• Testo DDL 2323

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Atto a cui si riferisce:
S.2323 Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2323
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori ORELLANA, CASALETTO, FUCKSIA, VACCARI, CALEO, LANIECE, PUPPATO, SOLLO, FRAVEZZI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, DE PIETRO, BATTISTA, DE PIN e ROMANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 APRILE 2016

Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura

Onorevoli Senatori. -- L'aumento della quantità di fanghi derivanti da processi di depurazione e l'adozione di norme più restrittive sullo smaltimento in discarica hanno portato a considerare con maggiore attenzione la possibilità di riutilizzo di tali sostanze in agricoltura. Difatti, anche al fine di favorire lo sviluppo di un economia circolare, il 40 per cento dei fanghi di depurazione viene impiegato nel settore agricolo in virtù delle note proprietà fertilizzanti.

In Italia (con particolare riferimento alla Lombardia, all'Emilia Romagna e al Veneto) l'impiego dei fanghi in agricoltura si è diffuso fin dagli anni '80, in connessione con la gestione degli impianti di depurazione e trattamento delle acque reflue, la cui costruzione è stata implementata con l'entrata in vigore della legge 10 maggio 1976, n. 319 (cosiddetta «Merli»).

Come evidenziato dal rapporto ISPRA 2015, numerosi sono i vantaggi derivanti dall'impiego dei fanghi in agricoltura in termini di arricchimento del suolo in sostanze organiche ed elementi nutritivi.

Tuttavia, negli ultimi anni, lo spandimento dei fanghi nei terreni ad uso agricolo è motivo di preoccupazione nella cittadinanza, a causa dei potenziali rischi ambientali derivanti dalle carenze e dagli inadempimenti nelle attività di controllo e dalle lacune nella definizione dei criteri per effettuarli.

Un utilizzo massiccio dei fanghi, se non adeguatamente controllato, può comportare il verificarsi di fenomeni che vanno dall'inquinamento del suolo per concentrazione di contaminanti, a danni economici per il degrado qualitativo dei prodotti agricoli; dai disagi e disturbi dovuti ai negativi fenomeni olfattivi che si determinano nelle aree adiacenti ai terreni interessati dallo spandimento, alla presenza di microrganismi patogeni.

Pertanto, al fine di poter sfruttare al meglio questa risorsa e dare nuovo slancio al settore industriale di riferimento, è imprescindibile aggiornare la normativa vigente, rendere sempre più efficace ed efficiente il meccanismo di controllo sugli spandimenti di fanghi e, soprattutto, garantire gli stessi livelli di regolamentazione e tutela su tutto il territorio nazionale.

A livello europeo l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura è regolato dalla direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, che stabilisce valori limite per la concentrazione di metalli pesanti, superati i quali si vieta lo spandimento nel terreno. Ai fini del recepimento in Italia è stato adottato il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, che fissa le condizioni per l'utilizzazione e la gestione dei medesimi. Giova ricordare che in ventiquattro anni l'unica modifica apportata al citato decreto legislativo è stata la sostituzione della scheda di accompagnamento di cui all'articolo 12, modificata ai sensi del comma 9 dell'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205. Di particolare rilevanza in merito è il disposto dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 99 del 1992, che conferisce allo Stato la facoltà di modificare e integrare gli allegati in conformità con le determinazioni dell'Unione europea, o in relazione a nuove acquisizioni tecnico-scientifiche, che sono effettivamente sopraggiunte nel tempo.

Per contro, l'eterogeneità della normativa regionale in materia e i diversi livelli di tutela della salute dei cittadini che ne conseguono trovano il loro fondamento nel disposto del comma 1 dell'articolo 6, che conferisce alle regioni la facoltà di stabilire «ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura per i diversi tipi di fanghi in relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi, alle modalità di trattamento». La provincia di Pavia è una delle poche (la prima nella regione Lombardia) ad aver avviato un monitoraggio sullo stato dei suoli.

È evidente, dunque, la necessità di una tempestiva quanto puntuale revisione del decreto legislativo n. 99 del 1992, che apporti i correttivi necessari per un adeguamento della normativa alle innovazioni scientifiche e tecniche che si sono realizzate in quasi trent'anni e per il superamento delle diversità regionali. Solo così sarà possibile garantire una concreta ed universale tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente, nel rispetto del disposto dell'articolo 32 della Costituzione.

In questa direzione si è mosso il Senato con l'approvazione, il 28 ottobre 2015, dell'ordine del giorno n. 9/1676/11, al disegno di legge n. 1676 recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) (legge 28 dicembre 2015, n. 221), con il quale si impegna il Governo ad implementare una complessiva revisione della normativa nazionale in materia di spargimento dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Il presente disegno di legge vuole dare compimento all'impegno preso dal Governo con l'approvazione dell'ordine del giorno al «collegato ambientale».

Il testo si compone di un unico articolo con il quale si attribuisce una delega al Governo per il riordino, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative vigenti in tema di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura.

In particolare, il comma 2 individua i princìpi e i criteri direttivi al quale il Governo si deve attenere per esercitare la delega, partendo dalla revisione organica delle disposizioni (ormai obsolete non tutelative della salute pubblica e dell’ambiente) contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, prevedendo in particolare:

1. una revisione sistemica degli allegati, incentrata specificatamente sui seguenti aspetti:

a) aggiornamento delle soglie di ammissibilità delle sostanze già indicate;

b) integrazione della lista di ammissibilità delle sostanze dannose;

c) elaborazione di una classificazione dei fanghi ammissibili al trattamento facendo riferimento ai codici CER (Catalogo europeo dei rifiuti), previsti nell'allegato D del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

2. l'introduzione di specifici controlli sulle acque superficiali e sotterranee, che oggi non sono previsti;

3. l'individuazione di norme che equiparino l'utilizzo dei gessi di defecazione e dei carbonati di calcio di defecazione a quello dei fanghi, in quanto l'impiego in agricoltura dei primi non è adeguatamente normato;

4. l'adozione di norme che prevedano la modalità del contraddittorio nella gestione dei campioni prelevati per le analisi, rendendo altresì obbligatoria la produzione di certificati di analisi riferiti ai fanghi, ai terreni e alle acque. La revisione del decreto legislativo n. 99 del 1992 dovrà prevedere, inoltre, un aggiornamento delle misure sanzionatorie già ivi previste;

5. l'emanazione di linee guida per armonizzare le norme di dettaglio previste dalle Regioni in relazione all'utilizzo dei fanghi in agricoltura, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 99 del 1992;

6. l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di un albo nazionale in cui abbiano obbligo di registrazione i produttori di fanghi destinati all'agricoltura ed il rafforzamento dei meccanismi di controllo sugli spandimenti.

L'approvazione di questo provvedimento acquista carattere di urgenza anche alla luce del nuovo regolamento proposto dalla Commissione europea finalizzato ad agevolare in maniera significativa l'accesso al mercato unico dell'Unione europea per i concimi organici e ricavati dai rifiuti, instaurando pari condizioni di concorrenza con i tradizionali concimi inorganici.

Ad oggi, infatti, solo una minima quantità dei rifiuti organici è trasformata in prodotti e fertilizzanti di valore. Il regolamento europeo, andando nella direzione di un'economia più circolare, stabilisce una serie di norme comuni per la conversione dei rifiuti organici in materie prime da utilizzare per fabbricare fertilizzanti, definendo una serie di prescrizioni in materia di etichettatura, sicurezza e qualità dei prodotti. L'Unione europea importa attualmente circa 6 milioni di tonnellate di fosfati l'anno; fino al 30 per cento di questo quantitativo totale potrebbe invece essere sostituito da prodotti derivanti, per esempio, dall'estrazione da fanghi di depurazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di ridurre i rischi di contaminazione dei suoli e delle acque il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la modifica del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 99.

2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) la revisione dei parametri, delle metodologie e dei valori indicati negli allegati del citato decreto legislativo n. 99 del 1992, a tal fine prevedendo:

1) l’introduzione di un elenco di fanghi ammissibili al trattamento e allo spandimento, con specifico riferimento ai codici del catalogo europeo dei rifiuti (CER) di cui all'allegato D della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

2) l’integrazione della lista delle sostanze nocive e inquinanti da ricercare e sottoporre a controllo, con specifico riferimento a metalli pesanti e farmaci;

3) l’inserimento dell’origine e delle modalità di produzione del fango di depurazione tra i parametri delle metodiche di campionamento e di analisi;

4) il rilevamento obbligatorio della presenza di farmaci, con specifico riferimento ad antibiotici, anticoncezionali, anticoagulanti, psicofarmaci, antinfiammatori, ormoni, antifungini, antiaritmici, nonché di sostanze perfluoroalchimiche (PFAS), in caso di provenienza dei fanghi da impianti di depurazione civile;

5) la modifica delle soglie di ammissibilità della presenza di metalli pesanti;

b) l’introduzione di tutele e controlli specifici sulle acque superficiali e sotterranee;

c) l’equiparazione dei gessi di defecazione e dei carbonati di calcio di defecazione in agricoltura a quello dei fanghi da depurazione in agricoltura;

d) l’obbligatoria produzione di certificati di analisi riferiti ai fanghi, ai terreni e alle acque che prevedano il campionamento in contraddittorio con i competenti organi di controllo;

e) l’incremento dell’efficacia della tutela in materia di spargimento e utilizzo dei fanghi anche mediante il coordinamento e l’integrazione del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale vigente;

f) l’emanazione di linee guida volte a garantire l’omogeneità sul territorio nazionale delle norme regionali;

g) l’istituzione presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di una banca dati nazionale cui devono iscriversi i produttori di fanghi destinati all’agricoltura;

h) l’individuazione di meccanismi e procedure finalizzati ad un completo ed efficace controllo degli spandimenti;

i) la garanzia, per gli enti locali sui cui territori si svolgono attività di spandimento dei fanghi e assimilati, di accedere alla documentazione tecnico-amministrativa e ai referti delle analisi di controllo;

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per l’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole ambientali e forestali e con il Ministro dello sviluppo economico. I relativi schemi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro sessanta giorni. Decorso il termine previsto per l’espressione dei pareri parlamentari, i decreti possono comunque essere adottati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 3 sono corredati da una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti, nonché dei corrispondenti mezzi di copertura.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative o correttive dei decreti medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, con la procedura prevista dai commi 3 e 4.

6. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.