• Testo DDL 2301

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Atto a cui si riferisce:
S.2301 Norme per l'adozione coparentale


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2301
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore MANCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 2016

Norme per l'adozione coparentale

Onorevoli Senatori. -- Tutti i disegni di legge sulle unioni civili presentati negli ultimi tre decenni muovevano dall'esigenza di colmare la lacuna che connota il nostro ordinamento in materia di diritti delle coppie non unite in matrimonio e, in particolare, delle unioni tra persone dello stesso sesso. Questa lacuna ha determinato non solo un intervento della Corte costituzionale volto a sollecitare, già dal 2010, un'adeguata disciplina, ma anche una condanna, lo scorso luglio, del nostro Paese da parte della Corte europea dei diritti umani. Affinché il passo avanti nel superamento delle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale costituito dal riconoscimento sulle unioni civili non sia reversibile e non produca nuove forme di discriminazioni, la normativa recentemente approvata dal Senato deve essere integrata sul punto delle adozioni coparentali.

Per non incorrere in ulteriori censure, infatti, la disciplina delle unioni civili dovrebbe fornire adeguate garanzie alle unioni (omosessuali e non) prive del vincolo matrimoniale, senza alcuna forma di discriminazione. Viceversa, così come attualmente disciplinata, la normativa sulle unioni civili -- che non estende alle coppie omosessuali quelle condizioni di favore previste per l'adozione dei figli del partner -- risulta discriminatoria.

È vero che la migliore giurisprudenza ha già riconosciuto quella estensione, negando che il carattere omosessuale della coppia possa di per sé determinare alcun pregiudizio alla qualità delle relazioni instaurate con il minore: e, quindi, rappresentare un elemento ostativo all'applicazione della disciplina generale. E questo perché, come afferma il tribunale dei minorenni di Roma, il benessere del bambino (cui l'adozione deve tendere) «non è legato alla forma del gruppo familiare in cui è inserito, ma alla qualità delle relazioni che vi si instaurano». Chi intrattenga con il minore un legame importante, in virtù della convivenza con l'altro genitore, non può insomma essergli considerato -- al pari di chiunque altro -- estraneo, solo perché omosessuale. Per questo la giurisprudenza applica la disciplina prevista per l'adozione del figlio del partner a prescindere dall'orientamento sessuale di quest'ultimo, valutandone esclusivamente l'idoneità a svolgere la funzione genitoriale e la qualità del legame stabilito con il bambino, a tutela del suo superiore interesse. Ma il legislatore non può affidare alla giurisprudenza la responsabilità di trovare soluzione ai conflitti tra le norme, specie quando si tratti di norme che incidono sui diritti fondamentali delle persone tutelati costituzionalmente e da norme di diritto sovranazionale.

Per questa ragione, salva la possibilità di una più ampia revisione della normativa sulle adozioni, con questo disegno di legge si propone la piena parificazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso alle coppie unite in matrimonio in punto di adozione coparentale, attraverso l'approvazione di un unico articolo che riprende testualmente quanto già previsto dall'articolo 5 del disegno di legge 2081, a prima firma della senatrice Cirinnà.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 44, comma 1, lettera b), della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo la parola: «coniuge» sono inserite le seguenti: «o dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» e dopo le parole: «e dell'altro coniuge» sono aggiunte le seguenti: «o dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».