo della competenza, che consente di evitare eventuali conflitti che potrebbero derivare dall’applicazione dell’articolo 10 del codice di procedura penale, il quale stabilisce che, nell’ambito della giurisdizione ordinaria, per i reati commessi interamente all’estero, la competenza è determinata, successivamente, dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato e che, nei casi in cui non sia possibile determinarla nei modi indicati, la competenza appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nell’apposito registro. L’individuazione del Tribunale di Roma quale unico giudice ordinario competente, come del Tribunale militare di Roma per i reati militari, trova fondamento nella circostanza che le attività di pianificazione e conduzione degli interventi e delle missioni internazionali per la pace sono svolti, rispettivamente, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Comando operativo di vertice interforze nell’ambito del Ministero della difesa, amministrazioni centrali con sede a Roma. Il comma 4 dell’articolo 5 prevede l’esercizio della giurisdizione per i reati di pirateria, con attribuzione della competenza al Tribunale di Roma, solo nei casi in cui siano commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree in cui si svolge la missione dell’Unione europea, denominata Atalanta. Il comma 5 prevede, nei casi di cui al comma 4, l’applicazione della disciplina di cui all’articolo 9, commi 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421 (già richiamata al comma 1) in materia di misure restrittive della libertà personale, di udienza di convalida dell’arresto in flagranza e di interrogatorio della persona destinataria di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. E’ prevista, altresì, la possibilità di trattenere, in tali circostanze, le persone arrestate o fermate in appositi locali del vettore militare. Il comma 6 consente all’autorità giudiziaria, a seguito del sequestro, di disporre l’affidamento in custodia all’armatore, all’esercente ovvero al proprietario della nave o dell’aeromobile catturati con atti di pirateria. La disposizione tiene conto, da una parte, della particolare onerosità di un lungo trasporto in Patria dei mezzi catturati dai pirati e sequestrati nel corso dell’operazione in questione e, dall’altra, della necessità di completare, quanto prima, le operazioni di restituzione dei mezzi agli aventi diritto. Oltre al proprietario la norma individua, quali possibili destinatari dell’affidamento in custodia dei mezzi suddetti, l’armatore e l’esercente, figure giuridiche cui l’ordinamento riconosce specifiche attribuzioni e responsabilità (articoli 265, 274, 874 e 878 del codice della navigazione). Il comma 6-bis prevede, per l’esercizio della giurisdizione fuori dei casi di cui al comma 4, il rinvio alle disposizioni contenute negli accordi internazionali di cui l’Italia è parte ovvero conclusi da organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte. Il comma 6-ter, con disposizione transitoria, prevede l’immediata applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis anche ai procedimenti in corso, con la possibilità di utilizzare strumenti telematici per la trasmissione dei relativi provvedimenti e comunicazioni.

L’articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del 2009 prevede disposizioni che introducono, per le missioni internazionali, una scriminante speciale in tema di uso legittimo della forza. Tali disposizioni sono intese ad apprestare un’adeguata tutela sul piano giuridico al personale militare, evitando qualsiasi irragionevole rischio di addebitare responsabilità al personale che abbia operato nel pieno rispetto del diritto internazionale, delle disposizioni che regolano la missioni e degli ordini legittimamente impartiti. In particolare, sono previste:

– la non punibilità del militare che, nel corso delle missioni previste dal decreto-legge medesimo, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica nel rispetto delle direttive, delle regole di ingaggio e degli ordini legittimamente impartiti per la specifica missione;

– la responsabilità per colpa nel caso in cui si eccedano, a tale titolo, i limiti della scriminante.

Il comma 2 estende l’applicazione delle disposizioni previste dal comma 1 anche al personale impiegato nelle seguenti missioni internazionali:

– United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP): istituita dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 39 (1948) e 47 (1948) con il mandato di vigilare, nello Stato di Jammu e Kashmir, sulla cessazione delle ostilità tra India e Pakistan; le risoluzioni 91 (1951) e 307 (1971) hanno confermato il mandato fino al ritiro, una volta cessate tutte le ostilità, di tutte le forze militari nei rispettivi territori di provenienza. La missione ha sede a Islamabad e vede attualmente impiegate 106 unità di personale, di cui: 39 osservatori militari, 23 unità di personale civile internazionale, 44 di personale civile locale. L’Italia partecipa con 4 unità di personale militare;

– United Nations Truce Supervision Organization in Middle East (UNTSO): istituita dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 50 (1948) per assistere il mediatore delle Nazioni Unite nell’attività di vigilanza sul rispetto della tregua in Palestina, seguita alle ostilità determinatesi a seguito della proclamazione dello Stato di Israele. Con la successiva risoluzione 73 (1949) sono stati assegnati nuovi compiti alla missione, in linea con i quattro accordi di armistizio tra Israele e i quattro Paesi arabi vicini - Egitto, Giordania, Libano e la Repubblica araba siriana. Dopo le guerre degli anni 1956, 1967 e 1973, è stata confermata la presenza degli osservatori militari UNTSO in Medio Oriente, in qualità di intermediari tra le parti ostili e quale strumento di prevenzione di incidenti isolati o di conflitti più estesi, in ausilio alle forze di pace che operano nell’area. La missione ha sede a Gerusalemme, con uffici di collegamento a Beirut (Libano), Ismailia (Egitto) e Damasco (Siria), e vede attualmente impiegate 374 unità di personale, di cui: 155 osservatori militari, 87 unità di personale civile internazionale, 132 di personale civile locale. L’Italia partecipa con 7 unità di personale militare;

– United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO): istituita dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 690 (1991), in conformità con la "proposta di accordo", accettata dal Marocco e dal Frente popular para la liberación de Saguia el-Hamra y de Río de Oro (Fronte POLISARIO), relativa al periodo transitorio per la preparazione di un referendum in cui il popolo del Sahara Occidentale avrebbero scelto tra indipendenza e integrazione con il Marocco. La missione aveva i seguenti compiti: controllare il cessate il fuoco; verificare la riduzione delle truppe marocchine nel territorio; monitorare il confinamento delle truppe marocchine e del Fronte POLISARIO nei luoghi designati; adottare misure con le parti per assicurare il rilascio di tutti i prigionieri politici sahrawi o detenuti; sovrintendere allo scambio di prigionieri di guerra; attuare il programma di rimpatrio dei rifugiati; identificare e registrare gli elettori qualificati; organizzare e garantire un referendum libero ed equo e proclamare i risultati. A oggi il referendum non si è ancora svolto, ma continuano a essere svolte le attività di monitoraggio sulla cessazione delle ostilità, riduzione della minaccia di mine e ordigni inesplosi, sostegno alla pacificazione. La risoluzione 2152 (2014), ribadendo l’impegno delle Nazioni Unite di assistere le parti per il raggiungimento di una soluzione politica giusta, duratura e reciprocamente accettabile, per l'autodeterminazione del popolo del Sahara Occidentale nel contesto di accordi coerenti con i principi e gli scopi della Carta delle Nazioni Unite, ha esteso il mandato della missione fino al 30 aprile 2015. La missione ha sede a Laayoune e vede attualmente impiegate 219 unità di personale appartenenti a 31 Paesi. L’Italia partecipa con 6 unità di personale militare;

– Multinational Force and Observers in Egitto (MFO): organizzazione internazionale indipendente istituita per il mantenimento della pace nel Sinai a seguito degli accordi di Camp David del 17 settembre 1978 tra Stati Uniti, Egitto e Israele, confermati dal Trattato di pace israelo-egiziano del 1979, con cui Israele restituiva all'Egitto la penisola del Sinai, occupata durante la guerra dei sei giorni del 1967. Nel 1981 è stato negoziato dalle Parti un Protocollo al Trattato, che prevede la libera circolazione nelle acque del Golfo di Aqaba e dello Stretto di Tiran e la costituzione della MFO, con il mandato di sorvegliare l'attuazione delle disposizioni di sicurezza del Trattato, cercando di prevenire qualsiasi violazione dei suoi termini. La MFO è insediata nella fascia orientale della penisola del Sinai con due basi principali, una a El Gorah e una a Sharm el-Sheikh, e vede attualmente impiegate circa 1.700 unità di personale appartenente a tredici Stati (Australia, Canada, Colombia, Repubblica ceca, Repubblica delle Isole Figi, Francia, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Stati Uniti e Uruguay). L’Italia partecipa con 75 unità di personale militare;

– missioni Interim Air Policing della NATO: si tratta di missioni condotte congiuntamente dagli Stati appartenenti alla NATO, in base alle disposizioni del Trattato, intese a preservare l’integrità dello spazio aereo dell’Alleanza.

In assenza della disposizione in esame, poiché le missioni di cui si tratta non sono disciplinate dal presente decreto, per il personale ivi impiegato opererebbe la disciplina penale ordinaria, che prevede, tra l’altro, in simili contesti l’applicazione del codice penale militare di guerra.

Il comma 3 è inteso a modificare l’articolo 10 del codice di procedura penale, recante la disciplina della competenza per reati commessi all’estero, il quale prevede, al comma 1, che nel caso di reato commesso interamente all’estero, la competenza sia determinata successivamente in base al luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell’arresto o della consegna dell’imputato, oppure, nel caso in cui vi siano più imputati, che proceda il giudice competente per il maggior numero di essi.

La modifica prevista introduce un’ulteriore disposizione al citato articolo 10 del codice di procedura penale (comma 1-bis) stabilendo che, nel caso in cui il reato sia commesso a danno di un cittadino, qualora la competenza non sia determinabile ai sensi del citato comma 1, sia competente il tribunale o la corte di assise di Roma, sempre che non ricorrano i casi previsti dagli articoli 12 (connessione di procedimenti) e 371, comma 2, lettera b) (casi in cui le indagini di uffici diversi del pubblico ministero si considerano collegate) del codice di procedura penale.

Qualora poi non sia possibile determinare la competenza nei modi indicati dai predetti commi 1 e 1-bis, sarà competente, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 10 del codice di procedura penale, il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato.

È previsto, infine, al comma 4, che la nuova disciplina si applichi ai fatti commessi successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

L’articolo 7 reca disposizioni in materia contabile.

In particolare, il comma 1 rinvia alle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. Tale articolo prevede, al comma 1, che, per le esigenze connesse con le missioni internazionali e in circostanze di necessità e urgenza, gli Stati maggiori di Forza armata e per essi i competenti ispettorati, il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, il Segretariato generale della difesa e per esso le competenti Direzioni generali, accertata l’impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, possano attivare le procedure d’urgenza previste dalla normativa vigente per l’acquisizione di forniture e servizi, nonché acquisire in economia lavori, servizi e forniture per esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di trasporto del personale e spedizione di materiali e mezzi, di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica, materiali d’armamento, equipaggiamenti, materiali informatici, mezzi e materiali sanitari, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali. Il comma 2 del richiamato articolo 5 dispone che le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell’ambito di attività operative o di addestramento propedeutiche all’impiego del personale nelle missioni internazionali previste dal decreto-legge medesimo siano effettuate in deroga al limite di cui all’articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il comma 2, al fine di assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, stabilisce la misura delle anticipazioni sulle spese complessivamente autorizzate a favore delle Amministrazioni interessate, da disporre entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 3 inserisce nel codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l’articolo 538-bis, in materia di contratti di assicurazione e di trasporto relativi alle missioni internazionali, finanziati dai provvedimenti di autorizzazione e proroga di tali missioni. La disposizione autorizza il Ministero della difesa ad avviare, nell’anno precedente il finanziamento, le procedure di affidamento dei contratti in parola fino alla fase della stipulazione compresa. Per procedere, invece, all’approvazione dei contratti e all’impegno delle relative spese, la disposizione in esame ribadisce, ovviamente, che resta necessario attendere il perfezionamento delle procedure contabili di allocazione delle risorse finanziarie derivanti dai menzionati provvedimenti di autorizzazione e proroga delle missioni internazionali sui pertinenti capitoli del relativo stato di previsione della spesa. Tali previsioni sono indispensabili al fine di garantire che i servizi di assicurazione e di trasporto in favore dei contingenti militari impiegati nelle missioni internazionali possano essere erogati senza soluzione di continuità a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

Il comma 4 autorizza il Ministero della difesa a sostenere, in ciascun esercizio finanziario, nelle more dell’emanazione dei provvedimenti di proroga delle missioni internazionali, spese mensili, incluse le spese di personale, determinate in proporzione alle somme iscritte sul fondo per il finanziamento di tali missioni, di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, richiedendo, a tal fine, corrispondenti anticipazioni di tesoreria da estinguere entro trenta giorni dall’assegnazione delle risorse iscritte sul fondo di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A legislazione vigente le spese per le missioni internazionali sono sostenute nell’ambito dei capitoli di personale, di funzionamento, di investimento, nonché di cedolino unico dello stato di previsione della Difesa e delle altre amministrazioni coinvolte per gli aspetti di competenza. Pertanto, in assenza della norma di proroga annuale delle missioni, l’amministrazione della Difesa anticipa le spese per le unità impiegate all’estero con le disponibilità di competenza dei relativi capitoli di spesa. A seguito dell’emanazione del decreto-legge di proroga e della relativa conversione in legge, i citati capitoli di spesa vengono reintegrati con il riparto delle risorse iscritte sul fondo di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che viene annualmente rifinanziato con la legge di stabilità. La norma in esame si rende necessaria al fine di consentire al Ministero della difesa di sostenere spese mensili determinate in proporzione alle somme iscritte sul fondo di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino all’adozione dei provvedimenti normativi di proroga delle missioni internazionali di pace, per il finanziamento delle medesime missioni, tenuto conto che lo stanziamento iniziale di previsione delle citate azioni sarà pari a zero. Il Ministero della difesa potrà, pertanto, richiedere, nell’ambito delle azioni di riferimento, anticipazioni di tesoreria, da estinguere entro trenta giorni dall’assegnazione delle risorse iscritte sul fondo di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La norma si rende altresì necessaria al fine di garantire, in ogni caso, la prosecuzione delle missioni internazionali di pace all’inizio di ciascun esercizio finanziario, laddove nell’ambito della legge annuale di stabilità, il relativo fondo di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sia stato rifinanziato e nelle more del decreto di riparto del fondo. La norma non comporta nuovi e ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che l’ammontare del citato fondo, in ragione mensile, rappresenta il limite massimo di spesa che il Ministero della difesa può sostenere per le missioni internazionali in ciascun mese.

Il Capo II prevede disposizioni in materia di iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

In particolare, l’articolo 8 prevede, al comma 1, l’integrazione degli stanziamenti previsti per l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, come determinati dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati e a sostenere la ricostruzione civile in Afghanistan, Burkina Faso, Etiopia, Repubblica Centrafricana, Iraq, Libia, Mali, Niger, Myanmar, Pakistan, Palestina, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen e, in relazione all'assistenza dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi.

Per fronteggiare l’emergenza migratoria, che ha acquisito un rilievo centrale nell’agenda della comunità internazionale e che vede l’Italia tra i Paesi più esposti, parte dei fondi richiesti potranno servire a fornire contributi ad iniziative europee ed internazionali in tema di migrazioni e sviluppo, tra cui il trust fund europeo istituito dal vertice UE-Africa dell’11-12 novembre 2015 a La Valletta.

In Afghanistan si realizzeranno iniziative per dar seguito agli impegni di mantenimento del livello di cooperazione allo sviluppo assunti dall’Italia nelle Conferenze internazionali di Bonn e Tokyo e di Londra. Il consolidamento degli impegni della comunità internazionale nei confronti dell’Afghanistan è un elemento centrale del Mutual Accountability Framework concordato nella conferenza di Tokyo (luglio 2012) e ribadito nel corso del Senior Officials Meeting del 4-5 settembre 2015 a Kabul. Ad esso sono legate le prospettive dell’Afghanistan di una stabilizzazione successiva al ritiro di ISAF (International Security Assistance Force), come richiesto dal nuovo Governo del Presidente Ghani. L’attuale fase di non autosufficienza delle finanze pubbliche afghane richiede infatti un aiuto esterno per sostenere l’autorità del Governo legittimo e lo sviluppo socio-economico della popolazione. A Tokyo, la Comunità dei donatori e il Governo afghano hanno assunto una serie di impegni reciproci volti a favorire la transizione verso una maggior sostenibilità del bilancio afghano. In particolare, la comunità internazionale ha assunto l’impegno di canalizzare una quota crescente dei contributi attraverso il bilancio (almeno il 50 per cento) e di allineare almeno l'80 per cento dei finanziamenti ai programmi nazionali afgani. Ciò allo scopo di favorire la sostenibilità e promuovere un miglioramento della capacità delle Autorità locali. Per questo motivo è importante sostenere tale investimento sia in termini finanziari (principalmente attraverso l’Afghanistan Reconstruction Trust Fund e i programmi nazionali afghani) che in termini di assistenza tecnica e monitoraggio. Nelle proposte formulate si è tenuto conto dei settori prioritari indicati dall’accordo di partenariato firmato nel gennaio del 2012 (governance/rule of law, infrastrutture, sviluppo rurale/agricoltura) e degli ambiti trasversali e settori di impegno citati dall’accordo (gender, sanità, patrimonio culturale). L’impegno italiano troverà concreta attuazione anche sul piano bilaterale mediante contributi al Governo afghano per programmi di sviluppo rurale; e ancora mediante contributi agli Organismi internazionali, tra i quali l’UNDP (United Nations Development Programme) per programmi di governance e a tutela dei diritti delle donne, UNOPS (United Nations Office for Project Services), per l’interconnessione della rete di trasporti del Paese, UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), per la tutela del patrimonio culturale afghano. Permane nel Paese l’esigenza di poter assicurare continuità agli interventi umanitari in corso (il 90 per cento dei quali realizzati nella città di Herat) e garantire il supporto umanitario alle fasce deboli della popolazione.

In Pakistan, le iniziative di cooperazione riguarderanno prevalentemente il settore dello sviluppo rurale e sociale, dove si concentrano le condizioni di povertà, nonché di forti carenze di servizi di base e approvvigionamento energetico. Verrà data particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili, in particolare gli sfollati a causa delle operazioni militari nel Waziristan e delle inondazioni che hanno recentemente colpito il Paese. I fondi richiesti saranno utilizzati per attività di capacity building a favore delle istituzioni locali, per migliorarne le capacità di prevenire e mitigare gli effetti delle catastrofi naturali.

In Myanmar si prevede di realizzare interventi per il rafforzamento delle capacità delle istituzioni locali nella programmazione di politiche di sviluppo socio-economico nei settori rurale, dei servizi di base, del sostegno al settore privato e del patrimonio culturale (in cui l’Italia vanta competenze internazionalmente riconosciute), con il contributo degli attori italiani di cooperazione nel Paese (organizzazioni non governative-ONG e università).

In Iraq, si intende proseguire e rafforzare l’azione a sostegno della risposta alla crisi umanitaria provocata dal conflitto scatenato da Daesh e all’esodo di sfollati in altre regioni del Paese, specie nel Kurdistan iracheno. In tale regione si opererà attraverso le Agenzie ONU più impegnate sul terreno (come l’UNICEF - United Nations Children’s Fund, il PAM e l’UNHCR - United Nations Refugee Agency), e ci si avvarrà dell’apporto delle università e della cooperazione decentrata italiane, per il rafforzamento delle istituzioni locali e della loro capacità di rispondere alle esigenze della popolazione sfollata e di quella ospitante, in particolare nel settore sanitario. Sul canale bilaterale, sono previste attività in continuità con gli interventi avviati nel corso del 2015, le quali si si rivolgeranno prioritariamente alle categorie più vulnerabili della popolazione civile (donne, anziani, bambini e disabili). La loro attuazione verrà affidata alle numerose ONG italiane operanti nei tre Distretti della regione curda, in particolare nell’area di Erbil. Sul canale multilaterale, l’azione sarà indirizzata ai settori indicati negli appelli lanciati dalle Agenzie ONU e dalla Croce rossa internazionale, principalmente quelli della sicurezza alimentare, della sanità, della protezione dei rifugiati e dell’assistenza all’infanzia. Si proseguirà inoltre l’azione di tutela del patrimonio culturale iracheno, imprescindibile fattore identitario di una convivenza multietnica e multi-religiosa.

In Siria e nei Paesi limitrofi si sosterranno iniziative complementari e sinergiche a quelle promosse nell’ambito del settore dell’agricoltura e sicurezza alimentare (Working Group on Economic Recovery and Development of the Group of Friends of the Syrian People-GFSP), di cui l’Italia è capofila, e interventi degli organismi internazionali nei settori dell’accesso ai servizi di base, della protezione dei minori e della parità di genere, nonché delle attività generatrici di reddito e del sostegno alle comunità ospitanti. Si intende inoltre assicurare la partecipazione italiana a fondi fiduciari regionali per la crisi siriana, in particolare il Syria Recovery Trust Fund (SRTF) e il Trust Fund europeo per la crisi siriana (EUTF), di cui l’Italia è co-fondatore e «permanent co-chair» e che è arrivato a gestire, a fine 2015, finanziamenti per quasi 500 milioni di euro. Sul piano bilaterale, si realizzeranno attività (nei settori sanitario e delle infrastrutture di base o altri che saranno considerati eventualmente opportuni) tese a migliorare le condizioni di vita della popolazione in territorio siriano, anche in coordinamento con gli esponenti delle opposizioni moderate (SOC/SIG). Sia in Siria che nei Paesi della regione interessati dal flusso di rifugiati (in particolare in Libano e Giordania), si continuerà a destinare risorse significative al settore dell’emergenza per assicurare continuità agli interventi realizzati o in corso, in attuazione del «pledge» di 25 milioni di dollari annunciato dall’Italia a New York nel settembre 2015. Come in passato, gli aiuti si concentreranno nei settori a più forte impatto sociale (protezione, scuola, acqua e sanità) e verranno realizzati con il concorso delle numerose ONG italiane presenti nella regione. I programmi saranno mirati alla tutela delle categorie più vulnerabili (minori e disabili) e alla protezione delle donne vittime di violenza sessuale. Si continueranno inoltre le attività di sostegno alle famiglie di rifugiati e delle comunità ospitanti, cercando anche, nei limiti del possibile, di intensificare le operazioni transfrontaliere, in grado di rifornire le aree della Siria controllate dall’opposizione. Si finanzieranno infine le attività degli organismi internazionali che operano nel quadro degli appelli delle Nazioni Unite per la Siria e degli appelli regionali a favore dei rifugiati nei Paesi limitrofi.

In Palestina, le risorse stanziate saranno utilizzate per iniziative per la ricostruzione di Gaza sui canali multilaterale e bilaterale, in particolare per migliorare le condizioni abitative e riabilitare i servizi danneggiati a seguito del conflitto del 2014. Sul versante umanitario si sosterranno le attività di assistenza svolte da UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East). L’area dei nostri interventi includerà, oltre a Gaza, Gerusalemme Est e la Cisgiordania.

In Libia, quando la situazione di sicurezza si stabilizzerà dopo la formazione di un Governo di accordo nazionale, s’intende realizzare iniziative nei settori dell’agricoltura, dello sviluppo rurale, sanitario e dell’istruzione, anche attraverso attività di capacity building rivolte a funzionari della pubblica amministrazione libica, a livello centrale e locale. Una quota delle risorse destinate alle attività di emergenza verrà utilizzata per finanziare programmi di aiuto umanitario nel settore della protezione delle categorie più vulnerabili della popolazione, affidandone l’esecuzione ad Agenzie delle Nazioni Unite o al Comitato internazionale della Croce rossa. L’ammontare effettivo dei finanziamenti destinati al Paese dipenderà, evidentemente, dall’evoluzione della situazione umanitaria.

In Somalia, la cooperazione italiana intende dare seguito, anche per il 2016, agli impegni assunti dall’Italia nella Conferenza internazionale di Bruxelles del settembre 2013 e ribaditi nel High Level Partnership Forum (HLPF) tenutosi a Copenaghen il 20 novembre 2014 e in quello, successivo, tenutosi a Mogadiscio il 29-30 luglio 2015. Si rammenta in proposito che dalla Conferenza di Bruxelles, «New Deal for Somalia», era scaturito il Somali Compact, ovvero una strategia di intervento condivisa da Governo somalo e Donatori e basata sui cinque Peace and Statebuilding Goals (PSGs) per uno sviluppo sostenibile degli Stati in condizioni di fragilità adottati alla Conferenza di Busan del novembre 2011: politiche inclusive; sicurezza; giustizia; fondamenta economiche; entrate e servizi. Nell’ambito del Somali Compact l’Italia è co-lead insieme al Regno Unito del PSG 5. I gruppi di lavoro istituiti nel quadro di tale obbiettivo sono quattro e trattano i seguenti temi: Health, Revenue & Public Financial Management, Education, e Social Protection. Con i fondi stanziati nel presente decreto si sosterrà il Governo somalo nel miglioramento dell’accesso ai servizi di base e nella promozione di attività generatrici di reddito. Grazie ai contributi versati al Multi Partner Trust Fund (MPTF) delle Nazioni Unite a fine 2015, saremo presenti anche nei settori dell’educazione e formazione professionale, che ricadono nel PSG 4. Date le precarie condizioni di sicurezza sul territorio, l’impegno italiano si concretizzerà principalmente nel co-finanziamento delle iniziative delle Agenzie del sistema ONU (come UNDP, FAO, UNICEF) e delle altre organizzazioni internazionali (come ad esempio ICRC - International Committee of the Red Cross e IGAD - Intergovernmental Authority on Development), oltre che nell’assistenza al Governo somalo nella realizzazione delle iniziative affidate a UNOPS nell’ambito dell’Accordo di novazione del 2011, che prevedeva l’utilizzo di fondi (circa 11 milioni di euro) allocati in un programma di «Commodity Aid» del 1988, la cui ultima tranche, di circa 3,2 milioni di euro, approvata nel luglio 2015, è stata destinata al settore sanitario. Le attività finanziate riguarderanno anche i settori agricolo, zootecnico della pesca, della formazione professionale, dello sviluppo del settore privato e dell’energia, della tutela del patrimonio culturale e dell’educazione universitaria. Attraverso il canale bilaterale verranno finanziate le attività di coordinamento, entro le quali una piccola percentuale di fondi sarà utilizzata per microprogetti a «quick impact». Per quanto riguarda le iniziative sul versante umanitario, l’assenza di condizioni minime di sicurezza per gli operatori umanitari espatriati obbliga a privilegiare il canale multilaterale. Le risorse verranno destinate a sostenere progetti individuati all’interno degli appelli umanitari delle Nazioni Unite o realizzati dal Comitato della Croce rossa internazionale. A tal fine si terrà conto delle priorità d’intervento nei vari settori, dell’opportunità di dare continuità ad iniziative finanziate in precedenza e della necessità di coprire eventuali gap finanziari della risposta umanitaria onusiana.

In risposta alle disastrose conseguenze umanitarie del conflitto in corso in Yemen, le risorse stanziate saranno destinate ad interventi di emergenza da parte delle Agenzie ONU e della famiglia della Croce rossa internazionale. L’ammontare effettivo dei finanziamenti per il Paese dipenderà dall’evoluzione della situazione umanitaria, che è al momento classificata al livello 3 (il massimo) dalle Nazioni Unite.

In Sudan, in linea con le priorità geografiche e settoriali della cooperazione italiana che prevedono il consolidamento del processo di pace e sviluppo dell’area orientale del Paese iniziato dopo l’Accordo di pace del 2006, le attività sono concentrate negli Stati di Kassala, Mar Rosso e Gedaref. In quanto «lead donor» in tali Stati, l’Italia è anche «esecutore» del primo programma di cooperazione delegata affidato dalla Commissione europea, che prevede il rafforzamento del settore sanitario. In tale ottica si darà inoltre attuazione a programmi nei settori dell’istruzione, della lotta alla povertà e a favore delle aree rurali. Si potranno anche prevedere attività complementari in campo migratorio. Per quanto riguarda le attività umanitarie, esse si concentreranno in particolare nelle aree orientali del Paese e nella regione del Darfur, per alleviare le sofferenze della popolazione civile in fuga dal conflitto in corso e per garantire la tutela delle categorie più vulnerabili (minori e disabili), la protezione alle donne vittime di violenza sessuale e la fornitura dei servizi di base. Gli interventi verranno realizzati sia con il concorso delle ONG italiane, sia in collaborazione con le Agenzie dell’ONU e con la Croce rossa internazionale.

In Sud Sudan, area di crisi classificata al livello 3 dalle Nazioni Unite, le attività umanitarie e di emergenza continueranno ad essere prevalenti, ferma restando la possibilità di intervenire nuovamente con programmi a più lungo termine qualora, grazie anche agli sforzi della Comunità internazionale, ve ne siano le condizioni. L’attenzione dell’Italia si concretizzerà in progetti umanitari che verranno realizzati dalle ONG in continuità con le iniziative avviate nel 2015. Gli interventi saranno volti a favorire il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione colpita dalla crisi attraverso attività volte a rafforzare la sicurezza alimentare, l’assistenza sanitaria e l’igiene, il supporto nutrizionale, la protezione delle categorie vulnerabili e delle donne. Analogo approccio ispirerà la strategia della Cooperazione italiana sul versante multilaterale con interventi da affidare alle Agenzie delle Nazioni Unite, all’OIM (Organizzazione internazionale per le migrazioni) o al Comitato internazionale della Croce rossa in settori cruciali quali la protezione, la sicurezza alimentare, la salute e la tutela dell’infanzia. Tali interventi potranno andare a beneficio anche dei numerosi rifugiati sud-sudanesi che hanno trovato riparo nei Paesi limitrofi (Etiopia, Sudan, Kenya ed Uganda).

In Etiopia, Paese di origine, transito e destinazione di flussi migratori (è il Paese che ospita il maggior numero di migranti in Africa), si ritiene opportuno dare continuità ad un’iniziativa di emergenza bilaterale avviata nel 2015, con il contributo delle ONG operanti in loco, per fornire assistenza, sostegno e protezione ai migranti, specie le categorie più vulnerabili, al fine di prevenirne la partenza illegale. Il progetto ha carattere multisettoriale e prevede interventi in aree ad alta potenzialità migratoria, per migliorare le condizioni di vita nei campi, fornire informazioni sui rischi connessi all’immigrazione illegale e offrire opportunità occupazionali e forme di sussistenza economica alternative alla partenza. Le finalità dell’iniziativa sono state condivise con le principali organizzazioni umanitarie che si occupano del tema migratorio (OIM, UNHCR e UNICEF), con i rappresentanti dell’Agenzia etiope per i rifugiati e con le numerose ONG italiane attive, ed è in linea con quanto previsto nell'ambito del «Processo di Khartoum».

In Mali e nei Paesi della Regione del Sahel i progetti di emergenza avranno per obbiettivo di mitigare le conseguenze dell’instabilità politica, aggravata dagli attacchi di Boko Haram, e le sue ripercussioni sulla sicurezza alimentare in Niger ed in Burkina Faso, e saranno finalizzati al rafforzamento delle attività finora realizzate. Si darà continuità a un’iniziativa a carattere multisettoriale, realizzata a partire dal 2015 sul canale bilaterale e che ha come focus principale il miglioramento delle condizioni di vita delle categorie più vulnerabili dei migranti e delle popolazioni locali attraverso la fornitura di servizi di base (sanità ed istruzione), fornendo assistenza e protezione, nonché promuovendo azioni di informazione sui rischi connessi all'immigrazione illegale. Tra i progetti che l’iniziativa si propone di finanziare, vi sono quelli incentrati sul rafforzamento della «resilienza» e sulla creazione di piccole attività generatrici di reddito a favore delle popolazioni locali e dei potenziali migranti.

In Repubblica Centrafricana si darà continuità alla partecipazione italiana al Fondo fiduciario dell’Unione europea «Bekou» («speranza»), strumento finanziario creato dalla Commissione europea nel 2014 con l'obiettivo di lanciare lo sguardo oltre l'immediata emergenza, finanziando progetti in grado di rafforzare la «resilienza» della popolazione e la qualità dei servizi pubblici, nonché promuovendo piccole attività generatrici di reddito. Si verificherà inoltre la possibilità di continuare le attività bilaterali nei settori della sanità, della protezione e della sicurezza alimentare con le nostre ONG presenti nel Paese.

La programmazione ed il coordinamento delle linee di azione menzionate rispetto all’evolvere della situazione e ai processi istituzionali di stabilizzazione delle aree di crisi, nonché il monitoraggio finanziario delle iniziative già avviate, richiederanno la collaborazione di risorse umane qualificate con competenze specialistiche.

Lo stanziamento previsto dal comma 4 è destinato al rifinanziamento della legge 7 marzo 2001, n. 58, per interventi di sminamento umanitario in esecuzione di obblighi internazionali per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, e dei nuovi impegni derivanti dalla ratifica della Convenzione di Ottawa sulle mine anti-persona di cui alla legge n. 106 del 1999, e di quella di Oslo sulle munizioni a grappolo («cluster bombs») di cui alla legge n. 95 del 2011, nonché del Protocollo V della Convenzione CCW («Convention on Certain Conventional Weapons») di cui alla legge n. 173 del 2009, e in vista della convocazione della consueta riunione del Comitato nazionale per l'azione umanitaria contro le mine anti-persona.

L’articolo 9, comma 1, disciplina gli interventi a sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza in Afghanistan, Iraq, Libia, Siria, Tunisia e nei Paesi dell’Africa sub-sahariana e dell’America latina e caraibica. Si prevede di continuare l’attività a favore della riconciliazione nazionale e della transizione democratica in Libia, della stabilizzazione della Siria e dell’Iraq, attraverso iniziative di institution building e di formazione. Per contribuire alla ricostruzione di Afghanistan, Iraq e Siria e per sostenere la Tunisia dopo gli attentati del 2015 al museo del Bardo e nella località turistica di Sousse, e quale risposta al terrorismo, proseguiranno le missioni per la conservazione e la valorizzazione dei siti archeologici di tali Paesi. In Africa sub-sahariana si sosterranno le iniziative di pace e si finanzieranno attività di capacity-building nel settore della sicurezza, nell’America latina e caraibica si fornirà assistenza ai governi nazionali nel contrasto al crimine organizzato ed ai flussi di capitali illeciti.

Nell’ambito della partecipazione dell’Italia alle iniziative delle organizzazioni internazionali, si prevedono, al comma 2, contributi ai fondi fiduciari della NATO e delle Nazioni Unite, al programma promosso dall’ONU (da UNDP e dalla United Nations Support Mission in Libya/UNSMIL) per favorire il dialogo politico intra-libico e dare assistenza al Governo di accordo nazionale, al Tribunale speciale per il Libano e all’Unione per il Mediterraneo.

In attuazione degli impegni internazionali assunti dall’Italia, è previsto, al comma 3, un nuovo contributo finanziario per sostenere l’operatività delle forze di sicurezza afghane e rafforzare la stabilità del Paese, dopo che la presa della città di Kunduz da parte talebana ha indotto la NATO a posticipare la fase I della missione di assistenza «Resolute support» e a rinviare a successiva valutazione il ripiegamento di parte delle truppe.

Parte delle risorse sarà destinata a iniziative dell’Unione europea nel campo della gestione civile delle crisi internazionali in ambito PESC-PSDC, a missioni dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), a contributi alla Fondazione del Segretariato permanente dell’iniziativa adriatico-ionica, nonché al sostegno allo European Institute of Peace (comma 4).

Sono finanziati interventi operativi di emergenza e sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani e delle strutture della rete diplomatica in aree di crisi (commi 5 e 6). A fronte del crescente numero di crisi internazionali e di una minaccia terroristica sempre più globalizzata, si prevede anche un incremento dei dipendenti dell’Unità di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ferma restando la dotazione organica complessiva del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il comma 7 regola il trattamento economico da corrispondere al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale inviato in missione nelle sedi situate in aree ad elevato rischio sicurezza e all’inviato speciale per la Libia.

L’articolo 10 contiene disposizioni intese a disciplinare il regime degli interventi, richiamando la disciplina già prevista all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n.141.

Detta disciplina prevede alcune disposizioni derogatorie, già presenti nei precedenti provvedimenti di proroga, considerate indispensabili, anche alla luce delle difficoltà e delle criticità riscontrate nella realizzazione delle attività e degli interventi programmati nell’ambito dei precedenti decreti, in tema di:

– conferimento di incarichi di consulenza a enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità, indispensabile per la realizzazione degli interventi nei Paesi indicati nel provvedimento, destinatari dell’attività di cooperazione e di sostegno ai processi di stabilizzazione;

– invio di personale estraneo alla pubblica amministrazione in qualità di osservatore di pace per conto dell’OSCE e per la partecipazione alla gestione civile delle crisi per conto dell’Unione Europea;

– contratti per acquisti e lavori;

– limite di spesa imposto dalla normativa vigente per la manutenzione e l’uso dei veicoli (si tratta di garantire l’operatività degli autoveicoli presenti presso gli uffici locali di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo, tra cui gli autoblindo da destinare alla sicurezza del personale che opera nei Paesi in situazione di conflitto o ad alta conflittualità);

– limite di spesa imposto dalla normativa vigente per l’acquisto di mobili e arredi (si tratta di acquisti necessari all’allestimento degli uffici locali di cooperazione istituiti nei Paesi in via di sviluppo considerati prioritari).

Con il richiamo sopracitato, si prevede, inoltre, che, agli interventi per la sicurezza delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura, delle istituzioni scolastiche e delle sedi all’estero dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo non si applichino i limiti di spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il comma 2 stabilisce che sono convalidati, nei limiti delle risorse stanziate, gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1° gennaio 2016 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel medesimo.

Si prevede, infine, al comma 3, una disposizione atta ad incrementare la trasparenza dei flussi finanziari dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, mediante l’istituzione di due conti di tesoreria, uno dedicato agli interventi di cooperazione allo sviluppo e un altro per le spese di funzionamento e di personale.

Il Capo III prevede disposizioni finali.

In particolare, l’articolo 11 prevede la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto.

L’articolo 12 stabilisce il termine di entrata in vigore del presente provvedimento, individuato nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Relazione tecnica

DDL2389-010.png DDL2389-011.png DDL2389-012.png DDL2389-013.png DDL2389-014.png DDL2389-015.png DDL2389-016.png DDL2389-017.png DDL2389-018.png DDL2389-019.png DDL2389-020.png DDL2389-021.png DDL2389-022.png DDL2389-023.png DDL2389-024.png DDL2389-025.png DDL2389-026.png DDL2389-027.png DDL2389-028.png DDL2389-029.png DDL2389-030.png DDL2389-031.png DDL2389-032.png DDL2389-033.png DDL2389-034.png DDL2389-035.png DDL2389-036.png DDL2389-037.png DDL2389-038.png DDL2389-039.png DDL2389-040.png
DDL2389-041.png DDL2389-042.png DDL2389-043.png DDL2389-044.png DDL2389-045.png DDL2389-046.png DDL2389-047.png DDL2389-048.png DDL2389-049.png DDL2389-050.png DDL2389-051.png DDL2389-052.png DDL2389-053.png DDL2389-054.png DDL2389-055.png DDL2389-056.png DDL2389-057.png DDL2389-058.png DDL2389-059.png DDL2389-060.png DDL2389-061.png DDL2389-062.png DDL2389-063.png DDL2389-064.png DDL2389-065.png DDL2389-066.png DDL2389-067.png DDL2389-068.png DDL2389-069.png DDL2389-070.png DDL2389-071.png DDL2389-072.png DDL2389-073.png DDL2389-074.png DDL2389-075.png DDL2389-076.png DDL2389-077.png DDL2389-078.png DDL2389-079.png DDL2389-080.png
DDL2389-081.png DDL2389-082.png DDL2389-083.png DDL2389-084.png DDL2389-085.png DDL2389-086.png DDL2389-087.png DDL2389-088.png DDL2389-089.png DDL2389-090.png DDL2389-091.png DDL2389-092.png DDL2389-093.png DDL2389-094.png DDL2389-095.png DDL2389-096.png DDL2389-097.png DDL2389-098.png DDL2389-099.png DDL2389-100.png DDL2389-101.png DDL2389-102.png DDL2389-103.png DDL2389-104.png DDL2389-105.png DDL2389-106.png DDL2389-107.png DDL2389-108.png DDL2389-109.png DDL2389-110.png DDL2389-111.png DDL2389-112.png DDL2389-113.png DDL2389-114.png DDL2389-115.png DDL2389-116.png DDL2389-117.png DDL2389-118.png DDL2389-119.png DDL2389-120.png
DDL2389-121.png DDL2389-122.png DDL2389-123.png DDL2389-124.png DDL2389-125.png DDL2389-126.png DDL2389-127.png DDL2389-128.png DDL2389-129.png DDL2389-130.png DDL2389-131.png DDL2389-132.png DDL2389-133.png DDL2389-134.png DDL2389-135.png DDL2389-136.png DDL2389-137.png DDL2389-138.png DDL2389-139.png DDL2389-140.png DDL2389-141.png DDL2389-142.png DDL2389-143.png DDL2389-144.png DDL2389-145.png DDL2389-146.png DDL2389-147.png DDL2389-148.png DDL2389-149.png DDL2389-150.png DDL2389-151.png DDL2389-152.png DDL2389-153.png DDL2389-154.png DDL2389-155.png DDL2389-156.png DDL2389-157.png DDL2389-158.png DDL2389-159.png DDL2389-160.png
DDL2389-161.png DDL2389-162.png DDL2389-163.png DDL2389-164.png DDL2389-165.png DDL2389-166.png DDL2389-167.png DDL2389-168.png DDL2389-169.png DDL2389-170.png DDL2389-171.png DDL2389-172.png DDL2389-173.png DDL2389-174.png DDL2389-175.png DDL2389-176.png DDL2389-177.png DDL2389-178.png DDL2389-179.png DDL2389-180.png DDL2389-181.png DDL2389-182.png DDL2389-183.png DDL2389-184.png DDL2389-185.png DDL2389-186.png DDL2389-187.png DDL2389-188.png DDL2389-189.png DDL2389-190.png DDL2389-191.png DDL2389-192.png DDL2389-193.png DDL2389-194.png DDL2389-195.png DDL2389-196.png DDL2389-197.png DDL2389-198.png DDL2389-199.png DDL2389-200.png
DDL2389-201.png DDL2389-202.png DDL2389-203.png DDL2389-204.png DDL2389-205.png DDL2389-206.png DDL2389-207.png DDL2389-208.png DDL2389-209.png DDL2389-210.png DDL2389-211.png DDL2389-212.png DDL2389-213.png DDL2389-214.png DDL2389-215.png DDL2389-216.png DDL2389-217.png DDL2389-218.png DDL2389-219.png DDL2389-220.png DDL2389-221.png DDL2389-222.png DDL2389-223.png DDL2389-224.png DDL2389-225.png DDL2389-226.png DDL2389-227.png DDL2389-228.png DDL2389-229.png DDL2389-230.png DDL2389-231.png DDL2389-232.png DDL2389-233.png DDL2389-234.png DDL2389-235.png DDL2389-236.png DDL2389-237.png DDL2389-238.png DDL2389-239.png DDL2389-240.png
DDL2389-241.png DDL2389-242.png DDL2389-243.png DDL2389-244.png DDL2389-245.png DDL2389-246.png DDL2389-247.png DDL2389-248.png DDL2389-249.png DDL2389-250.png DDL2389-251.png DDL2389-252.png DDL2389-253.png DDL2389-254.png DDL2389-255.png DDL2389-256.png DDL2389-257.png DDL2389-258.png DDL2389-259.png DDL2389-260.png DDL2389-261.png DDL2389-262.png DDL2389-263.png DDL2389-264.png DDL2389-265.png DDL2389-266.png DDL2389-267.png DDL2389-268.png DDL2389-269.png DDL2389-270.png DDL2389-271.png DDL2389-272.png DDL2389-273.png DDL2389-274.png DDL2389-275.png DDL2389-276.png DDL2389-277.png

Analisi tecnico-normativa

DDL2389-002.png DDL2389-003.png DDL2389-004.png DDL2389-005.png DDL2389-006.png DDL2389-007.png DDL2389-008.png DDL2389-009.png

Dichiarazione di esclusione dall’AIR

DDL2389-001.png

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2016.

Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;

Visto l’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, in materia di impiego del personale delle Forze armate per le esigenze di sicurezza connesse con lo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia e di quelle di alcune specifiche aree del territorio nazionale;

Visto l’articolo 1, comma 472, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di impiego del personale delle Forze armate nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per assicurare la partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali, le iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e la partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per assicurare la proroga dell’impiego del personale delle Forze armate per le esigenze di sicurezza connesse con lo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia e di quelle di alcune specifiche aree del territorio nazionale, nonché l’incremento del contingente di personale delle Forze armate impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa e dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia e dell’economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I

MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE
E DI POLIZIA

Art. 1.

(Europa)

1. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 78.490.544 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, di seguito elencate:

a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;

b) Joint Enterprise.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 276.355 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata EUFOR ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 5.848.471 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 1.366.850 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 63.720 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 114.027 per la partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione dell'Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo).

6. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 266.387 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 19.169.029 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

8. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 69.799.938 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED operazione SOPHIA, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

Art. 2.

(Asia)

1. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 179.030.323 per la partecipazione di personale militare alla missione della NATO in Afghanistan, denominata Resolute Support Mission (RSM), di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2189 (2014), e per la proroga della partecipazione alla missione EUPOL Afghanistan, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 19.051.815 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 687.399 per l'impiego di personale della Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Medio Oriente e Asia.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 155.639.142 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze armate libanesi, di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 2.546.009 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2) e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi, di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 120.194 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 194.180 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

8. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 110.843 per la partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

9. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 236.402.196 per la proroga della partecipazione di personale militare alle attività della Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh, di cui all'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

Art. 3.

(Africa)

1. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 27.918.693 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea per il contrasto della pirateria denominata Atalanta, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 25.582.771 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor e alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, nonché per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 3.259.040 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), e alle missioni dell'Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali ed EUCAP Sahel Mali, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

4. È autorizzata, a decorrere dal 20 aprile 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 74.027 per l'impiego di un ufficiale dell'Arma dei carabinieri in qualità di Police Advisor presso l'Uganda Police Force.

Art. 4.

(Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, cooperazione civile-militare, cessioni, potenziamento dispositivi nazionali e della NATO)

1. È autorizzata, per l'anno 2016, la spesa di euro 76.219.758 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 5.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, per l'anno 2016, la spesa complessiva di euro 2.100.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto.

4. Sono autorizzate, per l'anno 2016, le seguenti spese:

a) euro 1.613.595, per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica islamica dell'Afghanistan di mezzi e attrezzature per la gestione delle funzioni aeroportuali dell'aeroporto di Herat;

b) euro 55.000, per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica federale di Somalia di apparecchiature medicali e n. 4 natanti tipo gommone;

c) euro 756.294, per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica di Gibuti di n. 4 VBL PUMA e relativi kit di manutenzione, munizionamento calibro 155 mm. per M109L, n. 10 kit di manutenzione e n. 1 lotto di attrezzature per M109L;

d) euro 177.481, per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica tunisina di n. 1 ambulanza FIAT Ducato, n. 12 motori fuoribordo 40 HP, n. 11 gruppi elettrogeni 1500W e n. 3 rimorchi Bartoletti;

e) euro 530.000, per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica d'Iraq di effetti di vestiario invernale;

f) euro 851.000 per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica libanese di effetti di vestiario invernale.

5. È autorizzata, per l'anno 2016, la cessione, a titolo gratuito, di due motovedette classe 500 del Corpo delle capitanerie di porto alla Repubblica di Montenegro.

6. Le cessioni, a titolo gratuito, già autorizzate dall'articolo 14, comma 4, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, e dall'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, possono essere effettuate nell'anno 2016, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 90.243.262 per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e al fine di assicurare la tutela degli interessi nazionali, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

8. È autorizzata, a decorrere dal 15 maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 7.281.146 per la partecipazione di personale militare all'operazione della NATO denominata Active Fence a difesa dei confini sud-orientali dell'Alleanza.

9. È autorizzata, a decorrere dal 10 maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 950.205 per contribuire al potenziamento del dispositivo della NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dei Paesi membri dell'Europa orientale e dell'area sud-orientale dell'Alleanza.

10. È autorizzata, a decorrere dal 10 maggio 2016 e fino al 30 giugno 2016, la spesa di euro 908.017 per contribuire al potenziamento del dispositivo della NATO per la sorveglianza navale dell'area sud dell'Alleanza.

11. L'impiego del contingente di 1.500 unità di personale delle Forze armate per le esigenze di sicurezza connesse con lo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia e di quelle di alcune specifiche aree del territorio nazionale, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è prorogato fino al 31 dicembre 2016. A decorrere dal 9 maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di ulteriori 750 unità limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata, per l'anno 2016, la spesa di euro 23.857.204 con specifica destinazione di euro 23.280.180 per il personale di cui all'articolo 24, comma 74, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e di euro 577.024 per il personale di cui al comma 75 del medesimo articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009. Al relativo onere, pari complessivamente a euro 23.857.204 per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 5.

(Disposizioni in materia di personale)

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea, a 5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

2. L'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, è corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.

3. Per il personale che partecipa alle missioni di seguito elencate, l'indennità di missione di cui al comma 2 è calcolata sulle diarie indicate a fianco delle stesse:

a) missioni Resolute Support ed EUPOL Afghanistan, personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat, missione UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, personale impiegato in attività di addestramento delle forze armate libanesi, missione di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh: diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman;

b) nell'ambito della missione Resolute Support:

1) per il personale impiegato a Molesworth: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna;

2) per il personale impiegato a Eindhoven: diaria prevista con riferimento ai Paesi Bassi;

c) nell'ambito della missione di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh, per il personale impiegato a Ramstein: diaria prevista con riferimento alla Repubblica federale di Germania;

d) nell'ambito della missione Active Endeavour, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra;

e) nell'ambito della missione Atalanta:

1) per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra;

2) per il personale impiegato come ufficiale di staff a bordo di unità navale della Repubblica federale di Germania: diaria prevista con riferimento alla Repubblica federale di Germania;

3) per il personale impiegato come ufficiale di staff a bordo di unità navale dei Paesi Bassi: diaria prevista con riferimento ai Paesi Bassi;

f) missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, MINUSMA, EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali, ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano, personale impiegato in attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane e per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti, Police Advisor presso l'Uganda Police Force: diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo;

g) nell'ambito della missione EUTM Somalia, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Bruxelles: diaria prevista con riferimento al Belgio-Bruxelles;

h) nell'ambito della missione EUNAVFOR MED operazione SOPHIA:

1) per il personale impiegato a Bruxelles: diaria prevista con riferimento al Belgio-Bruxelles;

2) per il personale impiegato a Tunisi: diaria prevista con riferimento alla Repubblica tunisina.

4. Al personale impiegato nelle missioni Active Endeavour, EUNAVFOR MED operazione SOPHIA e Atalanta e nelle attività di cui all'articolo 4, commi 7 e 10, il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego è attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.

5. Il personale militare impiegato nelle missioni internazionali, se collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi degli articoli 906 o 2209-septies del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, previo consenso, può essere trattenuto in servizio fino al termine del previsto periodo di impiego nella missione e comunque non oltre sei mesi. Il trattenimento è disposto con il decreto di cui all'articolo 986, comma 3, lettera a) del medesimo codice.

Art. 6.

(Disposizioni in materia penale)

1. Al personale impiegato nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, nonché al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale impiegato nelle missioni delle Nazioni Unite denominate United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP), United Nations Truce Supervision Organization in Middle East (UNTSO), United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) e nella missione multinazionale denominata Multinational Force and Observers in Egitto (MFO), nonché nelle missioni Interim Air Policing della NATO.

3. All'articolo 10 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Se il reato è stato commesso a danno del cittadino e non sussistono i casi previsti dagli articoli 12 e 371, comma 2, lettera b), la competenza è del tribunale o della corte di assise di Roma quando non è possibile determinarla nei modi indicati nel comma 1.»;

b) al comma 2:

1) la parola «Se» è sostituita dalle seguenti: «In tutti gli altri casi, se»;

2) le parole «nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi 1 e 1-bis».

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 7.

(Disposizioni in materia contabile)

1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 11, comma 1.

3. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 538, è inserito il seguente:

«Art. 538-bis. (Contratti di assicurazione e di trasporto relativi alle missioni internazionali). -- 1. Al fine di garantire, senza soluzione di continuità a partire dal 1º gennaio di ciascun anno, i servizi di assicurazione e di trasporto finanziati dai provvedimenti di autorizzazione e proroga delle missioni internazionali delle Forze armate, il Ministero della difesa è autorizzato ad avviare, nell'anno precedente il finanziamento, le procedure di affidamento dei relativi contratti fino alla fase di stipulazione compresa, mentre resta fermo che può procedere all'approvazione dei contratti e all'impegno delle relative spese solo al momento del perfezionamento delle procedure contabili di allocazione delle risorse finanziarie derivanti dai menzionati provvedimenti di autorizzazione e proroga delle missioni internazionali sui pertinenti capitoli del relativo stato di previsione della spesa.».

4. Fino all'emanazione dei provvedimenti di proroga delle missioni internazionali di pace e alla relativa assegnazione di risorse, il Ministero della difesa è autorizzato, in ciascun esercizio, a sostenere spese mensili, incluse spese di personale, determinate in proporzione alle somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento delle medesime missioni. A tale scopo, su richiesta del citato Ministero, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria, da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse iscritte sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Capo II

INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

Art. 8.

(Cooperazione allo sviluppo)

1. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 90.000.000 a integrazione degli stanziamenti di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c) della legge 11 agosto 2014, n. 125, per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati e a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Burkina Faso, Etiopia, Repubblica Centrafricana, Iraq, Libia, Mali, Niger, Myanmar, Pakistan, Palestina, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen e, in relazione all'assistenza dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi, nonché per contribuire a iniziative europee e multilaterali in materia di migrazioni e sviluppo.

2. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale individua le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare per i fini umanitari nei Paesi di cui al comma 1, coinvolgendo in via prioritaria le organizzazioni di comprovata affidabilità e operatività già operanti in loco.

3. Gli interventi di cui ai comma 1 e 2 tengono conto degli obiettivi prioritari, delle direttive e dei principi di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. Le relative informazioni e i risultati ottenuti sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, aggiornato semestralmente.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 1.700.000 per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58.

Art. 9.

(Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione)

1. Per sostenere i processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza, è autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 e a integrazione degli stanziamenti per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, la spesa di euro 6.000.000, di cui euro 3.000.000 per interventi in Africa settentrionale, Medio Oriente e Afghanistan ed euro 3.000.000 per iniziative in Africa sub-sahariana e in America latina e caraibica.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 2.100.000 per la partecipazione italiana a fondi fiduciari e programmi delle Nazioni Unite e della NATO, al Tribunale Speciale per il Libano e all'Unione per il Mediterraneo.

3. Nel quadro dell'impegno finanziario della comunità internazionale per l'Afghanistan, è autorizzata, per l'anno 2016, mediante i meccanismi finanziari istituiti nel quadro delle intese internazionali, l'erogazione di un contributo di euro 120.000.000 a sostegno delle forze di sicurezza afghane, comprese le forze di polizia.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 11.700.000 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC, dell'OSCE e di altre organizzazioni internazionali, alla Fondazione Segretariato Permanente dell'Iniziativa Adriatico Ionica, all'European Institute of peace, nonché al fondo fiduciario InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 5.500.000 per interventi operativi di emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero, di cui non oltre 200.000 euro ad integrazione degli stanziamenti di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e all'articolo 1, comma 8, della legge 4 agosto 2006, n. 247.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 22.000.000 per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche per assicurare al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio in aree di crisi la sistemazione, per ragioni di sicurezza, in alloggi provvisori.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 1.000.000 per missioni o viaggi di servizio in aree di crisi disposti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per la partecipazione di personale del medesimo Ministero alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, nonché per le spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale a supporto del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale inviato in località dove non operi una rappresentanza diplomatico-consolare. L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale di cui al presente comma sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali.

Art. 10.

(Regime degli interventi)

1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 8 e 9, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo applicano la disciplina di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

2. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 8 e 9, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1º gennaio 2016 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto.

3. All'articolo 18 della legge 11 agosto 2014, n. 125, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. All'Agenzia si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. Le risorse destinate agli interventi di cooperazione allo sviluppo affluiscono ad un conto di tesoreria unica appositamente istituito da tenere distinto dal conto di tesoreria a cui affluiscono le risorse destinate al funzionamento dell'Agenzia, ivi comprese quelle per spese di personale.».

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, comma 11 escluso, 8 e 9 del presente decreto, pari complessivamente a euro 1.272.697.711 per l'anno 2016, si provvede:

a) quanto a euro 1.062.005.688, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come integrata dall'articolo 11, comma 13, lettera a) del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59;

b) quanto a euro 15.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

c) quanto a euro 17.338.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

d) quanto a euro 46.354.023, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more dell'accertamento dei predetti versamenti in entrata, l'importo di euro 31.065.406 è accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa del Ministero della difesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In base agli esiti degli accertamenti di entrata, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura di cui alla presente lettera;

e) quanto ad euro 20.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

f) quanto ad euro 112.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 969, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 2016.

MATTARELLA

Renzi -- Gentiloni Silveri – Pinotti – Alfano – Orlando – Padoan

Visto, il Guardasigilli: Orlando